Testo DL 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”

Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante: “Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da eventi sismici e misure per lo sviluppo”

(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 – Supplemento ordinario n. 31)

 

La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga 

la seguente legge:
 

Art. 1 

  1. Il decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  recante  disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi sismici e misure per lo sviluppo,  e’  convertito  in  legge  con  le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n.  54,  e’  abrogato.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.
  3. Il decreto-legge 2 maggio 2017,  n.  55,  e’  abrogato.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi’ 21 giugno 2017
 
MATTARELLA
 
Gentiloni  Silveri,   Presidente   del Consiglio dei ministri
 
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 144 del 23-6-2017 – Suppl. Ordinario n. 31)

 

(…)

Art. 57
Attrazione degli investimenti

(…)

  (( 3-bis. All’articolo 1, comma  2,  lettera  c),  della  legge  26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100  milioni  di  euro  in  ragione d’anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l’anno 2016 e 125 milioni di  euro  per  ciascuno degli anni 2017 e 2018». All’articolo 1, comma  160,  primo  periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come  sostituita dall’articolo 10, comma 1, della citata legge n.  198  del  2016,  le parole: «100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».

(…)

(( Art. 57-bis

Incentivi fiscali  agli  investimenti  pubblicitari  incrementali  su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive  e  radiofoniche locali e misure  di  sostegno  alle  imprese  editoriali  di  nuova costituzione 

  1. A  decorrere  dall’anno  2018,  alle  imprese  e  ai  lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie  sulla stampa  quotidiana  e  periodica  e  sulle  emittenti  televisive   e radiofoniche locali, analogiche o  digitali,  il  cui  valore  superi almeno dell’1 per cento gli analoghi  investimenti  effettuati  sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, e’  attribuito  un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al  75  per  cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al  90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese  e  start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa  stabilito  ai sensi  del  comma 3.   Il   credito   d’imposta   e’   utilizzabile esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell’articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta  al Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  da  adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  nel rispetto  della  normativa  europea  sugli  aiuti  di  Stato,   entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, sono stabiliti  le  modalita’  e  i criteri di attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  comma, con particolare riguardo  agli  investimenti  che  danno  accesso  al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e  di utilizzo    del    beneficio,    alla    documentazione    richiesta, all’effettuazione dei  controlli  e  alle  modalita’  finalizzate  ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al  comma  3.  Agli eventuali adempimenti europei, nonche’ a quelli relativi al  Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  provvede  il  Dipartimento   per l’informazione  e  l’editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri.
  2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche  con lo scopo di  rimuovere  stili  di  comunicazione  sessisti  e  lesivi dell’identita’  femminile  e  idonei  a  promuovere  la  piu’   ampia fruibilita’ di  contenuti  informativi  multimediali  e  la  maggiore diffusione   dell’uso   delle   tecnologie   digitali,   e’   emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  un  bando per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese  editrici  di  nuova costituzione.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d’imposta  di  cui  al  comma  1  e’ concesso nel limite complessivo,  che  costituisce  tetto  di  spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016; con il medesimo decreto e’ altresi’ stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell’onere complessivo delle incentivazioni  concesse a  carico  delle  quote  del  Fondo  spettanti  rispettivamente  alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero  dello  sviluppo economico.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del   credito d’imposta di cui al comma 1 sono  iscritte  nel  pertinente  capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia  delle entrate – Fondi di  bilancio»  per  la  regolazione  contabile  delle compensazioni esercitate ai sensi del comma  1.  I  finanziamenti  da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse  del  medesimo  Fondo  per  il  pluralismo  e   l’innovazione dell’informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all’erogazione del beneficio, stabilito annualmente  con  il  decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  all’articolo  1, comma 6, della predetta legge n.  198  del  2016,  nell’ambito  della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri.   Il   Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita’  amministrative  inerenti  alle  disposizioni  di  cui  al presente articolo nell’ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

 

Art. 67
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.