Allegato B
TABELLE RETRIBUTIVE VALIDE A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA DI LUGLIO 2003:
(NB: GLI IMPORTI INDICATI SONO GLI IMPORTI LORDI COMPLESSIVAMENTE DOVUTI.)
Classificazione del personale | Paga base nazionale settore televisione dal 1° luglio 2003 | Paga base nazionale settore radio dal 1° luglio 2003 |
Quadro A | 1.423,94 | – |
Quadro B | 1.334,95 | 1.207,69 |
I° livello | 1.174,75 | 1.073,50 |
II° livello | 1.076,86 | 984,04 |
III° livello | 1.005,66 | 916,95 |
IV° livello | 934,46 | 877,03 |
V° livello | 889,96 | 853,40 |
Indennità di funzione: Quadro A Euro 51,64 al Quadro B Euro 41,31 per tredici mensilità.
UNA TANTUM
Anche in assorbimento e sostituzione di quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 in tema di carenza contrattuale, a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano un’anzianità effettiva in servizio dal 31/12/1999 verrà erogato in 3 tranches (al 30 giugno 2003, al 30 settembre 2003 e al 31 dicembre 2003) l’importo complessivo “una tantum” così articolato:
Classificazione del personale | Una Tantum Settore televisione | Una tantum Settore radio |
Quadro A | 1.002,05 | – |
Quadro B | 939,42 | 849,87 |
I° livello | 826,69 | 755,44 |
II° livello | 757,80 | 692,49 |
III° livello | 707,70 | 645,27 |
IV° livello | 657,60 | 617,18 |
V° livello | 626,28 | 600,55 |
Per i lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto, occupati con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi una tantum sopra indicati saranno riproporzionati all’effettiva durata della prestazione nel periodo dal 01/01/2000 a 31/12/2002.
Gli importi una tantum di cui sopra per la loro natura non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
L’importo dell’una tantum verrà corrisposto al netto di quanto erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale o a titolo di incremento individuale e/collettivo in acconto dei futuri aumenti previsti in sede di contratto collettivo.