LEGGE REGIONALE TOSCANA 1 febbraio 2000, n. 10
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.5 del 7 febbraio 2000)
OGGETTO, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della, legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni e ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento. 2. Le disposizioni delle presente legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/97, con deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonche’ al Regolamento adottato dall’Autorita’, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999. |
(Natura)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato “Co.re.com” e’ organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonche’ organo funzionale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata “Autorita’”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13, della l. 249/97. |
(Composizione)
1. Il Co.re.com e’ costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati. 2. Il Presidente e’ nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due. 3. I componenti del Co.re.com sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. 4. Nel corso della prima seduta il Comitato elegge il Vicepresidente. All’elezione si provvede a scrutinio segreto. 5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l’Autorita’ dell’avvenuta elezione e dell’insediamento del Co.re.com. 6. Al rinnovo del Co.re.com si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica. 7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del Co.re.com, il Consiglio regionale procede all’elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno della meta’ alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilita’ di cui al comma 3. |
(Incompatibilita’)
1. I componenti del Co.re.com sono soggetti alle seguenti incompatibilita’: a) membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente della Provincia; Presidente o Direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali b) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicita’, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in |
(Decadenza)
1. I componenti del Co.re.com decadono dall’incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta’ di quelle effettuate nel corso dell’anno solare. 2. I componenti decadono altresi’ qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilita’ di cui al precedente articolo 4 e l’interessato non provveda a determinarne la cessazione. 3. La causa di incompatibilita’ e’ contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l’invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilita’ entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima. 4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione sia d’ufficio, sia su segnalazione del Presidente del CORECOm.; quest’ultimo e’ tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1, nonche’, se ne e’ a conoscenza, dei casi di cui al comma 2. 5. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale: a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa; 6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOm. e all’Autorita’. 7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Co.re.com. |
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti il Co.re.com sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall’interessato al Presidente del Consiglio regionale. 2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresi’, ad informare l’Autorita’ delle dimissioni e delle relative sostituzioni. |
(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente)
1. Il Presidente del Co.re.com: a) rappresenta il Comitato; b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate; c) cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione e con l’Autorita’. 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. |
(Regolamento interno)
1. Entro un mese dall’insediamento, il Co.re.com, con regolamento interno definisce il proprio funzionamento nonche’ i criteri e le modalita’ di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione. |
(Indennita’ e rimborsi)
1. Al Presidente e ai componenti del Co.re.com e’ attribuita una indennita’ mensile di funzione, per dodici mensilita’, il cui importo e’ stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all’indennita’ mensile lorda spettante al Consigliere regionale. 2. Ai componenti del Co.re.com che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato e’ dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali. 3. Ai componenti del Co.re.com che per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in localita’ diverse da quella di residenza, e’ dovuto il trattamento economico di missione nonche’ il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali. |
FUNZIONI DEL Co.re.com
ARTICOLO 10
(Funzioni)
Il Co.re.com e’ titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13 della legge n. 249/97. |
(Funzioni proprie)
1. Il Co.re.com svolge le seguenti funzioni proprie: A) Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. 1. formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche’ sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti; 2. formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9,della L. 249/97; 3. su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione; 4. monitorizza l’utilizzazione dei fondi per la pubblicita’ degli enti pubblici di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, presentando rapporti periodici; 5. su richiesta dei titolari dell’iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell’elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni; 6. cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale; 7. formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell’informazione, nonche’ sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati; 9. cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione; 10. attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l’Ordine dei giornalisti, con l’Associazione Stampa Toscana, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunita’,con gli organi dell’amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni. B) Funzioni gestionali: C) Funzioni di controllo: 1. collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, insieme con l’ARPAT e gli altri organismi a cio’ preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu’ emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. |
(Funzioni delegate)
1. Il Co.re.com svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall’Autorita’ ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della L. 249/97 e del regolamento adottato dall’Autorita’ con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999. 2. In particolare, con riferimento alla L. 249/97, possono essere delegate al Co.re.com le seguenti funzioni: A) Funzioni consultive in materia di: B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di: 1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a) n. 5; 2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive,di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b) n. 13; C) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di: 9. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 8; 10. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 12; 11. rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all’articolo 2; D) Funzioni istruttorie, in materia di: |
(Conferimento della delega)
1. Le funzioni di cui al precedente articolo 12, commi 1 e 2, sono delegate al Co.re.com mediante la stipula delle convenzioni previsto dall’articolo 2 del Regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell’Autorita’, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse. |
(Esercizio della delega)
1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.re.com nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall’Autorita’. 2. Nell’esercizio della delega il Co.re.com puo’ avvalersi degli organi periferici dell’Amministrazione statale di cui, all’articolo 3, comma 2, del Regolamento indicato al precedente articolo 1, comma 2, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis, del DL 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con l. 29 marzo 1999, n. 78. |
(Programmazione dell’attivita’)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.re.com presenta agli Organi della Regione, per la relativa approvazione, ed all’Autorita’ per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attivita’ per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.re.com presenta agli Organi della Regione per la relativa approvazione ed all’Autorita’, per la parte concernente le funzioni da essa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell’editoria, nonche’ sull’attivita’ svolta nell’anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. 3. Il Co.re.com rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, il programma di attivita’ e la relazione di cui ai commi 1 e 2. |
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 16
(Struttura organizzativa)
1. Per l’esercizio delle sue funzioni il Co.re.com si avvale di un’apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 “Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Modifica all’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale” e successive modificazioni. 2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1, e’ determinata nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito, il parere dell’Autorita’. |
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla elezione dei membri del Co.re.com. 2. Nelle more dell’elezione del Co.re.com, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Co.re.rat, ai cui membri si applicano le incompatibilita’ di cui all’articolo 4, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e si corrispondono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione previsto dalla LR 2 dicembre 1991, n. 57. 3. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, la struttura operativa del Co.re.com e’ costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Co.re.rat), eventualmente integrato dal personale del Ministero delle Comunicazioni e dell’Ente poste italiane trasferito ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della L. 249/97 e potendosi avvalere di detto personale, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis del citato DL n. 15/1999, convertito con L. n. 78/1999. |
(Norma finanziaria)
1. Per l’esercizio delle funzioni proprie il Co.re.com dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti dello stanziamento, a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, iscritto sul capitolo del bilancio relativo a tale anno, corrispondente al capitolo 930 del bilancio di previsione 1999. 2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il Co.re.com dispone delle risorse concordate con l’Autorita’ nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorita’ sono iscritte nel bilancio regionale. |
(Abrogazione)
1. La legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57, (Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo) e successive modificazioni, e’ abrogata, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della presente legge. |