TRENTINO Provincia Autonoma di Trento- Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2003, n. 1-122/Leg., recante “Disposizioni regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”

 

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 gennaio 2003, n.122

Disposizioni  regolamentari  concernenti  il   temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto Adige
n. 13 del 1° aprile 2003)

IL PRESIDENTE

 

Visto l’Art. 97-bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.
(Approvazione  del  testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela   dell’ambiente dagli inquinamenti), come inserito dall’Art. 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 3386 di data 30 dicembre  2002,  avente  ad  oggetto  “Disposizioni   regolamentari concernenti  il  temperamento  del regime sanzionatorio in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”.

 

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto e riferimenti normativi

 

1.  Il  presente regolamento individua, ai sensi dell’Art. 97-bis del  decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia  di   tutela dell’ambiente degli inquinamenti), le fattispecie di  violazioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in  materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, o dalle leggi  da  essa  richiamate,   che  non danno luogo a danni irreversibili per l’ambiente  o  per   la  salute  pubblica,  alle  quali  si applica la disciplina  sul  temperamento  del  regime  sanzionatorio dettata dal medesimo articolo.
2.  Le  fattispecie  di  violazioni amministrative individuate ai sensi   del  comma  1  sono  elencate   nell’allegato  A  al  presente regolamento.
3.  (Il  comma  non  ammesso  al “visto” della Corte dei conti e’ riportato a fine testo).
4.  Nel  presente regolamento i riferimenti agli atti normativi sottoindicati sono effettuati utilizzando le seguenti abbreviazioni:
a) testo unico: decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio  1987,  n.  1-41/Leg.  (Approvazione del testo unico delle leggi   provinciali   in   materia    di  tutela  dell’ambiente  dagli inquinamenti),  come   da  ultimo  modificato dall’Art. 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
b) decreto   del   presidente    della   giunta  provinciale  n. 13-31/Leg.  del 2000: decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la  protezione  dall’esposizione  a   campi  elettrici,  magnetici  ed elettromagnetici,  ai  sensi  dell’Art.  61  della  legge provinciale 11 settembre  1998, n. 10), come da ultimo modificato dal decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.;
c) decreto  del  presidente  della   provincia  n. 9-99/Leg. del 2002:  decreto  del  presidente   della  provincia  13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni   regolamentari  per la prima applicazione in ambito   provinciale    di   norme   statali   in  materia   di  tutela dell’ambiente  dagli  inquinamenti, ai sensi dell’Art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

d) legge  n. 447 del 1995: legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico);
e) decreto  legislativo  n.  22  del   1997: decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22   (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,   91/689/CEE    sui   rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
f) decreto legislativo  n.152 del1999: decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152  (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento   della   direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai   nitrati   provenienti  da  fonti agricole);
g) legge  n.  36 del 2001: legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro   sulla   protezione  delle   esposizioni  a  campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
5.  Ai  fini  dell’applicazione  del  presente   regolamento,  per addetto  al  controllo si intende il personale incaricato dei compiti di   vigilanza   e   controllo    sull’applicazione   della normativa provinciale e statale in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.

Art. 2.
Procedure per l’esecuzione degli accertamenti e
per la determinazione delle prescrizioni

 

1.  In  relazione  alle  fattispecie di violazioni amministrative elencate   nell’allegato   A,   l’addetto   al  controllo  accerta  la sussistenza   delle   fattispecie  ivi  previste,  redigendo  apposito verbale recante le seguenti indicazioni:
a) generalita’  dell’addetto  al  controllo   e relativo ente di appartenenza;
b) data   e  luogo  dell’accertamento,   con  indicazione  delle informazioni necessarie per una compiuta individuazione dei luoghi;
c) generalita’ e residenza/domicilio dell’autore o degli autori della violazione e degli altri eventuali soggetti responsabili in via solidale;
d) descrizione  dello  stato  dei   luoghi  al  momento  del sopralluogo;
e) estremi  della normativa ambientale violata, con indicazione del  singolo o dei singoli disposti normativi violati e degli importi edittali delle sanzioni normativamente previste;
f) descrizione  delle  carenze  riscontrate   e fissazione delle prescrizioni  e  dei  tempi di adeguamento necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate;
g) avvertenza  in  ordine  all’attivazione   del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ove non sia data osservanza alle  prescrizioni  impartite  nel  verbale  di accertamento, entro i termini da esso stabiliti;
h) indicazione  dell’autorita’  competente   all’emanazione  dei provvedimenti   conseguenti   al    controllo  e  di  quella  preposta all’irrogazione della sanzione amministrativa.
2.  I  termini  di  adeguamento previsti dal comma 1, lettera f), sono espressi nell’unita’ di tempo rappresentata dal numero di giorni considerati  tecnicamente  congrui per l’adeguamento in ragione della fattispecie   di  violazione  amministrativa  riscontrata.   Non  sono ammesse  proroghe  ai termini di adeguamento prescritti. Tuttavia, su richiesta   scritta  dell’interessato  formulata prima della scadenza, l’addetto   al  controllo puo’ eccezionalmente prorogare il termine di adeguamento,   in  considerazione  della  particolare  complessita’  o dell’oggettiva   difficolta’  dell’adempimento  o  quando   specifiche circostanze  non  imputabili  al  trasgressore determinano in ritardo nell’esecuzione  degli  adempimenti necessari alla conformazione alle norme violate.
3. Il verbale di accertamento e compilato e sottoscritto dall’addetto al controllo.  Copia  del verbale e’ consegnata contestualmente  al   trasgressore o, cumulativamente, ai trasgressori ovvero all’incaricato o all’addetto dell’ente o dell’impresa presenti.
4. Qualora il trasgressore o i trasgressori ovvero l’incaricato o l’addetto  dell’ente  o  dell’impresa non siano presenti all’atto del sopralluogo, nonche’  nel  caso di accertamenti  complessi  che richiedano verifiche successive da svolgersi al di fuori del luogo in cui e stata commessa la violazione, copia del verbale di accertamento e’  notificata tempestivamente al trasgressore a cura dell’addetto al controllo, secondo le modalita’ previste dall’Art. 14, commi quarto e quinto,  della  legge  24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tale eventualita’ il termine prescritto per l’adeguamento decorre dalla data di notificazione del verbale agli interessati.
5. Una  copia del   verbale  di  accertamento   e  conservata dall’addetto  al  controllo, il quale provvede altresi’ a comunicarne copia   all’autorita’  competente  all’emanazione  dei   provvedimenti conseguenti  a  controllo  e, per conoscenza, a  quella preposta all’irrogazione   della sanzione amministrativa.  Nel caso di notificazione  del  verbale  di  accertamento  agli   interessati  non presenti  all’atto  del  sopralluogo, l’addetto al controllo comunica alle predette autorita la data dell’avvenuta notificazionedel verbale di accertamento.
6. Qualora, nelle fattispede di violazioni amministrative elencate nell’allegato A, l’addetto al controllo non determini nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, l’autorita’ preposta all’irrogazione della sanzione amministrativa richiede all’addetto al controllo di provvedere, mediante notificazione, ai predetti adempimenti, informando contestualmente, ove non coincidente, l’autorita’ competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo. Qualora l’addetto al controllo ometta nuovamente l’adempimento, ad esso provvede l’autorita’ competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo, fatte salve le responsabilita’ a carico dell’addetto al controllo previste dalle leggi vigenti.
7.  Ai  sensi  dell’Art.  97-bis, comma 3, del testo unico, nelle ipotesi regolate dal presente articolo il verbale di accertamento non costituisce  attivazione del procedimento di   irrogazione della sanzione amministrativa; e’ comunque obbligatoria l’adozione delle prescrizioni previste dai commi 1, lettera f), e 6.
8. L’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente predispone un modello di verbale di accertamento conforme ai contenuti stabiliti dal comma 1, curandone la diffusione e la distribuzione agli enti e alle strutture competenti all’esercizio delle attivita’ di vigilanza e controllo ai sensi del presente regolamento.
9. Per autorita’ competenti all’emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, ai sensi dell’Art. 97-bis del testo unico e del presente articolo, si intendono le autorita’ competenti – in base alla legislazione provindale in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti o alle altre norme da essa richiamate – all’emanazione delle diffide e dei provvedimenti ripristinatori. Qualora le predette normative non contemplino, oltre all’irrogazione della sanzione amministrativa, espressi provvedimenti ripristinatori per la conformazione alle norme violate, per autorita’ competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, ai sensi dell’Art. 97-bis del testo unico e del presente articolo, si intende quella preposta all’irrogazione della sanzione amministrativa, che provvede, ove occorra, ad emanare le prescrizioni ai sensi del citato Art. 97-bis, comma 2.

Art. 3.
Verifica e irrogazione della sanzione amministrativa

 

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione per l’adeguamento alle disposizioni violate, l’agente accertatore che ha effettuato l’originario controllo esegue la verifica sull’ottemperanza alle prescrizioni. Nei casi previsti dall’Art. 2, comma 6, secondo periodo, l’autorita’ competente all’emanazione del provvedimento conseguente a controllo dispone la verifica sull’ottemperanza alle prescrizioni, avvalendosi preferibilmente dell’agente accertatore che ha effettuato l’originario controllo.
2. In esito alle verifiche previste dal comma 1, l’addetto al controllo trasmette copia del relativo verbale di accertamento all’autorita’ competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo, nonche’ a quella competente all’irrogazione della sanzione amministrativa.
3. Ove, a seguito della verifica, venga accertata l’inosservanza – anche parziale – delle prescrizioni entro i termini prefissati, si da corso al procedimento finalizzato all’irrogazione della sanzione amministrativa, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e delle altre disposizioni da essa eventualmente richiamate. In tal caso il termine iniziale del procedimento relativo all’irrogazione della sanzione amministrativa decorre dalla data in cui e stato completato il controllo di verifica.
4. Nelle fattispede di cui all’Art. 97-bis, comma 5, del testo unico, l’addetto al controllo comunica – a fini conoscitivi – copia del relativo verbale di accertamento all’autorita’ competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, nonche’ a quella preposta all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 4.
Recidiva

 

1.  Il  temperamento  del regime sanzionatorio previsto dall’Art. 97-bis  del  testo  unico  non  si applica nei confronti del medesimo trasgressore   che   commette  ulteriori  violazioni   della  medesima fattispede   elencata  nell’allegato  A,  nell’arco  dei dunque  anni successivi all’accertamento della prima violazione.

Art. 5.
Coordinamento con l’Art. 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi
interventi per il rilancio dell’economia)

 

1.  Il  temperamento  del regime sanzionatorio previsto dall’Art. 97-bis  del  testo unico non si applica agli imprenditori che abbiano aderito  ai  programmi  di  emersione,  ai  sensi  e   per gli effetti dell’Art. 2, comma 1,della  legge 18 ottobre  2001, n.383, precedentemente agli  accertamenti  eseguiti  ai  sensi del presente regolamento.
2.  Il  temperamento  del regime sanzionatorio previsto dall’Art. 97-bis  del  testo  unico  trova  applicazione  qualora   risulti  piu favorevole per il trasgressore rispetto alle disposizioni legislative statali  che saranno emanate ai sensi dell’Art. 2, commi 2 e 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Art. 6.
Norme transitorie

 

1.  L’Art.  97-bis,  comma 5, del testo unico si applica altresi’ alle  violazioni  rientranti nelle fattispecie elencate nell’allegato A),  che  siano state accertate nel periodo intercorrente tra la data di  entrata in vigore della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, e la data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora:
a) non  sia intervenuto, entro la data di entrata in vigore del presente  regolamento, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale;
b) il  trasgressore  esegua  spontaneamente   –  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento – gli adempimenti di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate.
2.  Nei  casi  indicati  al  comma  1,   il  trasgressore comunica all’autorita’  preposta all’irrogazione della sanzione amministrativa l’avvenuta  spontanea  conformazione alle disposizioni violate, entro novanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in   vigore  del  presente regolamento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai  sensi dell’Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3.  L’autorita’ indicata  al  comma  2, dispone l’esecuzione di controlli   a   campione   sulla   veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive.
4.  Ai  casi contemplati dai commi 1 e 2, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 4 e 5.
5.  Il  temperamento  del regime sanzionatorio previsto dall’Art. 97-bis  del  testo  unico,  ivi  compreso  il  regime transitorio del presente  articolo, si applica anche alle violazioni rientranti nelle fattispede  elencate  nell’allegato A), commesse precedentemente alla data di entrata in vigore della legge provindale 19 febbraio 2002, n. 1, purche’ accertate successivamente alla medesima data e fatto salvo quanto specificamente previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Allegato A
(Art. 1, comma 2)

INDIVIDUAZIONE  DELLE  FATTISPECIE  DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ALLE
QUALI SI APPLICA IL TEMPERAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO

Pag.12 della Gazzetta Ufficiale

Pag.13 della Gazzetta Ufficiale

Pag.14 della Gazzetta Ufficiale

Pag.15 della Gazzetta Ufficiale

Il  presente  decreto  sara’  pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti   di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Si  riporta  di  seguito,  per  una   organica lettura dell’intero «corpus  normativo»,  il comma non ammesso al “visto” della Corte dei conti:

Art. 1.
Oggetto e riferimenti normativi comma 3

 

Il   presente  regolamento  stabilisce   inoltre  disposizioni  di specificazione  e  di  integrazione  per l’agevole applicazione della disciplina  stabilita  dall’Art.  97-bis  del  decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.