Testo del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2004, n.128, recante: «Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell’ingegno, nonche’ a sostegno delle attivita’ cinematografiche e dello spettacolo».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 Marzo 2004 , n. 72

Testo del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 69 del 23 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2004, n.128 (in  questa  stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Interventi  per contrastare la diffusione  telematica abusiva di opere dell’ingegno, nonche’ a sostegno delle attivita’ cinematografiche e dello spettacolo».

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 22 maggio 2004)

 

Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
di opere dell’ingegno

 

((  1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione  per via telematica delle opere dell’ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d’autore, l’immissione in un sistema di reti  telematiche di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, e’ corredata da un idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilita’, contiene altresi’ l’indicazione  delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e  successive modificazioni.  Le relative modalita’ tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle   comunicazioni,  sulla base di accordi  tra la Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle  categorie interessate. Fino all’adozione di tale decreto, l’avviso deve  avere comunque caratteristiche tali da consentirne l’immediata visualizzazione.  ))  Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-&ter della legge 22 aprile 1941, n.  633, e   successive  modificazioni, nonche’ quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
((   2. Al comma 1 dell’art. 171-ter )) della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «per trarne profitto».
((   3. Al comma 2 dell’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) in violazione dell’art. 16, per trarne profitto, comunica al   pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni   di  qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;».
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le   segnalazioni  di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive    modificazioni,  assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, i prestatori di servizi della  societa’ dell’informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, comunicano alle autorita’ di  polizia  le  informazioni in  proprio   possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, per le violazioni   commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori  di servizi della societa’ dell’informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivita’ alle reti, fatto salvo quanto previsto agli  articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure  dirette  ad impedire l’accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle  violazioni  di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall’art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8.  All’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) memorie digitali idonee per  audio  e  video,   fisse  o trasferibili,  quali  flash  memory e cartucce   per  lettori  MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte»;
b) dopo la lettera h) e’ aggiunta la seguente:
«h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di   supporti  DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore».
9.  All’art.  71-septies  della  legge  22  aprile   1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3.  Il compenso e’ dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma   1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa’  italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni   effettuate  e i compensi dovuti, che  devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso,  e’ responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4.  La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e’ punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche’, nei casi piu’ gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione    all’esercizio dell’attivita’ commerciale o industriale  da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.». ))

 

Art. 2.
Disposizioni relative alle attivita’ cinematografiche e allo spettacolo

 

((    01. All’art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro   dell’economia  e  delle  finanze,  le modalita’ tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione  dei finanziamenti  e   dei  contributi,  nonche’ le modalita’ tecniche di monitoraggio dell’impiego dei finanziamenti concessi»;
1. All’art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3.  Le  istanze  per l’erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese  di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all’art. 27  ed all’art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,  sono   valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima  normativa  e   dai  relativi decreti di attuazione, qualora, prima  della  data   di  entrata  in vigore del presente decreto, esse abbiano  gia’   ottenuto  il  riconoscimento  dell’interesse culturale nazionale   e  relativamente  ad  esse  sia stato depositato presso la competente     Direzione generale  il  risultato dell’esame tecnico-economico  del  preventivo e del piano  finanziario di cui all’art.2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in data 24 marzo 1994, concernente «Norme di attuazione del decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore  del  cinema»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile  1994.  Le  istanze   relative ai progetti filmici che, alla data  di  entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale   nazionale  e  non  siano corredate  dell’esame   tecnico-economico  del  preventivo e del piano finanziario,  possono  essere  nuovamente  presentate  ai   sensi  del presente  decreto.  Ai relativi progetti filmici e’ riconosciuto, con priorita’   di  trattazione  rispetto  alle   altre  istanze,  l’esito positivo  della  valutazione  per   il  riconoscimento  dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 8.»;
b) al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «non hanno natura regolamentare e». ))
2.  Le risorse di cui all’art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996,   n.  662,  per  l’anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all’applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di   funzionamento,  del  settore dello spettacolo (( e della Societa’ per   lo  sviluppo  dell’arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.». In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita’ di cui al periodo precedente si provvede successivamente all’adozione del  decreto  di  cui al medesimo comma 83 dell’art. 3 della legge n. 662 del 1996.
3. L’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,   dalla  legge  23 maggio 1997, n. 135, e’ abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo  di cui all’art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, ferma restando la loro natura  di finanziamenti. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis.  All’art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
3. Lo statuto deve prevedere altresi’ le modalita’ di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo’ superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi’ che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio,  assicurano  per   almeno  due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all’otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici  erogati   per  la  gestione dell’attivita’ della fondazione, verificato  con   riferimento all’anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti  nominati dai fondatori privati e’ subordinata all’erogazione da parte di questi dell’apporto   annuo per la gestione dell’ente. Per raggiungere tale entita’  dell’apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell’ente  nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo’ sottoscrivere piu’ di una dichiarazione.
3-ter.  L’art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art.  24  (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo  unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche  dei  progetti e dei programmi di attivita’ di ciascuna  delle  fondazioni  sulla  base  degli   obiettivi  specifici concordati  in  sede  convenzionale   ai sensi dell’art. 17, anche con riferimento  al  volume   dell’attivita’  produttiva  ed  allo  spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;
c) misura   degli  investimenti  destinati   alla  promozione  del pubblico,  anche  attraverso   un’idonea  politica dei prezzi, nonche’ alla formazione del pubblico giovanile;
d) grado  di  raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;
e) valutazione  degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei  relativi   costi  come  derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.  Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente   definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarita’ dei singoli enti, anche in relazione  alla eventuale  presenza  di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione  della entita’ della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
3.  Il principio  di  cui  al  comma  2, lettera b), dovra’ essere valutato  secondo  criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione  di  costi  e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
4.  Il principio  di  cui  al  comma  2, lettera d), dovra’ essere valutato  secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l’obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attivita’  culturali  una   dettagliata  relazione  circa  lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.
5.  Gli  elementi  indicati  dal  comma  2, lettera f), sono tenuti presenti  in  sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 25.
6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza   della  ripartizione della quota di cui al comma 1, e’ determinata  ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.
7.  Per l’anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 10 giugno 1999, n. 239».
3-quater.  Al  comma  4  dell’art.  2 del decreto-legge 24 novembre 2000,  n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001,  n.  6, le parole: «, ovvero hanno una partecipazione inferiore al   dodici per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivita’,» sono soppresse.

3-quinquies.  All’art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. Per l’anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di  cui   al comma 1 e’ assegnato un contributo a valere sulle risorse di  cui all’art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive  modificazioni.   A decorrere dall’anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche».
3-sexies.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse  finanziarie  occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni  integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento,  nel  rispetto  del  principio  di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.
3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni  del  presente  articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.))

 

Art. 3.
Societa’ per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»

 

1.  In attesa dell’adozione del regolamento di cui all’art. 60, comma  4, della legge 27 dicembre  2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle   finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all’art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi   finanziari  2003  e  2004, sui quali  va  calcolata l’aliquota del tre per cento prevista dall’art. 60 della citata legge n.289 del 2002. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alle  conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e’ approvato  il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale  programma puo’ ricomprendere anche interventi a favore delle attivita’  culturali e dello spettacolo. (( Il Ministro per i beni e le   attivita’ culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma. ))
3.  Con  apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al   comma 1, tra la Societa’ per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attivita’ culturali e delle infrastrutture  e dei trasporti, sono disciplinati  i  criteri e le   modalita’ per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4.  All’art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive   modificazioni,  dopo  le parole: Ministro per i beni e le attivita’   culturali, sono inserite le seguenti: , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».

 

Art. 4.
Interventi nei settori dei beni e delle attivita’ culturali e dello sport

 

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attivita’ culturali e dello sport e’ autorizzata  la  spesa di 31 milioni di euro per l’anno 2004, di 16 milioni di euro per l’anno 2005 e di 25 milioni di euro per l’anno 2006.
2. E’ assegnato a Cinecitta’ Holding  S.p.a. un contributo straordinario per spese  di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E’ assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia  un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4.  Gli interventi di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro   per  i  beni  e  le  attivita’ culturali, da adottare entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e   possono  essere  direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
(( 4-bis. Con l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ autorizzata la spesa di  450  mila euro per l’anno 2004, quale contributo per le attivita’ celebrative  inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo e’ erogato  agli  enti  organizzatori, in  Italia  e in Pakistan, su deliberazione  di un Comitato composto da tre saggi nominati   rispettivamente  dal  Ministro delle  politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali. ))
5.  All’onere  derivante dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35   milioni  di euro per l’anno 2004, a 20 milioni di euro per l’anno 2005 e a 25 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente  riduzione   dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
((   5-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, pari a   450 mila euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,  nell’ambito   dell’unita’ previsionale di base di parte corrente  «Fondo  speciale»   dello  stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per   l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
6.  Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((  6-bis. All’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), dopo le parole: «societa’ sportiva di capitali» sono inserite le seguenti parole: «o cooperativa».
6-ter.  All’art.  90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 e’ sostituito dai seguenti:
«18.  Le  societa’  e  le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono  con  atto  scritto  nel  quale deve tra l’altro essere indicata  la  sede  legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l’oggetto   sociale   con  riferimento   all’organizzazione  di attivita’ sportive dilettantistiche, compresa l’attivita’ didattica;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza  di  fini  di  lucro  e la previsione che i proventi delle  attivita’  non  possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le  norme  sull’ordinamento  interno  ispirato   a  principi di democrazia  e  di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la  previsione dell’elettivita’ delle cariche sociali, fatte salve le societa’  sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa’
di  capitali  o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo  di  redazione  di  rendiconti economico-finanziari, nonche’  le  modalita’  di  approvazione   degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita’ di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo  di  devoluzione  ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa’ e delle associazioni.
18-bis. E’ fatto divieto agli amministratori delle societa’ e delle associazioni sportive  dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa’ o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le  societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso  dei  requisiti   di  cui  al  comma  18,  possono provvedere all’integrazione  della  denominazione  sociale  di  cui  al comma 17 attraverso   verbale   della  determinazione   assunta  in  tal senso dall’assemblea dei soci.».
6-quater. All’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati.))

 

Art. 5.
Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua   pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.