Cs 49/2003
COMUNICATO STAMPA AERANTI – CORALLO
Le imprese radiotelevisive locali italiane |
Roma, lì 22/09/2003
TV DI STRADA SEQUESTRATA A SENIGALLIA: LE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
DI AERANTI-CORALLO RITENGONO CHE SI POSSA OPERARE SOLO IN VIRTU’
DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
Sulla problematica della Tv di strada sequestrata nei giorni scorsi a Senigallia, l’avvocato Marco Rossignoli, coordinatore nazionale AERANTI-CORALLO (che rappresenta nelle Marche la quasi totalità delle imprese radiotelevisive locali) ha dichiarato: “Le leggi dello Stato prevedono che l’attività di radiodiffusione televisiva possa essere esercitata solo previa concessione o autorizzazione del Ministero delle comunicazioni. La normativa (delibera 78/98 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) prevede diverse tipologie di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e precisamente quella a carattere informativo, quella a carattere commerciale, quella a carattere comunitario (trasmissione di programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico o religioso) e quella monotematica a carattere sociale (che deve destinare almeno il 70% della programmazione a temi di chiara utilità sociale quali, tra gli altri, i servizi sociali).
L’installazione o l’esercizio di impianti di diffusione televisiva in ambito locale – ha proseguito Rossignoli – (compresi quindi anche quelli necessari per trasmettere temi di chiara utilità sociale) costituisce reato (art. 195 comma 3 del Codice postale nella nuova formulazione di cui all’art. 30 comma 7 della legge 223/90) ed è punito con la reclusione da 6 a 18 mesi.
Svolgere attività di diffusione televisiva in una delle suddette forme senza la necessaria concessione o autorizzazione costituisce anche concorrenza sleale nei confronti degli editori televisivi che operano sulla base di tali provvedimenti, corrispondono allo Stato il canone di concessione e le tasse di concessione governativa, sono sottoposti a obblighi, adempimenti e controlli connessi con il suddetto titolo concessorio e/o autorizzatorio.
Peraltro – ha aggiunto Rossignoli – l’attivazione di impianti televisivi senza un preventivo coordinamento tecnico con gli impianti esistenti della Rai e dei privati causa quasi sempre situazioni interferenziali, posto che le frequenze di emissione sono in numero limitato e che le stesse sono quasi tutte occupate sull’intero territorio nazionale. Non comprendiamo pertanto – ha sottolineato Rossignoli – come si possa sostenere la legittimità di iniziative promosse senza alcun titolo concessorio e/o autorizzatorio, senza corrispondere alcunché a titolo di canone di concessione e di tassa di concessione governativa, senza iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ecc.
Condividiamo – ha concluso Rossignoli – i principi espressi dalle cosiddette “Tv di strada” in ordine alla libertà di espressione e di informazione, ma riteniamo che l’esercizio degli stessi debba avvenire all’interno di precise regole uguali per tutti gli operatori.
Per informazioni: 348 4454981
AERANTI-CORALLO, aderente alla Confcommercio, rappresenta 1.040 imprese radiofoniche e televisive locali italiane |