Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”

 

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016)

 

Legge di conversione

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 25 febbraio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016)

 

(…)

 
Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico
 
1. All’art. 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
 
(…)

 

Art. 12 quater

Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti

 

1. I componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine deigiornalisti, di cui all’art. 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, edei Consigli regionali di cui all’art. 3 della medesima legge n. 69del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016.

 

 

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.