TRENTINO Provincia Autonoma di Bolzano, Legge Provinciale 18 marzo 2002, n.6 “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di Radiodiffusione”

Provincia Autonoma di Bolzano, Legge Provinciale 18 marzo 2002, n.6

“Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di Radiodiffusione”

(pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige n.15 del 9 aprile 2002)

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Finalità

La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in considerazione dell’importanza del sistema delle comunicazioni per l’integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.

Art. 2

Comitato provinciale per le comunicazioni

1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni,di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell’informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vi-cepresidente,che devono appartenere a gruppi lin-guistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi lingui-stici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. Ai componenti del Comitato sono corrisposte per la partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti dicomitati aventi un’autonoma funzione di rilevanzaesterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

5. Al presidente del Comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dallaGiunta provinciale ai sensi dell’articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall’articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all’amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’amministrazione provinciale.

6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessariala presenza di due terzi dei suoi componenti.

8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 3

Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato è incompatibilecon le seguenti cariche:

a) politiche:

1) membro del Parlamento europeo e nazionale,del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;

3) membro – di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;

4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali:detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici:

 

1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria, anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;

2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

2. Chi esercita un’attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se  durante la durata in carica viene accertato l’esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.

 

Art. 4

Compiti

1. Il Comitato:

a) è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;

b) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;

c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi  locali;

d) regola l’accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla     concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria   del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le  emittenti radiotelevisive private in ambito locale,   in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l’uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d’ascolto, e segue l’attuazione delle convenzioni stesse;

f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;

g) esercita le funzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa a sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 5

Programmazione dell’attività

 

1. Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.

2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamentointerno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

3. Per l’erogazione delle spese relative alle attività del Comitato il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di creditoa favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all’approvazione del Comitato.

4. Le assegnazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

5. Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio provinciale ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

Art. 6

Struttura di supporto del Comitato e

sua dotazione organica

1. Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio. La struttura, il cui organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere comunque integrata dall’apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.

Art. 7

Infrastrutture comuni per il sistema

delle comunicazioni

1. Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l’esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni  al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.

Art. 8

Contributi per programmi e trasmissioni particolari convenzioni con enti radiotelevisivi

 1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale contributi fino al 30 per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell’Alto Adige.

2. La Giunta provinciale, con deliberazione dapubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità per la concessione deicontributi di cui al comma 1.

3. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici, inclusi quelli dicui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia.

4. Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all’articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazionie la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni ocontratti con la medesima concessionaria.

Art. 9

Contributi per l’acquisizione di notizie da agenzie di

stampa

 1. Tenuto conto della particolare situazione dell’AltoAdige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’acquisizione di notizie da un’agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato.

Art. 10

Pubblicità

1. Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell’ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell’Unione europea.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell’esercizio in corso lequote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l’attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall’articolo 12. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

2. Le spese per l’attività e il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.

Art. 12

Abrogazione

1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

2. Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 marzo 2002

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DURNWALDER