TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 , recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.”
(Gazzetta ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All’articolo 162-ter del codice penale e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(pubblicato in (Gazzetta ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017)
(…)
Art. 4
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 1, le parole: « alle imprese e ai lavoratori autonomi » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali » e dopo le parole: «quotidiana e periodica » sono inserite le seguenti: « anche on line»; ))
a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: « Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e’ da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita’ speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio” per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. »;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’annualita’ 2018, e’ destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche’ il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.».
2. All’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”; » e la lettera e) e’ soppressa.
(…)
Art. 19
Liberalizzazione in materia di collecting diritti d’autore
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: « Societa’ italiana degli autori e degli editori » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva », e la parola « remuneri » e’ sostituita dalla seguente: « remunerino »;
b) all’articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: « Societa’ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) », sono aggiunte le seguenti: « ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 »;
2) al terzo comma, le parole: « dell’ente » sono sostituite dalle seguenti: « della Societa’ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » e la parola: « esso » e’ sostituita dalla seguente: «essa ».
2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l’esercizio dell’attivita’ di intermediazione e’ in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: « Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « definisce con proprio provvedimento »;
b) all’articolo 20, comma 2, le parole: « organismi di gestione collettiva ed » sono soppresse.
(…)
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.