LEGGE PROVINCIALE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 4 MARZO 1996, N. 5
“Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione”
(pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 19 marzo 1996)
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la massima diffusione nonchè una ricezione indisturbata di programmi radiotelevisivi liberi e pluralistici, che tengano conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantiscano una partecipazione democratica e contribuiscano ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.
2. La Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d’ Europa e dell’ Unione Europea aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi, in considerazione dell’importanza del sistema radiotelevisivo per l’ integrazione europea, lo sviluppo della cultura, della libertà di opinione e del pluralismo.
ARTICOLO 2
(Costituzione del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi)
2. Il Consiglio provinciale, nell’ eleggere il comitato, si avvale anche di terne di nominativi proposte rispettivamente dalle comunità religiose operanti a livello provinciale, dalle associazioni degli insegnanti, dagli operatori economici, dai sindacati, dall’ ordine dei giornalisti, dalle associazioni per la tutela dell’ ambiente e da quelle culturali nonchè dalle organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative.
3. Non sono eleggibili consiglieri provinciali e parlamentari.
4. Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio provinciale.
5. I membri del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi eleggono nel loro seno a scrutinio segreto un presidente ed un vicepresidente. Il comitato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.
6. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità , la proposta di deliberazione si intende respinta.
7. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati possono partecipare alle riunioni del comitato degli esperti senza diritto di voto.
8. Le funzioni di segretario effettivo rispettivamente supplente del comitato sono svolte da un dipendente del Consiglio provinciale indicato nel decreto del Presidente del Consiglio provinciale di cui al comma 4.
9. Ai componenti del comitato ed agli esperti di cui al comma 7 sono corrisposti per la partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6 per i componenti di comitati aventi un’ autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì , alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell’ amministrazione provinciale.
10. Al presidente del comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’ articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall’ articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all’ amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’ amministrazione provinciale.
11. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
12. Le norme che disciplinano l’ attività del comitato sono stabilite da un regolamento interno, approvato dal comitato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
ARTICOLO 3
(Compiti)
a) è organo consultivo della Provincia in materia radiotelevisiva e di mass – media in generale;
b) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione nonchè sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
c) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
e) regola l’ accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
f) promuove la collaborazione con le realtà culturali e informative della Provincia e propone i criteri delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nonchè le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ed il rilevamento obiettivo degli indici d’ ascolto. Esso segue inoltre l’ attuazione delle suddette convenzioni;
g) effettua e/ o appoggia attività di ricerca, studio e consulenza, in particolare per le materie di cui alla lettera f);
h) assolve ai compiti previsti dalla legge nº 223/ 1990 e collabora, quando richiesto, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con il Garante per la radiodiffusione e l’ editoria nell’ ambito della radiodiffusione pubblica e privata, e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
i) esprime parere sui piani di massima trimestrali dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ne segue la relativa esecuzione;
k) esprime parere sulla durata e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina irradiate a livello provinciale dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
(Programmazione dell’ attività)
1.In vista della redazione del progetto del bilancio di previsione del Consiglio provinciale per l’ anno successivo, il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi presenta annualmente entro il mese di settembre al Presidente del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa. Questo documento viene allegato al progetto del bilancio di previsione che, dopo la sua approvazione da parte dell’ Ufficio di Presidenza, viene trasmesso al Consiglio provinciale per l’ approvazione definitiva.
2. La gestione delle spese connesse con l funzionamento del comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.
3. Il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull’ attività svolta nell’ anno precedente, che è accessibile anche al pubblico.
(Aree di servizio e relative localizzazioni comuni per servizi pubblici radiotelevisivi, servizi di radiocomunicazione di pubblico interesse ed emittenti private)
1. Nell’ interesse di una ricezione di alto livello tecnico dei programmi di radiodiffusione sonora e televisiva, a norma della legge n. 223/ 1990, ricorrendo all’ uso comune degli impianti relativi, la Provincia autonoma di Bolzano, d’ intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sentiti gli interessati, favorisce la stipulazione di convenzioni intese alla realizzazione di infrastrutture comuni per i servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di radiocomunicazione di pubblico interesse ed emittenti private.
ARTICOLO 6
(Contributi per programmi e trasmissioni particolari)
1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale nonchè produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale, su proposta o previa consultazione del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, contributi fino al trenta per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell’ Alto Adige.
ARTICOLO 7
(Contributi per l’ acquisizione di notizie da agenzie di stampa)
1. Tenuto conto della particolare situazione dell’ Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’ acquisizione di notizie da un’ agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato.
ARTICOLO 8
(Pubblicità)
1. Almeno il venticinque per cento delle somme stanziate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonchè da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese pubblicitarie e di promozione nell’ ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell’ Unione europea.
ARTICOLO 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Le spese per l’ attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 saranno stabilite per l’ anno 1995 con successivo provvedimento legislativo e a decorrere dall’ esericizo 1996 dalla legge finanziaria annuale.
2. Le spese per l’ attività e il funzionamento del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi sono invece a carico del bilancio del Consiglio provinciale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 4 marzo 1996