Testo di interrogazione sulla problematica del piano di assegnazione delle frequenze televisive sottoposta dal Coordinamento AER- ANTI – CORALLO a numerosi parlamentari

TESTO DI INTERROGAZIONE SULLA PROBLEMATICA DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE TELEVISIVE SOTTOPOSTA DAL COORDINAMENTO AER – ANTI – CORALLO A NUMEROSI PARLAMENTARI

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro delle Comunicazioni

per conoscere :

premesso che :

– l’art. 1, comma 6, lettera A) n.2 della legge 31 luglio 1997, n.249 stabilisce che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle Comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze ;

– che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente :

  1. il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto) ;
  2. il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l’ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell’esistente ;

– che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell’art. 1, comma 13 delle legge 650/96), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione ;

– che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti ;

– che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all’entrata in vigore della legge 223/90 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell’esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n.249 (art. 2, comma 2 e art. 3, comma 5) ;

– che infatti l’art.1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n.122 stabilisce che il Ministero delle Comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n.223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n.249 ;

– che inoltre l’art. 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n.650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario ;

– che quest’ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro PT 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell’esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell’art. 11, comma 3 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate ;

– che nel settore dell’emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell’art.1 comma 13 della legge 650/96 ;

– che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione ;

– che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all’emittenza televisiva locale ;

– che il Ministero delle Comunicazioni, in ruolo di supplenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n.249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi ;

– che in particolare dall’esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle Comunicazioni ad alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all’art. 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n.249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni :

PIEMONTE : Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert.

LOMBARDIA : Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio.

VENETO : Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone.

EMILIA ROMAGNA : Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo.

MARCHE : Colle S. Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo.

SICILIA : Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde ;

SARDEGNA : Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa.

– che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni :

PIEMONTE : Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa.

LOMBARDIA : Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia.

VENETO : Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio ;

MARCHE : Frontignano, Montefalcone;

SICILIA : Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea ;

– che il Ministero delle Comunicazioni nel corso di tutta l’attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso ;

– che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle Comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all’attività espletata alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni :

 

  1. per quali ragioni il Ministero delle Comunicazioni ha ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l’azzeramento degli impianti esistenti ;
  2. per quali ragioni il Ministero delle Comunicazioni ha previsto la totale soppressione dei siti sopracitati ;
  3. per quale ragioni il Ministero delle Comunicazioni ha ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n.650 ;
  4. per quali ragioni il Ministero delle Comunicazioni non ha interpellato il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione ;
  5. per quali ragioni il Ministero delle Comunicazioni non ha considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull’azzeramento dell’esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi .