RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN
AMBITO LOCALE (COMPRESI GLI OPERATORI LOCALI DI RETE E I FORNITORI DI CONTENUTI IN AMBITO LOCALE), SYNDICATIONS, AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA, IMPRESE RADIOFONICHE
E TELEVISIVE SATELLITARI E VIA INTERNET.
L’anno 2009 addì ventisei del mese di febbraio, in Roma
TRA
AERANTI – CORALLO rappresentato dal Coordinatore Marco Rossignoli e dal componente dell’esecutivo Luigi Bardelli
AERANTI – rappresentata dal Presidente Marco Rossignoli, dal Segretario Generale Fabrizio Berrini, dal Coordinatore della Giunta esecutiva Elena Porta e dai componenti della Giunta esecutiva Franco Allegretti, Virgilio Baresi, Fioravante Cavarretta, Giovanni Piccolo, Sergio Serafini, Umberto Tersigni, Gianni Prandi, Serafino De Paris, Paolo Torino, Giuseppe Di Masa, Roberto Sabatini, Flavio Bighinati, con l’assistenza del Consulente del Lavoro Stefano Lovascio
Associazione CORALLO rappresentata dal Presidente Luigi Bardelli, dal Consigliere Delegato Alessia Caricato, con l’assistenza del Consulente del Lavoro Carlo Betori
che complessivamente rappresentano alla data del 16 gennaio 2009 n. 598 imprese radiofoniche locali, n. 304 imprese televisive locali (compresi gli operatori locali di rete e i fornitori di contenuti in ambito locale), n. 6 sindycation, n. 9 agenzie di informazione radiotelevisiva, n. 35 imprese radiotelevisive satellitari, n. 8 imprese radiotelevisive via internet
E
C.I.S.A.L. – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori rappresentata da Fulvio De Gregorio
F.E.N.A.S.A.L.C. – C.I.S.A.L. – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio rappresentata da Luigi Spagnuolo
Premessa
Le parti si danno atto che l’impianto generale del Contratto Collettivo sottoscritto in data 27 aprile 2005 mantiene la propria validità normativa avendo già recepito le ultime disposizioni di legge in materia di lavoro, fra cui la Legge Biagi.
Le parti si danno altresì atto che è allo studio una riforma del presente CCNL per adattarlo alle mutate esigenze contrattuali in modo da valorizzare l’importanza della contrattazione aziendale di secondo livello in sede di determinazione dei livelli retributivi.
Ciò premesso, preso atto della necessità di adeguare i livelli retributivi per garantire il potere di acquisto dei lavoratori del settore, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale viene confermata la validità di tutti gli articoli del previgente CCNL 27 aprile 2005 così come integrato dal Verbale di Accordo del 4 giugno 2007, ad eccezione degli articoli di seguito riportati che vanno ad integrare e/o sostituire le disposizioni precedenti.
Ccnl 27 aprile 2005 – Art. 1 (comma 1) – Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti e le imprese di radiodiffusione sonora ovvero televisiva in ambito locale (compresi gli operatori di rete in ambito locale nonché i fornitori di contenuti radiofonici ovvero televisivi in ambito locale), i gruppi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (cosiddette sindycation), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese che diffondono programmi radiofonici ovvero televisivi via satellite o via internet, associate alle organizzazioni datoriali stipulanti.
Ccnl 27 aprile 2005 – Art. 19 – Il presente contratto decorre dal 01 gennaio 2008 e scadrà, per la parte normativa il 31 dicembre 2011; per la parte economica scadrà il 31 dicembre 2009.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo.
Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività, entro un limite di durata di dodici mesi elevabili a ventiquattro in sede di contrattazione aziendale.
Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno cinque unità.
Nelle singole unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno sette unità.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto di quello previsto dal contratto a termine per gli infortuni sul lavoro e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.
Ccnl 27 aprile 2005 – Art. 59 (…) – Nota a verbale – Le disposizioni di cui all’art. 59 Lettera A e B debbono considerasi valide anche per i casi di infortunio sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve darne immediata notizia, anche per i casi di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto, ed il datore di lavoro, non essendo venuto a conoscenza altrimenti dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dal ritardo stesso.
I periodi di comporto per malattia ed infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto, vanno tenuti distinti per i casi di malattia (infortunio non sul lavoro ) ed infortunio sul lavoro.
Ccnl 27 aprile 2005 – Allegato B – Tabelle retributive – Le retribuzioni di cui all’Allegato B del C.C.N.L. 27/04/2005 così come modificate nel Verbale di Accordo del 04 giugno 2007, vengono aumentate secondo i valori riportati nella tabella che segue a decorrere dal periodo di paga di febbraio 2009 e marzo 2009.
TABELLE RETRIBUTIVE A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA DI FEBBRAIO 2009
Classificazione del personale | Paga base nazionale settore televisione da febbraio 2009 | Paga base nazionale settore radio da febbraio 2009 |
Quadro A | 1.556,78 | – |
Quadro B | 1.459,50 | 1.320,35 |
I° livello | 1.284,35 | 1.173,65 |
II° livello | 1.177,32 | 1.075,84 |
III° livello | 1.099,48 | 1.002,50 |
IV° livello | 1.021,64 | 958,85 |
V° livello | 972,98 | 933,01 |
Indennità di funzione: Quadro A Euro 53,71; Quadro B Euro 42,96 per tredici mensilità.
TABELLE RETRIBUTIVE A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA DI MARZO 2009
Classificazione del personale | Paga base nazionale settore televisione da marzo 2009 | Paga base nazionale settore radio da marzo 2009 |
Quadro A | 1.580,13 | – |
Quadro B | 1.481,39 | 1.340,16 |
I° livello | 1.303,61 | 1.191,25 |
II° livello | 1.194,98 | 1.091,98 |
III° livello | 1.115,97 | 1.017,54 |
IV° livello | 1.036,96 | 973,23 |
V° livello | 987,58 | 947,00 |
Indennità di funzione: Quadro A Euro 54,78; Quadro B Euro 43,82 per tredici mensilità.
UNA TANTUM
A tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano un’anzianità effettiva in servizio almeno dal 01 gennaio 2008, verrà erogato in due soluzioni (aprile 2009 e maggio 2009) l’importo complessivo di una tantum così articolato:
Classificazione del personale | Una tantum settore televisione aprile 2009 | Una tantum settore radio aprile 2009 |
Quadro A | 130,11 | – |
Quadro B | 121,98 | 110,35 |
I° livello | 107,34 | 98,09 |
II° livello | 98,40 | 89,02 |
III° livello | 91,89 | 83,79 |
IV° livello | 85,39 | 80,14 |
V° livello | 81,32 | 77,98 |
Classificazione del personale | Una tantum settore televisivo maggio 2009 | Una tantum settore radio maggio 2009 |
Quadro A | 130,11 | – |
Quadro B | 121,98 | 110,35 |
I° livello | 107,34 | 98,09 |
II° livello | 98,40 | 89,02 |
III° livello | 91,89 | 83,79 |
IV° livello | 85,39 | 80,14 |
V° livello | 81,32 | 77,98 |
Per i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, assunti successivamente al 1° gennaio 2008 a tempo indeterminato o a tempo determinato, gli importi di una tantum di cui sopra saranno riproporzionati in base all’effettiva anzianità di servizio nel periodo dal 01 gennaio 2008 al 31 ottobre 2008.
Gli importi di Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale compreso il trattamento di fine rapporto.
L’importo di una tantum verrà corrisposto al netto di quanto già erogato, fino alla data di stipula del presente accordo, a titolo di indennità di vacanza contrattuale o a titolo di incremento individuale e/o collettivo concessi in acconto degli aumenti previsti dal presente C.C.N.L..
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza della seconda rata di una tantum, questa ultima sarà erogata con la paga di fine rapporto di lavoro.