Testo dell’allegato “B” al CCNL (Tabelle retribuzioni)

Allegato B

 

TABELLE RETRIBUTIVE VALIDE A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA DI LUGLIO 2003:
(NB: GLI IMPORTI INDICATI SONO GLI IMPORTI LORDI COMPLESSIVAMENTE DOVUTI.)

 

 Classificazione del
        personale          
 
Paga base nazionale
   settore televisione
   dal 1° luglio 2003

  Paga base nazionale
          settore radio
      dal 1° luglio 2003 
    
    Quadro  A             1.423,94                    –
    Quadro  B             1.334,95             1.207,69
       I° livello             1.174,75             1.073,50
     II°  livello             1.076,86                984,04
   III°   livello             1.005,66                916,95
   IV°  livello                934,46                877,03
    V°  livello                889,96                853,40

 

Indennità di funzione: Quadro A Euro 51,64 al Quadro B Euro 41,31  per tredici mensilità.

 

 UNA TANTUM

 

Anche in assorbimento e sostituzione di quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 in tema di carenza contrattuale, a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano un’anzianità effettiva in servizio dal 31/12/1999 verrà erogato in 3 tranches (al 30 giugno 2003, al 30 settembre 2003 e al 31 dicembre 2003) l’importo complessivo “una tantum” così articolato:

 

  Classificazione del
          personale
       Una Tantum   
  Settore televisione
  
       Una tantum  
      Settore radio  
    Quadro  A         1.002,05               –
    Quadro  B            939,42         849,87
      I°  livello            826,69         755,44
    II°   livello            757,80         692,49
  III°    livello            707,70         645,27
  IV°   livello            657,60         617,18
   V°   livello            626,28         600,55

 

Per i lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto, occupati con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi una tantum sopra indicati saranno riproporzionati all’effettiva durata della prestazione nel periodo dal 01/01/2000 a 31/12/2002.

Gli importi una tantum di cui sopra per la loro natura non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

L’importo dell’una tantum verrà corrisposto al netto di quanto erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale o a titolo di incremento individuale e/collettivo in acconto dei futuri aumenti previsti in sede di contratto collettivo.