PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.
(Pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 23 del 28 maggio 2002)
Avvertenza:
In corsivo sono evidenziate le modificazioni introdotte dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.; in grassetto sono evidenziate le modificazioni introdotte dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento detta norme, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998), come modificato dall’articolo 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, per l’attuazione del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), relativamente ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e, per quanto non previsto dalla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, agli impianti fissi di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le disposizioni occorrenti per l’attuazione delle norme statali concernenti i limiti di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, in relazione alle attribuzioni in materia spettanti alla Provincia.
3. La disciplina stabilita dal presente regolamento si conforma al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il raggiungimento di obiettivi di qualità, l’attuazione di azioni di risanamento e di delocalizzazione degli impianti non conformi, nonché la collaborazione operativa tra la pubblica amministrazione e i titolari degli impianti.
Capo II
Impianti fissi di telecomunicazione
Art. 2
Criteri generali di localizzazione
1. Gli impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz non possono essere installati:
a) all’interno o in prossimità delle zone residenziali, come individuate dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, nonché in prossimità di parchi urbani, aree verdi attrezzate, impianti sportivi e sedi attività lavorative, qualora non sia garantito un volume di rispetto atto ad assicurare l’obiettivo di qualità di 3V/m, secondo i criteri metodologici di cui all’allegato D;
b) in prossimità di scuole, ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e ambienti destinati all’infanzia, qualora gli accordi di programma di cui all’articolo 7 non garantiscano un volume di rispetto inferiore a quello indicato dalla precedente lettera a). In assenza dell’accordo di programma o qualora lo stesso non si perfezioni, deve comunque essere garantito un volume di rispetto da tali strutture atto ad assicurare l’obiettivo di qualità di 2V/m, secondo i criteri metodologici di cui all’allegato D;
c) in siti o posizioni di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico-ambientale, ubicati nelle aree protette o nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 3.
2. Gli impianti fissi delle telecomunicazioni di cui al comma 1 possono essere installati in ogni altra area, diversa da quelle indicate al comma 1, del territorio provinciale, nel rispetto della disciplina stabilita dal decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e dal presente regolamento.
3. La localizzazione e l’installazione dei predetti impianti, in esito ai procedimenti autorizzatori e concessori di cui all’articolo 4, sono consentite senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Questi ultimi, all’atto della loro variante o revisione, indicano i vincoli di inedificabilità derivanti dall’applicazione dei divieti di cui al comma 1 o correlati all’osservanza dei limiti di esposizione o dei valori cautelari di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
4. Ai fini della localizzazione, gli impianti fissi di telecomunicazione sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell’articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.
5. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si considerano impianti fissi anche gli impianti mobili di telecomunicazione operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz che stazionino nel medesimo sito o contesto ambientale per un tempo superiore alle ventiquattro ore, fatti salvi gli impianti mobili utilizzati per ragioni di protezione civile, di ordine pubblico o militare e di vigilanza.
6. Gli impianti di cui al presente articolo con potenza massima al connettore d’antenna inferiore a 5 Watt sono sottoposti alla disciplina stabilita dal presente regolamento. Tuttavia, ai fini dell’installazione degli stessi si prescinde dal parere del comitato previsto dall’articolo 4. I medesimi impianti sono segnalati all’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 15.
Art. 2 bis
Servizi pubblici e impianti radioamatoriali
1. In relazione alle particolari esigenze di servizio espletato e alla saltuarietà dell’utilizzazione, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, alle stazioni fisse di base della rete di radiocomunicazione del Ministero degli Interni, delle Forze Armate e della Guardiadi Finanza, nonché dei servizi pubblici di prevenzione incendi, di protezione civile, di collegamento dei servizi idraulici, forestali e in materia di lavori pubblici, dei servizi di emergenza sanitaria e delle polizie municipali – escluse le stazioni ripetitrici (ponti-radio) -, nonché agli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori).
2. L’installazione delle stazioni fisse di base e degli apparati di cui al comma 1 rimane comunque soggetta alle disposizioni dei capi II e III del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
3. Le stazioni ripetitrici, intese come collegamento tra le stazioni fisse di base, sono soggette, oltre che alle disposizioni richiamate dal comma 2, alla disciplina del presente regolamento. In tal caso, la determinazione del comitato di cui all’art. 4, comma 4, è resa preventivamente all’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2.
4. Le stazioni fisse di base e gli apparati di cui al comma 1 sono segnalati all’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 15(1).
(1) Articolo aggiunto all’art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.. Il comma 2 è stato modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.
Art. 3
Criteri specifici di localizzazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale adotta, su proposta dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente formulata previa acquisizione dei pareri del servizio urbanistica e tutela del paesaggio nonché della direzione igiene e sanità pubblica dell’azienda provin-ciale per i servizi sanitari, uno schema di criteri e di indicazioni tecniche per la specificazione dei criteri generali di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa ai comuni, ai gestori delle aree protette ed ai gestori degli impianti per l’eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni; decorso tale termine i criteri specifici di localizzazione sono approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta pro-vinciale, anche in assenza di osservazioni.
3. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Re-gione ed ha efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività e gli impianti da essa considerati(2).
(2) Vedasi la deliberazione della Giunta provinciale 7 dicembre 2001, n. 3260, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 15 gennaio 2002, n. 3.
Art. 3 bis
Insediamento urbanistico e territoriale degli impianti
1. In attesa dell’adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), come da ultimo modificato dall’articolo 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i comuni possono adottare apposite direttive a carattere generale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti fissi di telecomunicazione di cui all’articolo 2. A tal fine, le predette direttive individuano mediante la definizione di specifici criteri, eventualmente corredati anche da supporti cartografici le zone o i siti idonei all’insediamento degli impianti, tenendo conto in particolare dei seguenti obiettivi:
a) conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 3;
b) esigenze di salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo successivo, nonché delle zone o dei siti che presentano interesse paesaggistico-ambientale e storico, artistico e culturale.
2. Relativamente alle aree naturali protette, i comuni interessati provvedono all’adozione delle direttive di cui al comma 1, previa acquisizione del parere dell’ente competente alla gestione delle aree medesime.
3. Le direttive di cui al presente articolo devono comunque tener conto degli eventuali criteri specifici di localizza-zione stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 3.
4. Ove siano state adottate le direttive di cui al comma 1, il rilascio della concessione e dell’autorizzazione edilizia nonché la presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 4 e l’espressione del parere di cui all’articolo 5, comma 3, sono inoltre subordinati all’accertamento, da parte del comune, della conformità della localizzazione con le medesime direttive.
5. Qualora l’insediamento dell’impianto interessi anche il territorio del comune limitrofo in ragione dei vincoli di inedificabilità di cui all’articolo 2, comma 3, o comunque quando il volume di rispetto dell’impianto interferisca con il territorio del comune limitrofo, il comune procedente in via principale emana i provvedimenti e i pareri richiamati al comma 4, sentito il comune limitrofo.
6. Le modificazioni delle direttive adottate ai sensi del presente articolo non possono essere deliberate prima che sia decorso un anno dalla deliberazione di adozione delle direttive stesse o delle relative modificazioni.
7. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per l’installazione, la sostituzione o la modifica-zione di antenne su strutture di sostegno esistenti(3).
(3) Articolo aggiunto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.. Il comma 6 è stato sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-89/Leg.. L’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 8-98/Leg. del 2002 reca inoltre la seguente disposizione transitoria a carattere extratestuale:
«2. Sono fatti salvi l’efficacia delle direttive emanate dai comuni entro il 12 febbraio 2002 ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000 nel testo vigente antecedentemente alla sua sostituzione ad opera del comma 1, nonché gli effetti della sospensione dei procedimenti prevista dalla medesima disposizione. Tuttavia, nella prima applicazione del presente regolamento, le direttive emanate entro la data del 12 febbraio 2002 possono essere modificate prescindendo dalla scadenza annuale prevista dal comma 6 dell’articolo 3 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000, come sostituito dal comma 1.».
Art. 4
Procedimenti autorizzatori e concessori
1. I procedimenti di cui al presente articolo sono diretti a verificare la conformità del progetto ai criteri generali e specifici di localizzazione degli impianti di cui agli articoli 2 e 3, nonché ad assicurare l’osservanza dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e i valori cautelari di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, oltre che il raggiungimento degli obiettivi di qualità sottesi ai criteri di localizzazione.
2. L’installazione o la modificazione degli impianti fissi di telecomunicazione è subordinata all’acquisizione dei seguenti provvedimenti ai sensi delle norme vigenti in materia di urbanistica:
a) autorizzazione edilizia, ovvero denuncia di inizio di attività, nel caso di realizzazione su edifici esistenti di nuovi impianti a palo aventi l’altezza non superiore a sei metri, nonché nel caso di installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno già esistente o di modifiche tecniche o di potenziamento degli impianti esistenti;
b) concessione edilizia, nel caso di realizzazione di strutture di sostegno aventi caratteristiche dimensionali superiori a quelle di cui alla lettera a) ovvero non collocate su edifici esistenti nonché per la realizzazione dei manufatti di servizio contenenti gli apparati tecnologici.
3. Il rilascio della concessione e dell’autorizzazione edilizia nonché la presentazione della denuncia d’inizio di attività sono subordinati alla acquisizione preventiva degli atti d’assenso, ove richiesti, di cui all’articolo 88, comma 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. L’autorizzazione ai fini della tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi delle norme vigenti, è resa nella riunione del comitato di cui al comma 4 dal funzionario che rappresenta il servizio urbanistica e tutela del paesaggio in coerenza con le determinazioni del dirigente del medesimo servizio.
4. Il rilascio della concessione e dell’autorizzazione edilizia nonché la presentazione della denuncia di inizio di attività sono subordinati, in ogni caso, alla determinazione favorevole del comitato di cui all’articolo 2, comma 6 bis, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, come modificato dall’articolo 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, della citata legge provinciale n. 9 del 1997.
5. La richiesta di concessione ed autorizzazione edilizia e la presentazione della denuncia di inizio di attività sono corredate dalla documentazione tecnica necessaria per l’esame e la valutazione del progetto indicata nell’allegato A al presente regolamento, in numero di cinque copie.
Art. 5
Risanamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti di telecomunicazione
1. Gli impianti fissi di telecomunicazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non rispettano le disposizioni concernenti la localizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ovvero diano luogo al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono ricondotti a conformità ovvero delocalizzati a cura dei soggetti gestori degli impianti stessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano – entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui all’articolo 3 – all’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente un programma degli interventi di risanamento e di delocalizzazione corredato della documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto indicata nell’allegato A e contenente le modalità e i tempi di attuazione. I tempi di attuazione non possono comunque essere superiori a:
a) sei mesi dall’approvazione del programma, nel caso di interventi di riduzione a conformità;
b) diciotto mesi dall’approvazione del programma, nel caso di interventi di delocalizzazione.
3. Il programma è esaminato ed approvato – entro i successivi centoventi giorni dalla sua ricezione dall’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, sentiti i comuni territorialmente interessati e il comitato richiamato all’articolo 4, comma 4, apportandovi eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine, il programma si intende approvato a tutti gli effetti.
4. I gestori che non presentano il programma degli interventi di risanamento o di delocalizzazione degli impianti ai sensi del comma 2 devono conformare gli impianti stessi secondo quanto disposto dal comma 1, entro otto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui all’articolo 3.
5. La realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all’osservanza delle procedure di cui all’articolo 4. Il parere reso dal comitato ai sensi del comma 3 tiene luogo della relativa determinazione prevista dall’articolo 4, commi 3 e 4, per l’installazione o la modificazione dei singoli impianti(4).
6. Gli interventi di delocalizzazione sono prioritariamente indirizzati al trasferimento degli impianti di telecomunicazione nei siti di cui all’articolo 1, comma 2 bis, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, come aggiunto dall’articolo 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, o comunque alla concentrazione degli impianti, anche in coordinamento tra i vari gestori.
7. Ai fini della conformazione degli impianti esistenti secondo quanto disposto dal comma 1, si osservano le indicazioni tecniche di cui all’allegato C al decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
8. Dell’avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione il gestore da comunicazione al comune e all’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
(4) L’ultimo periodo del comma 5 è stato aggiunto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/ Leg.
Art. 6
Controlli
1. Fatte salve le attribuzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i controlli tecnici sull’applicazione della disciplina concernente gli impianti fissi di telecomunicazione stabilita dal decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e dal presente regolamento sono esercitati dall’agenzia provinciale per la pro-tezione dell’ambiente, in osservanza delle metodologie definite dall’allegato B al citato decreto ministeriale n. 381 del 1998. L’attività di controllo è inoltre esercitata tenendo conto delle condizioni di massimo utilizzo dell’impianto, nonché della natura dei luoghi e delle attività che vi si svolgono. Il controllo tecnico dell’agenzia riguarda altresì la verifica in ordine all’osservanza dei criteri di localizzazione afferenti il volume di rispetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito dall’allegato D al presente regolamento. A tale scopo i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare all’agenzia, su sua richiesta e nei termini da essa prescritti, la pertinente documentazione tecnica necessaria al calcolo del volume di rispetto(5).
2. Gli esiti dei controlli sono comunicati dall’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente alla direzione igiene e sanità pubblica dell’azienda provinciale per i servizi sanitari per le valutazioni igienico-sanitarie di pertinenza.
3. Ove dai controlli esperiti dall’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente risultino violazioni alla disciplina stabilita dalle disposizioni normative statali e provinciali di cui al comma 1 ovvero delle prescrizioni stabilite dagli atti amministrativi emanati ai sensi delle predette disposizioni, il sindaco del comune territorialmente interessato, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida i trasgressori ad adeguarsi alle medesime disposizioni o prescrizioni entro il termine più breve possibile determinato in rapporto alle caratteristiche e alla complessità dell’intervento.
4. In caso di inosservanza della diffida, il sindaco può ordinare – avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l’ambiente e previa eventuale acquisizione dei pareri dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e della direzione igiene e sanità pubblica dell’azienda provinciale per i servizi sanitari – la sospensione dell’esercizio degli impianti per il tempo necessario all’adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi. Ove l’interessato, anche dopo il periodo di sospensione, non si adegui alle prescrizioni, è ordinata da parte del sindaco la disattivazione e la rimozione dell’impianto.
5. È fatta salva – ove ne ricorrano i presupposti – l’applicazione delle misure sanzionatorie, interdittive e ripristinatorie previste dalla disciplina provinciale in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio.
(5) Il comma 1 è stato integrato dall’art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.
Art. 7
Promozione degli obiettivi di qualità
1. Fermo restando il rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei limiti di esposizione e dei valori di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, la Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con i soggetti gestori dei predetti impianti, sentiti i comuni territorialmente interessati, volti a conseguire valori di campo elettromagnetico da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo – attraverso tecnologie e tecniche di costruzione e mediante azioni di risanamento e di delocalizzazione degli impianti – che consentano di minimizzare le esposizioni e di realizzare obiettivi di qualità, nonché di tutelare il paesaggio.
2. L’accordo di programma è costituito dal piano degli interventi di costruzione, di razionalizzazione e/o di risanamento e di delocalizzazione degli impianti, corredato dalla documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto indicata nell’allegato A, e contiene le modalità e i tempi per la sua attuazione.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale si avvale del supporto istruttorio dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
4. La sottoscrizione dell’accordo di programma, previa acquisizione dei pareri dei comuni territorialmente interessati e della determinazione del comitato richiamato all’articolo 4, comma 4, tiene luogo dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 4 e costituisce adempimento alle prescrizioni stabilite dai provvedimenti di adeguamento di cui all’articolo 6.
5. In alternativa alla procedura concernente il programma degli interventi di risanamento e di delocalizzazione degli impianti esistenti di cui all’articolo 5, i gestori degli impianti possono chiedere alla Giunta provinciale di attivare la procedura di accordo di programma di cui al presente articolo, con gli effetti da esso previsti. La domanda è presentata entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui all’articolo 3. Ove l’accordo non si perfezioni nei successivi centoventi giorni, i gestori conformano gli impianti secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, entro i termini previsti dal medesimo articolo 5, comma 2, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. In tal caso la realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all’osservanza delle procedure di cui all’articolo 4.
Capo III
Impianti fissi di radiodiffusione sonora e televisiva
Art. 8
Nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
1. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), come da ultimo modificata dall’articolo 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i limiti di esposizione e le misure di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, nonché gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all’articolo 2 del presente regolamento si applicano anche ai fini dell’installazione dei nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.
2. I nuovi impianti di radiodiffusione televisiva sono installati nei siti individuati dal relativo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nelle more di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.
3. Ove non ricorrano i presupposti per l’emanazione dei provvedimenti e delle misure sanzionatorie in materia urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio, indicati dall’articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997, il sindaco del comune territorialmente interessato, qualora risultino violate le disposizioni richiamate dal comma 1, assume i provvedimenti previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4, del presente regolamento(6).
(6) Articolo così sostituito dall’art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.
Art. 8 bis
Risanamento e delocalizzazione degli impianti esistenti
di radiodiffusione sonora e televisiva
1. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, i limiti di esposizione e le misure di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente n. 381 del 1998, nonché gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all’articolo 2 del presente regolamento si applicano anche agli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva – operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz – nei tempi e nei modi stabiliti dal presente articolo e dall’articolo 8 ter.
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, sono considerati esistenti gli impianti installati o in esercizio alla data del 2 agosto 2000.
3. Gli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva che non rispettano i limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità richiamati dal comma 1 sono ricondotti a conformità ovvero delocalizzati a cura dei soggetti gestori degli impianti stessi.
4. Per le finalità del comma 3, i gestori degli impianti presentano – entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo – al comitato richiamato dall’articolo 4, comma 4, e, per la parte di riferimento, ai comuni territorialmente interessati il rispettivo programma degli interventi di risanamento, o di delocalizzazione a carattere volontario, corredato della documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto indicata nell’allegato A e contenente le modalità e i tempi di attuazione. I comuni interessati possono presentare osservazioni al comitato entro sessanta giorni dalla ricezione del programma. Il comitato esprime il proprio parere sul programma entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del programma stesso, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dai comuni.
5. Il programma è approvato – entro centoventi giorni dalla sua ricezione da parte del comitato – dalla Giunta provinciale, avuto riguardo al parere del comitato medesimo, apportandovi eventuali modifiche e integrazioni.
6. I pareri del comitato e le deliberazioni della Giunta provinciale sono assunti sulla base della documentazione e degli elementi informativi annessi al programma di risanamento o di delocalizzazione, fatti salvi eventuali accertamenti tecnici o richieste di informazioni integrative disposti dal comitato stesso, anche av-valendosi del supporto tecnico dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
7. La realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all’acquisizione dei provvedimenti di cui all’articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, ove ne ricorrano i presupposti. Il parere del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, unitamente alla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5 del medesimo articolo, tiene luogo della determinazione prevista dall’articolo 2, commi 6, 6 bis e 7, della legge provinciale n. 9 del 1997. Avverso la determinazione del comitato non è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
8. Qualora il programma di risanamento preveda interventi di riduzione a conformità o interventi diretti a garantire l’osservanza dei volumi di rispetto, i gestori vi provvedono entro tre mesi dalla data di approvazione del programma a norma del comma 5, fatti salvi i tempi tecnici occorrenti per l’acquisizione di eventuali concessioni o provvedimenti ministeriali.
9. Qualora, nelle more di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997, il programma preveda interventi volontari di delocalizzazione di impianti di radiodiffusione televisiva, gli impianti medesimi devono essere trasferiti nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il termine prescritto dal programma approvato a norma del comma 5, fatti salvi i tempi tecnici occorrenti per l’acquisizione di eventuali concessioni o provvedimenti ministeriali.
10. Ove, nelle more di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodif-fusione sonora e di attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, il programma preveda interventi volontari di delocalizzazione di impianti di radiodiffusione sonora, questi devono essere trasferiti nei siti individuati ai sensi della citata legge provinciale n. 9 del 1997, entro il termine prescritto dal programma approvato a norma del comma 5, fatti salvi i tempi tecnici occorrenti per l’acquisizione di eventuali concessioni o provvedimenti ministeriali.
11. Fatto salvo quanto previsto dai commi 9 e 10, in attesa dell’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e, comunque, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e alla conseguente attuazione delle misure ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, gli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva possono permanere nei siti in cui sono collocati alla data di entrata in vigore del presente articolo, purché il programma di risanamento preveda interventi di riduzione a conformità o interventi diretti a garantire l’osservanza dei volumi di rispetto. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 8.
12. Al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 2, comma 2, e 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, agli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva – che devono essere trasferiti nei siti individuati ai sensi delle precitate disposizioni – si applica la disciplina stabilita dall’articolo 2, commi da 4 a 7, della medesima legge provinciale n. 9 del 1997, nonché quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
13. Si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall’articolo 5, commi 7 e 8, e, in correlazione con le cadenze temporali previste dal presente articolo, quelle stabilite dall’articolo 8, comma 3(7).
(7) Articolo aggiunto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.. Il termine di centottanta giorni previsto dal comma 4 decorre a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.. La data richiamata al comma 11 corrisponde alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.
Art. 8 ter
Disposizioni particolari per l’adeguamento degli impianti esistenti
1. Le disposizioni dell’articolo 8 bis e del presente articolo si applicano inoltre – in sostituzione della disciplina stabilita dall’articolo 5 – ai fini del risanamento o della localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione esistenti che superano i limiti di esposizione e i valori di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381 o che non rispettino gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all’articolo 2 del presente regolamento, qualora gli stessi siano collocati nelle strutture di sostegno degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o nei siti individuati ai sensi della legge provinciale n. 9 del 1997 o, comunque, in prossimità degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Le disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai fini del risanamento o della delocalizzazione di impianti considerati dall’articolo 2 bis – esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo –, qualora essi siano collocati nelle strutture e nelle aree indicate dal comma 1 e non rispettino i limiti di esposizione, le misure di cautela e le condizioni previsti dal medesimo articolo 2 bis.
3. Per il risanamento degli impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
4. La realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 è in ogni caso subordinata all’osservanza delle rispettive procedure di cui agli articoli 2 bis e 4. Il parere reso dal comitato ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 4 – unitamente alla deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 8 bis, comma 5 – tiene luogo della determinazione prevista dall’articolo 4, commi 3 e 4, per l’installazione o la modificazione dei singoli impianti. Avverso la determinazione del comitato non è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
5. L’installazione di altri impianti – con priorità per gli impianti pubblici indicati dall’articolo 2 bis – nei siti che hanno formato oggetto di risanamento o che sono in via di risanamento ai sensi del presente capo non deve comportare, rispetto agli impianti esistenti, un contributo effettivo di campo elettrico superiore a un decimo dei limiti previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
6. I gestori degli impianti esistenti regolati dal presente capo – che nel complesso provocano il superamento nel medesimo sito dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità richiamati dal medesimo capo – sono tenuti ad attuare appropriate forme di collaborazione e di coordinamento ai fini delle misurazioni e rilevazioni tecniche e della predisposizione integrata dei rispettivi programmi di risanamento o di delocalizzazione, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni che saranno emanate dal Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35.
7. In caso di violazione degli obblighi prescritti dal comma 6 o degli indirizzi e delle indicazioni del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, si provvede ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, anche su segnalazione dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente o del presidente del predetto Comitato.
8. Nell’intorno degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e degli altri impianti collocati nei medesimi siti non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possono essere superati i limiti di esposizione. Ove sussista tale rischio, le aree devono essere segnalate e rese riconoscibili sotto la responsabilità dei gestori degli impianti, che vi provvedono mediante appropriate forme di collaborazione secondo quanto previsto dal comma 6. In caso di violazione di detto obbligo, si applicano le disposizioni del comma 7(8).
(8) Articolo aggiunto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.. La data richiamata al comma 2 corrisponde alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.
Capo IV
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica
Art. 9
Ambito di applicazione
1. In relazione alle competenze spettanti alla Provincia in materia di energia ai sensi del capo III del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), il presente capo stabilisce le disposizioni occorrenti per l’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995 (Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti), conformandosi alle finalità di cui all’articolo 1, comma 3.
2. La disciplina del presente capo riguarda gli elettrodotti costituiti dall’insieme delle linee elettriche aeree esterne propriamente dette con tensione uguale o superiore a 30 kV, le sottostazioni, le opere di interconnessione e le cabine di trasformazione, esclusi gli elettrodotti in cavo interrato o aereo.
3. Le direttive della Giunta provinciale previste dall’articolo 10 sono armonizzate all’aggiornamento delle normative statali concernenti la minimizzazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici degli elettrodotti.
Art. 10
Impianti di nuova installazione
1. In attesa dell’emanazione della legge-quadro statale sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai fini della realizzazione e dell’esercizio di nuovi elettrodotti si osservano i limiti di esposizione e le distanze di rispetto stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, nonché i criteri di cui ai commi successivi.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, la Giunta provinciale emana – con apposita deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento – le direttive per la definizione, negli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, di specifici corridoi per la localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore a 30 kV, con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, tenendo anche conto delle esigenze di risanamento delle linee con maggiori criticità. Le predette direttive definiscono in particolare:
a) i criteri di localizzazione dei tracciati degli elettrodotti, in modo da assicurare un armonico inserimento degli stessi nel disegno urbanistico e nell’ambiente naturale;
b) l’ampiezza dei corridoi in relazione alle caratteristiche delle linee elettriche, atta a garantire l’osservanza dei limiti di esposizione, le distanze di rispetto e il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla lettera c);
c) i valori limite di induzione magnetica e per l’intensità di campo elettrico che devono essere rispettati in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, aree verdi attrezzate o comunque di edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile; in ogni caso i conduttori devono essere situati – rispetto agli spazi destinati all’infanzia, quali scuole, asili nido, parchi gioco – a distanza superiore di quella indicata dall’allegato C, misurata a partire dalla proiezione sul terreno dell’asse longitudinale della linea;
d) i criteri di localizzazione delle sottostazioni delle opere di interconnessione e delle cabine di trasformazione, in funzione della minimizzazione all’esposizione ai campi elettromagnetici;
e) i criteri, le modalità e gli obblighi di coordinamento degli enti locali per i fini di cui al comma 3.
3. Gli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale sono adeguati dagli enti locali competenti, in sede di variante o di revisione degli stessi, alle direttive di cui al comma 2, definendo i corridoi per la localizzazione delle linee elettriche e degli impianti con tensione uguale o superiore a 30 kV ed assicurando il rispetto delle distanze di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, nonché il conseguimento degli obiettivi di qualità ai sensi del presente regolamento sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee esistenti sia per le nuove linee nei confronti delle costruzioni esistenti.
4. In attesa dell’adeguamento prescritto dal comma 3, i provvedimenti finali cui è subordinata la realizzazione di elettrodotti sono resi in conformità alle direttive di cui al comma 2. Le predette direttive saranno orientate all’obiettivo del raggiungimento tendenziale di valori prossimi a 0,2 micro Tesla nella identificazione delle distanze tra gli elettrodotti e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie.
5. All’interno delle fasce derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza superiore a quattro ore.
Art. 11
Autorizzazioni
1. Fatta salva l’applicazione della disciplina provinciale o statale in materia di valutazione dell’impatto ambientale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di competenza della Provincia per l’installazione e la modificazione degli elettrodotti ai sensi della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7, ovvero della normativa applicabile in conseguenza del trasferimento di funzioni ai sensi del capo III del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, la relativa domanda è corredata altresì dagli elementi informativi e dagli elaborati tecnici previsti dall’allegato B al presente regolamento.
2. L’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 – oltre a richiedere l’accertamento della compatibilità urbanistica delle linee elettriche ai sensi dell’articolo 81, commi 3 e 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato da ultimo dall’articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 – acquisisce preventivamente il parere dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. L’accertamento di compatibilità urbanistica ed il predetto parere sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta e sono diretti a valutare la compatibilità dell’opera con le disposizioni e con gli atti amministrativi di cui all’articolo 10.
3. La procedura istruttoria di cui al comma 2 si osserva anche ai fini della formulazione del parere della Provincia, previsto dall’articolo 01, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, aggiunto dall’articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per la realizzazione delle reti di trasporto dell’energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento agli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 30 kV.
Art. 12
Piani di risanamento degli elettrodotti esistenti: disposizioni transitorie
1. In attesa dell’emanazione della legge quadro statale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché allo scopo di assicurare l’attuazione delle azioni di risanamento prescritte dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, i progetti di risanamento dei tratti delle linee elettriche esistenti che non siano stati definitivamente valutati e autorizzati dagli organi statali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 sono sottoposti a valutazione e autorizzazione della Provincia, qualora non rientrino nelle attribuzioni riservate allo Stato ai sensi del capo III del medesimo decreto legislativo n. 463 del 1999.
2. La valutazione e l’autorizzazione di cui al comma 1 sono effettuate, in conformità alle procedure di cui all’articolo 11, in osservanza delle norme statali citate al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Per i progetti di risanamento riservati all’approvazione degli organi statali, la Provincia esprime il relativo parere secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3.
4. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008 deve essere completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 e alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992.
5. Qualora, gli interventi di risanamento ricadano nella procedura di valutazione dell’impatto ambientale prevista dalle norme statali o provinciali, i termini per l’attuazione e il completamento dei progetti di risanamento sono rideterminati in sede di pronuncia di compatibilità ambientale. L’eventuale esonero dallo svolgimento della valutazione dell’impatto ambientale deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE.
Art. 13
Accordi di programma
1. In osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 10, la Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e con i comuni territorialmente interessati, volti a conseguire valori di campo elettromagnetico da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo – attraverso tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti o mediante azioni di risanamento e di delocalizzazione – che consentano di minimizzare le esposizioni e di realizzare obiettivi di qualità nonché di tutelare il paesaggio.
2. Le autorità competenti provvedono ad accordare le autorizzazioni cui è subordinato l’intervento di risanamento e/o di delocalizzazione, in coerenza con l’accordo di programma di cui al comma 1.
3. Gli accordi di programma possono tener luogo delle procedure concernenti le azioni di risanamento degli elettrodotti previste dall’articolo 12 del presente regolamento e dalla normativa statale richiamata.
Art. 14
Controlli
1. Il controllo tecnico sull’applicazione della parte IV del presente regolamento è esercitato dall’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
2. Gli esiti dei controlli sono comunicati dall’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente al servizio energia, ai comuni interessati e alla direzione igiene e sanità pubblica dell’azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. Ove dai controlli della predetta agenzia risultino violazioni alla disciplina stabilita dal presente capo e dalle norme statali e degli atti amministrativi da essa richiamati, il dirigente del servizio energia emana i conseguenti provvedimenti interdittivi e ripristinatori, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 e dell’articolo 61, commi 3 e 3 bis, lettera d), della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificata dall’articolo 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nonché ai sensi della normativa applicabile in conseguenza del trasferimento di funzioni ai sensi del capo III del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
Capo V
Norme finali e transitorie
Art. 15
Catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici
1. La Provincia realizza e gestisce, nel quadro del sistema informativo ambientale e territoriale, il catasto degli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi nonché degli elettrodotti, contenente informazioni tecniche e georeferenziate.
2. La realizzazione e le modalità di gestione del catasto sono definite con apposita deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I gestori degli impianti e delle reti, nonché le strutture provinciali, gli enti funzionali della Provincia e gli enti locali sono tenuti a fornire e ad elaborare le informazioni pertinenti al catasto secondo quanto stabilito con la predetta deliberazione.
3. La deliberazione di cui al comma 2 disciplina le modalità di diffusione periodica delle informazioni contenute nel catasto sia al pubblico che alle amministrazioni statali e locali interessate.
Art. 15 bis
Sanzioni
1. In attuazione dell’articolo 55, commi 1, lettera d), e 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2002), il presente articolo stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Ai gestori degli impianti che non rispettino i limiti di esposizione e i valori di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente n. 381 del 1998 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 15, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
3. La medesima sanzione prevista dal comma 2 si applica ai gestori degli elettrodotti che violano i limiti di esposizione e le distanze di rispetto di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, come richiamati dall’articolo 12, comma 4, del presente regolamento.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, relativamente agli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione sonora e televisiva ed agli elettrodotti esistenti, anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani o programmi di risanamento, qualora non rispetti i limiti e i tempi correlati al risanamento.
5. Per la violazione dei criteri specifici di localizzazione e delle direttive dei comuni di cui agli articoli 3 e 3 bis del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste, per le corrispondenti fattispecie, dall’articolo 15, comma 2, della legge n. 36 del 2001.
6. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 7, delle legge n. 36 del 2001, la disciplina concernente il temperamento del regime sanzionatorio prevista dall’articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., aggiunto dall’articolo 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è applicabile alle violazioni previste dal presente articolo nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento ivi previsto.
7. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede il comune territorialmente interessato in osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I relativi proventi sono introitati nel bilancio comunale.
8. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento – diversa da quelle previste dal presente articolo – resta comunque ferma l’applicazione degli articoli 6, commi 3, 4 e 5, e 14, comma 3(9).
(9) Articolo aggiunto dall’art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.
Art. 16
Disposizione transitoria
1. La disciplina di cui all’articolo 10 non si applica ai progetti di elettrodotti relativamente ai quali sia già in-tervenuta, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la valutazione positiva di impatto ambientale.
1 bis. In attesa dell’adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla legge n. 36 del 2001 e, comunque, nelle more di emanazione delle direttive previste dall’articolo 10, ai fini della realizzazione e dell’esercizio di nuovi elettrodotti si osservano gli obiettivi di qualità che saranno stabiliti dagli accordi di programma quadro, attuativi dell’intesa istituzionale di programma stipulata tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In assenza dei predetti accordi di programma quadro o di specifiche indicazioni da parte dei medesimi accordi, ai fini della realizzazione e dell’esercizio di nuovi elettrodotti si osservano le distanze di rispetto di cui all’allegato C, in tutti i casi previsti dall’articolo 10, comma 2, lettera c).
1 ter. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 bis è consentita la realizzazione, in prossimità degli elettrodotti esistentialla data di entrata in vigore della presente disposizione, di strutture, edifici o attività, in osservanza dei limiti di esposizione e delle distanze di rispetto stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992.
1 quater. In prossimità degli elettrodotti esistenti, la realizzazione di scuole, di asili nido, di parchi gioco, di altri spazi destinati all’infanzia è consentita solo qualora siano osservate le distanze di rispetto di cui all’allegato C.
1 quinquies. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 bis, i nuovi strumenti urbanistici subordinati al piano urba-nistico provinciale o le varianti di quelli esistenti devono garantire, nella definizione di nuove zone aventi destinazioni corrispondenti a quelle previste dall’articolo 10, comma 2, lettera c), l’osservanza delle distanze di rispetto di cui all’allegato C in relazione agli elettrodotti esistenti(10).
(10) Articolo così modificato dall’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.
Allegato A (11)
Documentazione da presentare ai sensi degli articoli 4 e 5
A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, articolata nei seguenti paragrafi, sviluppati in funzione dell’importanza e complessità dell’impianto:
1. motivazioni che determinano la necessità di realizzare l’impianto con l’individuazione delle esigenze dasoddisfare;
2. descrizione dei lavori da realizzare e delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell’impianto;
3. riferimento alla concessione di frequenza (da allegare in copia) rilasciata dall’autorità statale competente.
B) ELABORATI GRAFICI, redatti in scala al fine di consentire una chiara localizzazione sul territorio e una completa ed accurata definizione:
1. estratto carta topografica generale con indicazioni del sito;
2. planimetria del progetto dell’infrastruttura con riportato:
– il nord geografico
– le curve di livello altimetriche con passo di due metri
– le coordinate piane, con precisione al metro di almeno due punti nella rappresentazione conforme Gauss-Boaga, con riferimento al sistema geodetico nazionale (elissoide con orientamento a Roma Monte Mario 1.940)
– gli elementi costruttivi dell’infrastruttura e dei singoli sistemi radianti
– gli edifici presenti o in costruzione in un raggio di 200 metri dal sito in progetto, definendone la destinazione d’uso, la volumetria e la quota s.l.m.
3. prospetto del progetto dell’infrastruttura contenente:
– la quota altimetrica s.l.m. di un punto
– gli elementi costruttivi
– la rappresentazione di ogni singolo sistema radiante
– gli edifici ubicati nelle immediate vicinanze
4. documentazione fotografica della località e dell’area di installazione con la rappresentazione dello stato futuro dell’area interessata mediante l’inserimento schematico della struttura.
5. estratto del piano regolatore generale con indicate:
– la destinazione d’uso delle aree nel raggio di 200 metri
– le aree sensibili di cui agli articoli 2 del presente regolamento
6. estratto della mappa catastale in scala con schematizzazione dell’infrastruttura
C) ELABORATI TECNICI:
1. progetto radioelettrico, contenente:
– la scheda tecnica dell’impianto, con indicati i tipi e i modelli di antenna trasmittenti installati, la quota s.l.m. e l’altezza relativa dal suolo del centro elettrico, il guadagno (espresso dBi) e l’eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
– per ogni singolo sistema radiante complessivo (antenna o array di antenne) – su supporto magnetico – i dati dei diagrammi di radiazione del guadagno nei piani principali verticale e orizzontale, con una risoluzione pari ad almeno a 2°;
– l’indicazione dell’eventuale condivisione dei sistemi radianti con altri utenti del sito (n-plexing) e dell’eventuale impiego di tecniche di trasmissione mediante array di antenne;
– il numero di celle o settori, con l’orientamento rispetto al nord geografico;
– il numero di canali per cella o settore;
– la potenza utile d’uscita di ogni singolo trasmettitore;
– le perdite di potenza subine nel tratto trasmettitore – sistema radiante;
– la potenza totale al connettore del sistema radiante, espressa in Watt, ottenuta come prodotto della potenza assegnata ad ogni singola portante per il numero delle portanti.
In caso di più bande di frequenza, tali dati sono forniti per ogni singola banda.
I dati di cui sopra sono altresì richiesti per i ponti radio, intesi come collegamento fra due postazioni fisse.
2. relazione di calcolo dei valori di campo elettrico attesi in conseguenza della nuova installazione, attestando la conformità dell’impianto rispetto alle disposizioni concernenti la localizzazione di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento e ai limiti di esposizione e ai valori di cui agli articoli 3 e 4 del DM 10 settembre 1998, n. 381; in ogni caso la relazione attesta altresì che la progettazione è avvenuta in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione;
3. nel caso di presenza di altre fonti elettromagnetiche nel raggio di 300 metri dalla stazione progettata, verifica del valore di fondo del campo elettrico esistente prima della nuova installazione, da effettuarsi in corrispondenza di luoghi abitati o di possibile permanenza della popolazione, con particolare riguardo a quelli collocati ad una quota prossima a quella delle antenne e nella direzione di massimo irraggiamento prevista per le stesse;
4. calcolo del volume di rispetto con le modalità stabilite dall’allegato D del presente regolamento.
D) SCHEDA RIASSUNTIVA DEI DATI TECNICI, in base al modello predisposto dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
(11) Allegato così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 281 del 22 febbraio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 897 del 24 aprile 2002, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato B
Documentazione da presentare ai sensi dell’articolo 11
A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, articolata nei seguenti paragrafi, sviluppati in funzione dell’importanza e complessità dell’opera:
1. motivazioni che determinano la necessità di realizzare l’opera con l’individuazione delle esigenze da soddisfare;
2. descrizione sintetica dei lavori da realizzare e delle caratteristiche dei principali materiali impiegati;
3. indicazione delle principali caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche;
4. riferimenti alle normative di settore seguite alla progettazione dell’opera;
5. individuazione delle interferenze con altre infrastrutture, beni demaniali, opere pubbliche e territori soggetti a vincoli.
B) ELABORATI GRAFICI, redatti in numero e scala adeguati e sviluppati secondo la necessità di rappresentazione e le caratteristiche dell’opera da autorizzare, al fine di consentire una chiara localizzazione sul territorio e una completa ed accurata definizione:
a) in via generale:
– corografia;
– estratto mappe catastali;
– planimetria catastale;
– profilo longitudinale;
– sezioni trasversali e sezioni tipo;
– particolari costruttivi di soluzioni tecniche complesse e/o innovative;
– simulazioni fotografiche, plastici od altre rappresentazioni in numero adeguato all’importanza dell’opera;
b) in particolare:
per gli elettrodotti transitanti in prossimità di edifici adibiti ad abitazione nonché per le cabine di trasformazione interne ad edifici adibiti a civile abitazione o nei quali si può ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata, gli elaborati grafici dovranno rappresentare chiaramente il rispetto di quanto previsto all’art. 5, commi terzo e quinto delDPCM 23 aprile 1992.
C) PROGETTO DEGLI IMPIANTI, comprendente:
– relazione di calcolo di verifica della stabilità di sostegno maggiormente sollecitato nelle varie ipotesi previste dalla vigente normativa CEI;
– per le opere elettriche a tensione nominale maggiore di 30 kV, la verifica, mediante l’uso di modelli bi o tridimensionali, del rispetto dei limiti espositivi ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti con riferimento alle grandezze elettriche nominali, imposti dalla vigente normativa.
Allegato C
Distanze di rispetto di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), relativamente agli spazi destinati all’infanzia
KV | terna singola | doppia terna non ottimizzata
| doppia terna ottimizzata
|
380 | 100 | 150 | 70 |
220 | 70 | 80 | 40 |
132 | 50 | 70 | 40 |
Valori delle distanze di rispetto (in metri)
Allegato D
Criteri metodologici di cui all’articolo 2, comma 1(12)
1) Per gli impianti destinati alla trasmissione di segnali radioelettrici, i volumi di rispetto di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell’articolo 2 sono calcolati a partire dalla (1), che tiene conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto oggetto di valutazione (gn e P). Il volume di rispetto è altresì dimensionato tenendo conto degli obiettivi di qualità che si intendono raggiungere in termini di livello di campo elettrico massimo ammissibile (E al denominatore nella (1)). Il calcolo delle dimensioni del volume di rispetto è completato prendendo come riferimento la direzione di massimo irraggiamento per la valutazione di D1, e ricavando D2, D2 I , D3, D3 I , D4 a partire da D1.
dove:
D1= distanza di rispetto lungo la direzione di massimo irraggiamento, calcolata in base alle caratteristiche dichiarate per l’impianto emittente, espressa in metri
gn= guadagno numerico, calcolato secondo la formula gn = 10 Gmax[dBi]/10 a partire dal guadagno lungo D1 in dBi, Gmax [dBi] , specificato dal costruttore
E= livello di campo elettrico posto come obiettivo di qualità, espresso in V/m
P= potenza totale al connettore d’antenna, espressa in Watt, ottenuta come prodotto della potenza assegnata ad ogni singola portante per il numero delle portanti
CE= centro elettrico
2) Le distanze D2, D3 e D4 sono calcolate in base alla seguente:
Di = Ki * D1 (i = 2, 2I, 3, 3I,4) (2)
dove il coefficiente Ki è scelto tenendo conto della classe dell’antenna, valutata secondo le seguenti tabelle.
PIANO ORIZZONTALE | |
CLASSE O1 (apertura a – 3dB <70º) | K3 =K3I= 0.47 |
CLASSE O2 (apertura a – 3dB >70º e <100º) | K3 =K3I = 0.53 |
CLASSE O3 (apertura a – 3dB >100º) | K3 =K3I = 0.91 |
Tabella 1
PIANO VERTICALE (NO TILT) | |
CLASSE V1 (apertura a – 3dB <10º) | K2 =K2I = 0.26 |
CLASSE V2 (apertura a – 3dB > 10º e <20º) | K2 =K2I = 0.20 |
CLASSE V3 (apertura a – 3dB > 20º) | K2 =K2I= 0.49 |
Tabella 2
2.1) Una volta individuate le classi dell’antenna (orizzontale e verticale), il valore di K4 è il maggiore dei due valori individuati dalle tabelle 1 e 2.
2.2) Il valore di K2, individuato dalla tabella 2, è incrementato in funzione dell’angolo di tilt, secondo la tabella 3.
ANGOLO TILT IN GRADI | VALORE DA SOMMARE |
1 | 0.017 |
2 | 0.034 |
3 | 0.052 |
4 | 0.069 |
5 | 0.087 |
6 | 0.104 |
7 | 0.121 |
8 | 0.139 |
9 | 0.156 |
10 | 0.173 |
11 | 0.190 |
12 | 0.207 |
13 | 0.224 |
14 | 0.241 |
15 | 0.258 |
16 | 0.275 |
17 | 0.292 |
18 | 0.309 |
19 | 0.325 |
20 | 0.342 |
Tabella 3
3) Nel caso siano disponibili i diagrammi di radiazione (curve di guadagno, rappresentative della potenza, normalizzate a 0 dBi per la direzione di massimo irraggiamento) almeno lungo i due piani principali verticale e orizzontale (piani la cui retta di intersezione, nel caso di 0° di tilt elettrico, deve essere fatta coincidere con la direzione di massimo irraggiamento), con una risoluzione pari ad almeno 2°, il volume di rispetto può essere determinato, per ogni singola antenna, utilizzando la (1) e la (2) nel modo seguente:
i) si tracciano su un sistema di riferimento polare, per i diagrammi di radiazione orizzontale e verticale, le curve isocampo normalizzate in funzione dei gradi. Pertanto, per ogni angolo deve essere riportato sul
grafico il seguente valore:
d = 10 G[dBi]/20
ove G[dBi] è il guadagno normalizzato a 0 dB in funzione degli angoli. Il centro elettrico (CE) dell’antenna deve essere fatto coincidere con l’origine del sistema di riferimento.
e figure 1 e 2 mostrano un esempio grafico dell’andamento di d in funzione dell’angolo, sul piano orizzontale e verticale, per un’antenna tipica utilizzata su stazioni radiobase per la telefonia cellulare.
ii) per entrambi i piani si tracciano le due rette parallele e le due rette perpendicolari alla direzione di massimo irraggiamento, passanti per i punti di tangenza con il grafico, in modo da inscrivere il grafico stesso in un rettangolo come raffigurato nell’esempio delle figure 1 e 2.
iii) facendo riferimento alle figure 1 e 2 dell’esempio, si calcolano i coefficienti Ki (i = 2, 2¹, 3, 3¹, 4) nel modo seguente:
Ki = d¡ sin(a¡)
ove d i è la congiungente l’origine del sistema di riferimento con i punti di tangenza, mentre á áá á i è l’angolo determinato da d i con gli assi principali del sistema, nel modo rappresentato nelle figure 1 e 2.
Il coefficiente K4 deve essere scelto fra il maggiore dei due valori calcolati sui piani orizzontale e verticale.
In presenza di tilt elettrico, l’inclinazione del volume di rispetto appare dalla costruzione dei rettangoli sui sistemi di riferimento polari.
In presenza di tilt meccanico, è necessario inclinare il volume di rispetto risultante dalla costruzione, ruotandolo attorno al suo centro elettrico per gli stessi gradi di tilt.
4) Il parallelepipedo calcolato, secondo quanto sopra indicato, può intersecare anche edifici a destinazione residenziale o che ospitano un’attività lavorativa, purché in tali ipotesi il comitato di cui all’articolo 4, comma 4, o il comune, nei casi di cui all’articolo 2, comma 6, del regolamento escludano che l’impatto effettivamente esercitato dall’impianto dia luogo a pericoli o danni sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto il profilo della protezione ambientale.
5) Per le antenne non riconducibili ad una delle classi individuate nelle Tabelle 1 e 2, quali quelle ad emissione isotropica, quelle utilizzate per i ponti radio e quelle con due o più direzioni di massimo irraggiamento, è effettuata una valutazione specifica per ogni singolo caso.
(12) Allegato così sostituito dall’art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.. Il presente allegato reca la correzione formale delle definizioni della formula di calcolo (1) pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 30 ottobre 2001, in quanto nelle predette definizioni era stato erroneamente omesso il relativo parametro evidenziato dal testo dell’allegato D come sostituito dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.