TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 , recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.”
(Gazzetta ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All’articolo 162-ter del codice penale e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(pubblicato in (Gazzetta ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017)
(…)
Art. 19
Liberalizzazione in materia di collecting diritti d’autore
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: « Societa’ italiana degli autori e degli editori » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva », e la parola « remuneri » e’ sostituita dalla seguente: « remunerino »;
b) all’articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: « Societa’ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) », sono aggiunte le seguenti: « ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 »;
2) al terzo comma, le parole: « dell’ente » sono sostituite dalle seguenti: « della Societa’ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » e la parola: « esso » e’ sostituita dalla seguente: «essa ».
2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l’esercizio dell’attivita’ di intermediazione e’ in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: « Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « definisce con proprio provvedimento »;
b) all’articolo 20, comma 2, le parole: « organismi di gestione collettiva ed » sono soppresse.
(…)
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.