LEGGE 21 settembre 2022, n. 142
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 settembre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
(…omissis…)
Art. 6
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
(…)
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
(…)
Art. 25 – bis
Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato
1. All’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
(…)
Art. 28
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva
1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunita’ montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuita’ della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c) , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro e’ destinata per l’anno 2022 all’adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell’80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita’ operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l’anno 2022, il contributo di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c) , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ innalzato fino ad un importo di 50 euro.