Testo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 24 del 31 gennaio 2005), coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per l’universita’ e la ricerca, per i beni e le attivita’ culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita’ dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche’ altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.».
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 dell’1 aprile 2005)
OMISSIS…
Art. 7.
Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e
altre disposizioni in materia di finanza locale
1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l’onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell’articolo 17, nonche’ alle lettere a) e b) dell’articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;
2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;
3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l’esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche’ per le formalita’ di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;
b) dopo l’allegato 2, sono inseriti (( gli allegati )) da 2-bis a 2-sexies (( allegati )) al presente decreto.
2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, nei casi in cui ne e’ previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalita’ telematiche (( di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.
2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non e’ stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalita’ di presentazione delle dichiarazioni, nonche’ il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attivita’ di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente.
2-ter. All’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole da: «Al fine di» fino a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche’ per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attivita’ di informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attivita’ strumentali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze vengono disciplinate le modalita’ per l’effettuazione dei suddetti servizi». ))
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Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
Allegato 2-bis (articolo 1, comma 300)
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TITOLO VI
RADIO E TELEVISIONE
17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977 n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni | 0,70 |
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati: | |
2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto) | 20,00 |
g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n.2: | |
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero | 34,00 |
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori | 236,00 |
18 1. Concessione per la installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
a) di programmi televisivi: | |
1) tassa di rilascio o di rinnovo | 4.044,00 |
2) tassa annuale | 2.022,00 |
b) di programmi radiofonici: | |
1) tassa di rilascio o di rinnovo | 674,00 |
2) tassa annuale | 337,00 |
2. Concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
a) di programmi televisivi: | |
1) tassa di rilascio o di rinnovo | 13.480,00 |
2) tassa annuale | 6.740,00 |
b) di programmi radiofonici: | |
1) tassa di rilascio o di rinnovo | 2.696,00 |
2) tassa annuale | 1.348,00 |
3. Concessione per l’installazione e l’esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio o di rinnovo | 3.370,00 |
b) tassa annuale | 1.685,00 |
19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio | 5.392,00 |
b) tassa annuale | 2.696,00 |
20 1. Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi | |
1) tassa di rilascio o di rinnovo | 4.044,00 |
2) tassa annuale | 2.696,00 |
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale: | |
1) tassa di rilascio o di rinnovo | 404,00 |
2) tassa annuale | 270,00 |
OMISSIS …