TOSCANA Legge regionale Toscana 6 aprile 2000, n.54 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”

LEGGE REGIONALE TOSCANA 6 aprile 2000, n.54

“Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.17 del 17 aprile 2000)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1
Finalita’

1. La Regione Toscana con la presente legge, in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre  1998, n.  381, (Regolamento  recante norme  per  la determinazione dei  tetti di  radiofrequenza compatibili  con  la salute umana),  disciplina l’autorizzazione  all’installazione ed alla modifica  degli impianti indicati all’art. 2. Sono fatte salve le  competenze attribuite  all’autorita’  per  le   garanzie nelle comunicazioni,  di  cui  alla  legge  31  luglio   1997,  n. 249,(Istituzione   dell’Autorita’    per   le     garanzie   nelle comunicazioni e  norme  sui  sistemi  delle  telecomunicazioni   e radiotelevisivo).

2. La  Regione, ai  fini di cui al comma 1, disciplina inoltre le azioni di  risanamento degli impianti gia’ esistenti, al fine del graduale raggiungimento  dei limiti  e dei  valori previsti dalle norme statali vigenti, assicurando altresi’ che l’esercizio degli impianti, autorizzati  ai sensi  della presente  legge, si svolga nel  rispetto   degli  stessi  limiti,  valori  ed   obiettivi  di qualita’, al fine di garantire:
a) la  tutela della  salute umana, dell’ambiente e del paesaggio,  con valutazione  delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) l’ordinato    sviluppo  e  la  corretta   localizzazione  degli    impianti, anche  mediante  l’accorpamento  degli   impianti  di emissione su un unico traliccio;
c) il  contenimento dell’inquinamento  ambientale derivante dalle    emissioni   elettromagnetiche    degli    impianti,    ed    il     conseguimento, nell’esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualita’ eventualmente  fissati dagli  atti statali a tal fine emanati;
3. I limiti di esposizione indicati dal succitato decreto ministeriale n. 381/1998 non si applicano  ai lavoratori professionalmente esposti per i quali sono fatti  salvi gli  specifici limiti  di  cui  alla   normativa statale vigente.

ART.2
Ambito oggettivo

1. Le  disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti   fissi    per   telecomunicazioni    e   radiotelevisivi disciplinati  dal   decreto ministeriale n. 381/1998,   operanti  nell’intervallo   di frequenza compresa  tra 100  KHz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.
2. Fatto  salvo il  rispetto dei limiti e dei valori previsti dal decreto ministeriale n.381/1998,  sono  esclusi  dall’ambito  di  applicazione   della presente legge  gli impianti  fissi operanti  con potenza massima irradiata inferiore  o uguale  a 5 W, il cui corrispondente EIRP, come definito  all’art. 3,  comma 1, lettera f), sia comunque non superiore a 100 W.

ART.3
Definizioni

1.  Agli   effetti  della  presente  legge  valgono   le  seguenti definizioni:
a) aree   sensibili:    aree  per  le  quali   le  Amministrazioni    competenti  possono   prescrivere  localizzazioni   alternative    degli impianti  in considerazione  della particolare  densita’ abitativa,  di   infrastrutture  e/o  servizi,   nonche’  dello specifico interesse storico-architettonico e  paesaggistico –  ambientale;
b) impianti  fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o    piu’ trasmettitori,  ovvero  un  insieme  di   trasmettitori  e  ricevitori, incluse  le apparecchiature accessorie, necessari,   in  una   data  postazione,   ad   assicurare  un  servizio  di   radiocomunicazione;
c) esercizio degli impianti fissi: l’attivita’ di trasmissione di    segnali elettromagnetici  a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
d) livello  di esposizione:  il valore  di  intensita’  di   campo elettrico, magnetico  o di  densita’  di  potenza   mediato  su  un’area equivalente  alla sezione  verticale del corpo umano e  su qualsiasi intervallo di sei minuti;
e) obiettivo  di qualita’: il valore di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie  e metodiche  di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;
f) EIRP: livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una  sorgente isotropica  per fornire la stessa densita’ di potenza emessa  dall’antenna considerata  nella   direzione  di  massimo irraggiamento.

ART.4
Funzioni regionali

1.  La   Regione,  nel   perseguimento  delle   finalita’  di  cui all’art. 1,  comma  2,  detta,  tenendo  conto   anche  degli strumenti della  pianificazione  territoriale,  paesaggistica  ed ambientale, sia  regionale che  locale, i criteri generali per la localizzazione degli  impianti; detta  inoltre i criteri inerenti l’identificazione   delle    “aree    sensibili”   come   definite dall’art. 3, comma 1, lett. a), e la relativa perimetrazione.
A tal  fine, il  consiglio regionale,  su proposta  della giunta, provvede con  propria deliberazione  entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La  Regione detta inoltre le norme tecniche per lo svolgimento delle funzioni  disciplinate dalla presente legge e relative agli impianti  individuati  con  l’art.  2.  A  tal   fine,  la  giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con  propria  deliberazione  definisce,  nel  rispetto   dei limiti previsti dal decreto ministeriale n.381/1998:
a) le modalita’ del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui    all’art. 6, lettera a);
b) i criteri tecnici per la gestione del catasto regionale di cui    all’art. 5;
c) i criteri tecnici per l’attuazione delle azioni di risanamento di cui  all’art. 8, anche con riferimento ai tempi ed alle    modalita’ di  effettuazione delle  stesse azioni  da parte dei titolari degli impianti;
d) le  modalita’ tecniche  e procedurali  per lo  svolgimento dei controlli previsti dall’art. 9;
e) le   modalita’  relative  alla  presentazione,  da   parte  dei titolari  degli   impianti,   delle    dichiarazioni   di   cui all’art. 5,  comma 3, inerenti agli impianti installati, e dei relativi programmi di sviluppo.

ART. 5
Catasto regionale degli impianti

1. La  Regione istituisce  il catasto  regionale  degli  impianti presso l’Agenzia  regionale per la protezione ambientale (ARPAT), al fine  di stimare  i livelli  dei  campi  elettromagnetici   nel territorio, con  riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. Del  catasto regionale si avvale altresi’ il Co.re.com (Comitato regionale  per le comunicazioni) per lo svolgimento dei compiti ad  esso attribuiti  dalla legge regionale n.77/1999- Atti del consiglio.
I dati  inseriti nel  catasto dovranno essere resi immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati alla disciplina per il rilascio delle  autorizzazioni alla installazione o alla modifica degli impianti  ed alle  funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 7 e 9.
2.  Il  catasto  regionale,  contiene  la  mappa  degli   impianti presenti  sul   territorio  regionale,  e  il  relativo   archivio informatizzato dei  dati tecnici  ed anagrafici  degli  impianti, nonche’ di  quelli topografici  riferiti ad apposite cartografie. Con   la    deliberazione   della   giunta    regionale   prevista dall’art. 4,  comma 2,  lettera b), sono definiti i criteri e le modalita’ per la gestione del catasto.
3. Ai  fini della  formazione e della gestione del catasto di cui al presente  articolo, i  gestori degli  impianti sono  tenuti  a presentare alla  Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale  della deliberazione della giunta regionale, di cui all’art. 4, comma 2, apposita dichiarazione redatta in conformita’ con le modalita’ dettate ai sensi dello stesso comma, lettera e),  unitamente ad  un programma  di sviluppo  della rete relativa. Tale  dichiarazione, che  deve contenere, tra altro, la specificazione delle caratteristiche   radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali, e delle ipotesi di  localizzazione futura,  e’ aggiornata  e ripresentata entro il 31 ottobre di ogni anno.
4.  Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i  Comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all’aggiornamento del catasto disciplinato dal presente articolo, provvedendo reciprocamente  allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati  ed informazioni,  con  particolare  riferimento  a quanto  disposto  rispettivamente  dall’art. 7,  comma   2  e dall’art. 9, comma 4.
5. La giunta regionale redige, avvalendosi a tal fine dell’ARPAT e dei  dipartimenti di prevenzione delle aziende unita’ sanitarie locali  un   rapporto  annuale   sulla  base  dei   dati  e  delle informazioni pervenuti  ai sensi  del  presente  articolo, e lo trasmette al consiglio, entro  il 31  marzo  di  ogni   anno.  Il rapporto  contiene   una  valutazione   dei  livelli    di   campo elettromagnetico  dislocati   sul   territorio    regionale,   con riferimento  alle  caratteristiche  di  sviluppo  della   rete  di impianti, e  una valutazione  sul  loro  impatto  sanitario,   con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

ART. 6
Funzioni comunali

1. I comuni provvedono:
a) al   rilascio,    secondo  quanto  disposto   dall’articolo  7,    dell’autorizzazione all’installazione  o alla  modifica, anche    solo radioelettrica,  degli impianti  di telefonia mobile e di    quelli radiotelevisivi;
b) a   quanto  disposto  ai  sensi  dell’art. 8, in ordine all’attuazione delle misure di risanamento;
c) all’esercizio  della funzione  di  vigilanza  e  di   controllo secondo quanto previsto dall’art. 9;
d) allo  svolgimento dei  compiti di  educazione ambientale  e di   informazione delle  popolazioni interessate,  con  riferimento    alle tematiche  ed agli  scopi di  tutela  disciplinati   dalla presente legge.

ART. 7
Disciplina per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione
od alla modifica degli impianti

1. L’autorizzazione  comunale di  cui all’art. 6,   comma  1,lettera a)  e’ rilasciata  entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.
2. L’autorizzazione disciplinata  dal   presente   articolo  e’ rilasciata   nel   rispetto   dei   criteri    regionali   dettati dall’art. 4,  comma 1, ed in  conformita’ con  le modalita’ definite ai  sensi dell’art. 4, comma  2, lettera  a), anche tenendo  conto   del  quadro   conoscitivo  definito    ai   sensi dell’art. 5.
3.  Qualora  gli  impianti  cui  si  riferisce  la   richiesta  di autorizzazione  siano   altresi’   soggetti   a    concessione   o autorizzazione edilizia,  sono fatte salve le norme regionali che ne disciplinano  il rilascio, fermo restando che in tali casi non si  applicano   le  procedure   d’inizio   d’attivita’    di   cui all’art. 9  della legge  regionale 14  ottobre 1999,  n.   52, concernente le  norme sulle  concessioni, le  autorizzazioni e le denuncie   d’inizio   d’attivita’   edilizia.    In   tali   casi, l’amministrazione comunale competente decide, contestualmente, in merito all’autorizzazione disciplinata dal presente articolo.
4.  Qualora   l’istanza  volta  al  rilascio  dell’autorizzazione riguardi impianti  localizzati nelle  aree di  cui alla legge  6 dicembre 1991,  n. 394,  “Legge quadro  sulle aree   protette”,  e successive modifiche  ed integrazioni, ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n.94, “Norme  sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali d’interesse locale”,  e  successive  modifiche  ed   integrazioni, l’autorizzazione e’  subordinata all’assenso   degli enti gestori delle aree stesse.
5. Per  lo svolgimento  della  funzione  autorizzatoria  ad   essi attribuita, i  Comuni si  avvolgono  dell’ARPAT,  secondo   quanto disposto ai  sensi della  legge regionale  18 aprile 1995, n. 66, (Istituzione   dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale), e successive modifiche ed integrazioni. Si avvalgono inoltre dei dipartimenti di prevenzione  delle  aziende unita’ sanitarie locali,  secondo quanto  previsto dall’art. 6 della stessa legge regionale n. 66/1995.
6. Gli  oneri relativi  allo svolgimento  dei controlli di cui al presente  articolo   sono  posti   a   carico    dei   richiedenti l’autorizzazione.

ART. 8
Azioni di risanamento

1.  Nelle   zone  abitative,   in  quelle  adibite   ad  attivita’ lavorativa per  lavoratori non  professionalmente esposti  ed  in quelle comunque  accessibili alla popolazione, il comune, qualora riscontri che  i livelli  di campo  sono superiori ai limiti e ai valori previsti  rispettivamente dagli  articoli 3  e 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381/1998, ordina le azioni di risanamento necessarie al fine di ricondurli entro gli stessi limiti e valori, nel rispetto dei criteri di riduzione a conformita’ riportati nell’allegato C) allo stesso decreto ministeriale.   2.Il comune provvede  a quanto  disposto dal  comma 1, entro il termine massimo  di un  anno dall’emanazione  della deliberazione regionale di  cui all’art. 4, comma  2. Le  azioni volte   al risanamento degli  impianti sono obbligatoriamente attuate a cura e spese  dei titolari  degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le  modalita’ disposte dal comune nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, lettera c).
3. Qualora si renda necessario, ai fini del risanamento, ed anche sulla base  dei criteri regionali previsti dall’art. 4, comma 1, procedere  alla delocalizzazione  di alcuno  degli impianti in comune diverso  dall’attuale, si  provvede in tal senso, d’intesa tra  i  Comuni  interessati.  Ove  l’intesa  non   sia  raggiunta, provvede la Regione nelle forme e con le modalita’ previste a tal fine dell’art. 6, comma  2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n.  88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle  funzioni   amministrative  e   dei  compiti    in   materia urbanistica  e   pianificazione  territoriale,  protezione   della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse  geotermiche, opere  pubbliche, viabilita’  e trasporti conferite alla  Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112).

ART. 9
Funzioni di vigilanza e controllo

1. I comuni svolgono  la funzione  di vigilanza  e di  controllo sull’attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. I  controlli di  cui al  comma 1  sono esercitati  dai comuni avvalendosi dell’ARPAT  e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unita’   sanitarie locali,   in  base   alle  rispettive competenze secondo  quanto disposto  dall’art. 6,  comma   1, della legge regionale n.66/1995, ed altresi’ in applicazione dell’art. 5, comma 1, della stessa legge regionale.
3. I  controlli di  cui al presente articolo hanno cadenza almeno annuale, e sono finalizzati a garantire:
a) il  rispetto dei  limiti di  esposizione  e  delle   misure  di    cautela, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n.381/1998;
b) l’attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di    risanamento previste dall’art. 8;
c) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati    dal gestore ai sensi dell’art. 5, comma 3.
4. Nel  caso di  superamento dei  limiti di  esposizione previsti dall’art. 3  del decreto ministeriale n. 381/1998, fatto salvo quanto disposto dall’art. 8, il Comune competente provvede, anche con ricorso ai poteri  di ordinanza  ad esso  attribuiti dall’ordinamento, ai fini   della   riconduzione degli stessi entro i limiti normativamente fissati.
5. Per  quanto non  espressamente previsto dal presente articolo, si osservano  le disposizioni  e modalita’ tecniche prescritte ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d), anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali circa la conformita’ degli impianti  e  delle  reti  realizzate  con  le   prescrizioni autorizzative.
6. Gli  oneri relativi  all’effettuazione dei  controlli previsti dal presente  articolo sono  posti a  carico dei  titolari  degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonche’ dei concessionari per radiodiffusione  di  programmi  radiofonici  e  televisivi   a carattere commerciale,  e vengono  commisurati a  quanto disposto dal tariffario approvato ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n.66/1995.

7. Il  personale incaricato  dei controlli  previsti ai sensi del presente articolo  puo’ accedere  agli impianti che costituiscono fonte di  emissioni elettromagnetiche,  e richiedere  i dati,  le informazioni ed  i documenti  necessari per  l’espletamento delle proprie funzioni.
8. Il  personale cui  competono le  procedure di  rilascio  delle autorizzazioni, di cui all’art. 7, o le funzioni di vigilanza di cui  al presente  articolo, non puo’, ad alcun titolo, fornire consulenza retribuita  ai soggetti  che intendono  installare gli impianti di cui all’art. 2, ovvero li eserciscano.

ART. 10
Sanzioni amministrative

1. Chiunque  installi, esercisca  o  modifichi  un  impianto,   in assenza dell’autorizzazione  di  cui  all’art. 6,   comma  1, lettera  a), e’  soggetta alla  sanzione amministrativa  del pagamento di  una somma  da lire  5 milioni a lire 20 milioni. In tal caso,  l’amministrazione comunale  competente ordina altresi’ la cessazione  immediata dell’esercizio  dell’impianto. E’   fatto salvo quanto disposto dall’art. 11, comma 1.
2.  L’inosservanza   delle  prescrizioni    autorizzative  dettate dall’amministrazione comunale  competente ai  sensi dell’art. 6, comma  1, lettera a), e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento  di una  somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni, unitamente alla sanzione della sospensione dell’autorizzazione da due a  quattro mesi.  In tal  caso, la  persistente  o   reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative da’ luogo alla revoca dell’autorizzazione   rilasciata,    da   parte     dell’autorita’ competente, che ordina altresi’ l’immediata cessazione dell’attivita’.
3. La  mancata presentazione,  da parte  dei soggetti  obbligati, della  dichiarazione   prevista  dall’art. 5,   comma  3,  e’ soggetta alla  sanzione amministrativa  del pagamento  da lire  5 milioni a lire 20 milioni per ogni impianto a cui si riferisca la violazione stessa.  Qualora la  sanzione complessiva  risulti di ammontare superiore  a lire  200 milioni,  essa e’ricondotta e comminata in  tale ultima misura. In tali casi, l’Amministrazione comunale  competente, contestualmente  alla  comminazione  della sanzione prevista,ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione  richiesta, entro  un termine  perentorio da essa stabilito,  pena la  cessazione dell’attivita’ dell’impianto di cui si tratti.
4. La presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 5, comma 3, entro 30 giorni dalla scadenza del termine ivi previsto, e’ soggetta  alla sanzione prevista dal comma 3  del   presente articolo, ridotta ad un quinto.
5.  Il   superamento dei limiti di esposizione previsti dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 381/1998,  ovvero dei  valori di   cui all’art. 4,  comma 2,  dello  stesso decreto ministeriale,  e’   soggetto  alla sanzione amministrativa  del pagamento  di una  somma da  lire 10 milioni a lire 50 milioni. In tal caso l’amministrazione comunale competente  diffida   il  soggetto inadempiente  all’immediata riconduzione entro  i limiti  ed i valori normativamente fissati. In caso  di recidiva,  l’importo della  sanzione e’   raddoppiato, fatto salvo  l’ordine  di  cessazione  immediata  dell’attivita’, nonche’ la revoca dell’autorizzazione rilasciata.

6. I  titolari degli  impianti soggetti  a risanamento  ai  sensi dell’art. 8,comma 2, che non effettuino le relative azioni, nei tempi  e con  le modalita’ ordinate dal comune, sono soggetti alla sanzione  amministrativa del  pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
7. Per  quanto non  espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche del  sistema penale”,  nonche’ quelle  previste   dalla legge regionale  12  novembre  1993,  n.  85,   “Disposizioni  per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”, e dalla Legge regionale 10 aprile 1997, n.27, “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”.

ART. 11
Disposizioni transitorie

1. L’obbligo relativo all’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 6,  comma 1, lettera a), decorre dalla pubblicazione sul Bollettino  ufficiale della  deliberazione regionale prevista dall’art. 4,  comma 2;  a tal  fine, entro novanta giorni dalla pubblicazione stessa i titolari degli impianti gia’ in esercizio, nonche’ i  legali rappresentanti  degli  stessi,  sono   tenuti  a presentare apposita domanda al comune competente.
2. I  soggetti di  cui al  comma 1,  fatto  salvo  l’obbligo   ivi previsto, possono  proseguire l’esercizio attuale degli impianti;  peraltro, in  assenza di  ottemperanza all’obbligo  previsto  dal comma 1,  entro il termine ivi prescritto, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell’art. 10.
3. L’amministrazione  comunale competente,  qualora alcuno  degli impianti  di cui  al comma  1 superi i limiti e valori normativamente  prescritti,   ordina  le  azioni  di   risanamento necessarie, ai  sensi e  per gli  effetti di  cui all’art. 8 della presente legge, fermo restando    quanto   disposto dall’art. 9, comma 3.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARCUCCI

Firenze, 6 aprile 2000