TRENTINO Provincia Autonoma di Trento, Legge provinciale 28 aprile 1997, n°9 ” Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione”

LEGGE PROVINCIALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 28 APRILE 1997, N. 9

“Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione”

(pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997)

 

Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1
(Localizzazione degli impianti di radiodiffusione)

1. Ai fini del conseguimento dell’ intesa con lo Stato per la definizione della localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva a termini del  comma 14 dell’ articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 concernente ” Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, la Provincia autonoma di Trento, considerata la necessità  di fornire al cittadino un adeguato servizio radiotelevisivo e tenuto conto delle esigenze dei soggetti concessionari, tutela gli interessi di carattere paesaggistico e storico – ambientale, favorendo al contempo la massima concentrazione degli impianti.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per la tutela paesaggistico – ambientale nonchè  il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35, predispone delle proposte di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

ARTICOLO 2
(Norme urbanistiche)

1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell’ articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.
2. I comuni provvedono, tramite specifica variante al rispettivo strumento urbanistico vigente secondo le procedure di cui all’ articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente ” Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”, all’ adeguamento dello stesso al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione di cui all’ articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro i successivi centottanta giorni dalla sua approvazione.   Ai fini dell’ approvazione della variante si prescinde dalla scadenza biennale prevista dal comma 1, dell’ articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.  La variante dovrà indicare l’ area espressamente destinata ad accogliere gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva nonchè  i relativi servizi, ivi comprese le opere di infrastrutturazione per garantirne il corretto utilizzo, tenendo conto dell’ opportunità  di favorire la maggior concentrazione possibile degli impianti stessi.
3. Per i fini di cui alla presente legge il termine per l’ approvazione della variante da parte della Giunta provinciale previsto dal comma 1 dell’ articolo 41 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è  ridotto
a novanta giorni e si prescinde dal parere della commissione urbanistica provinciale.
4. Qualora i comuni non provvedano all’ adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici entro i termini stabiliti, la Giunta provinciale può  provvedere in via sostitutiva adottando, tramite commissario, gli atti di competenza dei comuni.  In tal caso le spese sono ascritte d’ ufficio nel bilancio del comune inadempiente.
5. La concessione ad edificare per l’ installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva è rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
6. Il rilascio della concessione ad edificare è  subordinato all’ autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio rilasciata, in deroga alle attribuzioni stabilite dal titolo VII, capo IV, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, dal servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia.  Tale autorizzazione è rilasciata, in coerenza con le determinazioni rese dalla commissione provinciale per la tutela paesaggistico – ambientale ai sensi dell’ articolo 1, comma 2,  nell’ ambito di una conferenza di servizi unitamente alle autorizzazioni del servizio prevenzione calamità  pubbliche della provincia e dell’ Agenzia provinciale per la tutela dell’ ambiente.
7. La determinazione della conferenza di servizi dovrà  essere assunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del comune.  La mancata assunzione della determinazione entro il predetto termine ovvero il mancato raggiungimento dell’ unanimità  nella conferenza di servizi equivale a determinazione negativa.  Le determinazioni negative della conferenza di servizi estinguono il procedimento di rilascio della concessione ad edificare.  Contro le determinazioni della conferenza di servizi è  ammesso il ricorso amministrativo alla Giunta provinciale secondo le procedure stabilite dal decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente ” Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.
8. Entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i requisiti tecnici concernenti gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle calamità  e
di protezione dell’ ambiente cui devono conformarsi gli impianti di radiodiffusione nell’ ambito dei siti di cui all’ articolo 1.

ARTICOLO 3
(Verifiche del rispetto dei requisiti tecnici)

1. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti tecnici di cui al comma 8 dell’ articolo 2 e delle condizioni alle quali è   stata subordinata la concessione ad edificare, l’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ ambiente procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti, ai sensi dell’ articolo 14 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.
2. Nel caso di inosservanza dei requisiti tecnici e delle condizioni di cui al comma 1, l’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ ambiente comunica il relativo verbale di accertamento al comune territorialmente interessato per l’ emanazione dei provvedimenti e delle misure sanzionatorie previsti dal titolo X della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, nonchè all’ Azienda provinciale per i servizi sanitari per i fini di cui all’ articolo 2, comma 4, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

 

ARTICOLO 4

(Obblighi di adeguamento al piano nazionale di assegnazione

delle radiofrequenze per la radiodiffusione)

1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva collocati fuori dalle aree individuate a termini dell’ articolo 2, ad avvenuta installazione dei nuovi impianti, devono essere  rimossi a cura dei rispettivi concessionari entro un congruo termine stabilito dalla Giunta provinciale.  Entro il medesimo termine i concessionari devono altresì  provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Giunta provinciale, previa diffida, ha facoltà  di procedere d’ ufficio a spese degli inadempienti.  La nota delle spese è  resa esecutoria con decreto del presidente della Giunta provinciale ed è  riscossa secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

ARTICOLO 5
(Agevolazioni per interventi di sistemazione paesaggistica)

1. Per gli interventi di sistemazione paesaggistica conseguenti alle demolizioni effettuate ai sensi dell’ articolo 4 nonchè   per gli interventi di razionalizzazione degli impianti di radiodiffusione, la Giunta provinciale, ai soli concessionari in regola con le relative concessioni ad edificare, può  provvedere alla corresponsione di appositi sussidi.  Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità  per l’ erogazione delle agevolazioni provinciali.

 

ARTICOLO 6
(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’ applicazione dell’ articolo 5 si fa fronte con una quota delle autorizzazioni di spesa già  disposte per i fini di cui all’ articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (capitolo 55231).  La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 aprile 1997