- Un FSMA comunitario senza dipendenti in quanto associazione di promozione sociale, può partecipare al bando? inoltre avrà un punteggio inferiore rispetto agli altri? oppure sarà valutato diversamente in quanto APS
Sì, può partecipare al bando ed otterrà un punteggio in coerenza con i dati forniti. La natura di Associazione di Promozione Sociale non determina una diversa valutazione rispetto agli altri FSMA a carattere comunitario. Si ricorda che, un FSMA a carattere comunitario che opti per la riserva, di cui all’Art. 1 comma 8 del Bando, sarà selezionato esclusivamente sulla base i) e ii) dell’Art. 5, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato all’Art. 1 comma 8.
- Le fatture di costi – sostenuti per l’acquisto in leasing di attrezzature in tecnologie innovative (anno 2020) – possono essere inserite?
Si conferma.
- Nella domanda, alla sezione MARCHI, è riportato nuovo marchio SI-NO, ma la dicitura a spiegazione è stata invertita
Il portale è stato aggiornato con la spiegazione corretta.
- La mansione si intende quella prevista e formalizzata contrattualmente?
Si conferma.
- Ad ogni modifica intercorsa al dipendente, nel corso del biennio, in termini di qualifica, percentuale di impiego o utilizzo corrisponderà una diversa data di assunzione? nel qual caso sarebbe la data da cui ha efficacia la modifica?
Si confermano entrambi i quesiti.
- Nel caso in cui un dipendente abbia usufruito di un periodo limitato della cassa integrazione all’interno del biennio quale forma contrattuale va indicata? va modificato il tempo occupazionale o la percentuale di impiego?
Nel caso prospettato si dovrà indicare il periodo di cassa integrazione e quindi il tempo occupazionale. Si veda anche risposta alla FAQ n. 25 cui si rinvia.
- Nel file spese va allegata la dichiarazione resa da professionista iscritto all’albo dei commercialisti e/o revisori contabili?
Si conferma.
- Se nella descrizione della fattura è già indicato specificamente il marchio a cui fa riferimento l’investimento, è possibile allegare solo le fatture relative agli investimenti imputabili al marchio per cui si sta presentando la domanda? oppure vanno inserite tutte le fatture relative all’investimento complessivo relativo anche agli altri marchi?
Devono essere allegate solo le fatture imputabili al marchio per il quale si presenta la domanda.
- L’Istituto bancario che si rende disponibile alla redazione della dichiarazione, può modificarne alcune parti?
Si veda risposta alle FAQ n. 45 e n. 64 cui si rinvia
- In questo caso (con 1,5 mb), nel campo “tecnologia di trasmissione” andrà indicato SD (Standard definition) oppure HD (High definition)?
La scelta tra SD e HD è a discrezione del partecipante. Si veda anche risposta alla FAQ n. 18
- Al campo “Estremi dell’autorizzazione” richiesta all’inizio della domanda, è quello indicato alla voce “Prot. DGSCER/III/…. ” in testa al documento di autorizzazione fsma (nel nostro caso del 2010)?
Si conferma.
- Al campo “Auditel”, nel n° dei mesi, s’intende del biennio 2019/20 (quindi segnando 24 mesi), oppure dell’ultimo anno (quindi 12 mesi)? Si chiede questo poiché nella domanda non c’è alcun limite di numero di mesi, e noi siamo iscritti al rilevamento Auditel da decenni.
Deve essere inserito il numero totale di mesi di rilevamento Auditel del biennio 2019-2020, al massimo pari a 24. Si veda anche risposta al quesito n. 95 cui si rinvia.
- Nel campo “marchi”, dei due marchi che abbiamo oggi partecipiamo con 1 marchio solo, per ovvi motivi di praticità. Pertanto, il secondo marchio decade in automatico, oppure va fatto qualche genere di comunicazione?
Quesito non pertinente in quanto non si riferisce alla presente procedura.
- La scrivente è attualmente FSMA a carattere comunitario con n.2 dipendenti, qualora dalla procedura non dovesse risultare tra le beneficiarie della riserva di banda destinata alle emittenti comunitarie, ovvero della quota di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di primo livello e del 20% per la rete di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2 lett. n) del decreto legislativo 177/2005 (TUSMAR) a causa della probabile presenza di emittenti con le stesse caratteristiche oppure di nuove emittenti che beneficiando del 15% di maggiorazione potrebbero ingiustamente scavalcare la scrivente nella graduatoria a formarsi…, il MISE ha previsto la possibilità di mettere a bando ulteriori risorse frequenziale per un ulteriore operatore di rete al fine di soddisfare tali richieste? ovvero nel caso in cui le frequenze a disposizione non dovessero risultare sufficienti a trasportare tutti gli FSMA che abbiano presentato domanda.
Quesito non pertinente. Le risorse frequenziali disponibili sono quelle previste dalla delibera AGCOM 39/19/CONS e successiva AGCOM 160/20/CONS.
- Nel caso di mancato accordo commerciale tra gli Operatori di Rete presenti e l’FSMA sarà possibile per un soggetto terzo, ad esempio il Comune nella sua qualità di ente locale, richiedere l’attivazione di un piccolo ponte ripetitore per renderne possibile seppur limitatamente a ricezione nel proprio territorio dell’FSMA così come la normativa prevedeva sino ad oggi?
Quesito non pertinente. In caso di mancato accordo commerciale tra operatore di rete e FSMA valgono le procedure previste dall’ art. 8 del bando di gara.
- Nell’offerta di servizio dell’operatore di rete locale nella sezione riguardante le condizioni economiche vi è la dicitura “corrispettivo massimo richiesto per la cessione di ….”significa che è facoltà dell’operatore di rete nella fase della trattativa, di applicare uno sconto al prezzo riportato anche per esempio in base alla natura dell’emittente (commerciale o comunitaria)? È corretta questa interpretazione?
Il prezzo indicato dall’operatore di rete aggiudicatario nella propria offerta di servizio deve intendersi come prezzo massimo. In caso di accesso alla fase di negoziazione commerciale il partecipante contratterà direttamente con l’operatore di rete aggiudicatario il prezzo finale della capacità trasmissiva, che potrà quindi essere oggetto di sconto.
- Per gli FSMA a carattere comunitario che intendano essere beneficiari della riserva di banda destinata alle emittenti di questa categoria, il punteggio è determinato esclusivamente dal numero dei dipendenti occupati?
Non si conferma, il punteggio in tal caso è determinato in base al criterio del numero dei dipendenti e dei giornalisti occupati nel periodo 2019/2020 (vedi Art. 1, comma 8 del Bando)
- L’FSMA a carattere comunitario, per lo stesso marchio, può presentare 2 distinte domande, per una chiedendo di beneficiare della riserva di banda destinata alle emittenti comunitarie e per la seconda, di essere valutato alla pari delle emittenti commerciali, potendo così avere più possibilità di trovarsi in posizione utile in graduatoria?
All’interno di un unico Bando (stessa area tecnica) ciò non è possibile.
- Ammesso che L’FSMA a carattere comunitario in possesso di 2 due marchi presenti due distinte domande per questa categoria e risulti utilmente collocato in graduatoria per entrambe i marchi, può decidere di rinunciare ad uno dei due, rinunciando semplicemente ad essere trasportato dall’Operatore di Rete?
Sì, è possibile.
- Una società ha un titolo abilitativo FSMA per un marchio a cui è stata attribuita una numerazione LCN e concorre al Bando per una determinata regione. Una modifica della numerazione LCN di questo tipo può avere implicazioni nel calcolo del punteggio per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi? Nel periodo che intercorre tra la pubblicazione dei Bandi e la partecipazione al Bando stesso il FSMA cambia la numerazione LCN (ad esempio per uno scambio di numerazione con altro LCN appartenente ad altro marchio sempre della stessa società).
No. La numerazione LCN non concorre alla formazione del punteggio finale.
- L’art.3, c.3 lettera e) del bando precisa che la domanda dovrà contenere l’indicazione circa l’intenzione del fornitore di trasmettere a regime, il marchio oggetto della domanda in tecnologia SD o HD. L’art.6 c.3 del Bando precisa che nell’ambito di una seduta pubblica i soggetti partecipanti alla gara indicheranno la capacità trasmissiva che intendono richiedere purché nei limiti di quanto stabilito dall’art.1, comma 5 del bando (ovvero una capacità trasmissiva a regime che vada da 1.5 Mbit/s a 3 Mbit/s. Se il FSMA in sede di domanda ha indicato l’intenzione a regime di trasmettere in tecnologia SD può, nell’ambito della citata seduta pubblica, richiedere una capacità trasmissiva a 3 Mbit/s?
Sì. Si veda risposta alle FAQ n. 13 e n. 18 cui si rinvia
- L’art. 3 c.4 lettera (i) del Bando precisa che nella domanda devono essere indicati il numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020. Supponiamo a titolo di esempio che, nel secondo semestre del 2020 il titolo FSMA, il marchio ed il relativo LCN dell’operatore A vengano affittati come ramo d’azienda ad una società (già titolare di autorizzazione) che chiameremo operatore B, che diffonde i programmi con quel marchio e nello stesso bacino d’utenza. Alla cessazione dell’affitto del ramo d’azienda il tutto rientra nella titolarità del FSMA “locatore” “A”. In questo caso il FSMA “locatore” “A” in sede di domanda può indicare anche quei dipendenti applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi che per il secondo semestre 2020 facevano parte del ramo d’azienda affittato all’operatore “B”? In caso contrario, il FSMA, operatore “B”, che ha avuto in affitto il ramo d’azienda, in sede di domanda può indicare ai fini del calcolo del punteggio anche quei dipendenti applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi che per il secondo semestre 2020 facevano parte del ramo d’azienda affittato benché avessero lavorato per un marchio diverso da quello per cui sta partecipando?
Non si conferma. La normativa vigente, delibera AGCOM 353/11/CONS prevede, al capo II, art.6, comma 1., per lo svolgimento dell’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, la sola cessione dell’autorizzazione a soggetti terzi e non l’affitto.
- Nella domanda devono essere indicati il numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020. Nel caso in cui nel biennio 2019-2020 un soggetto partecipante abbia svolto altre attività oltre a quella di FSMA (come quella di operatore di rete oppure attività che nulla hanno a che fare con quella di FSMA), i dipendenti applicati a tali attività possono essere indicati nella domanda? Per “tempo di occupazione” come esplicitato nell’art. 3 c.4 lettera (i) del Bando, si intende la percentuale di tempo che il dipendente dedica all’attività FSMA, rispetto a quello dedicato ad attività diverse dal fornitore dei servizi dei media, oppure solo quella percentualmente dedicata a quel marchio rispetto ad un altro marchio per cui il soggetto presenta ulteriore domanda?
No. Possono essere indicati nella domanda solo i dipendenti che abbiano svolto attività legate esplicitamente al marchio per il quale si presenta la domanda. Per quanto riguarda il “tempo di occupazione” si veda la risposta alle FAQ n. 25 e n. 62 cui si rinvia.
- Caso di titolare di marchi a carattere comunitario per la Calabria con Lcn xx- yy-zz. il marchio con Lnc xx con bacino regionale sarà veicolato dall’operatore ———- sul ch –, la domanda è gli Lcn yy e zz che hanno ricevuto il provvedimento di limitazione per il solo bacino provinciale di Reggio Calabria, su quale operatore dovranno appoggiarsi?
Quesito non pertinente in quanto non afferente alla presente procedura.
- Il titolare di un marchio con Lcn xx con bacino Roma e provincia, deve partecipare al bando regione Lazio? E’ solo l’operatore —– che può veicolare l’Lcn xx?
Quesito non pertinente in quanto non afferente alla presente procedura.
- In riferimento all’ ART. 2 comma 2 del bando circa la non richiesta dei requisiti di ammissione previsti dall’art 4 DPR 146/2017, si intende la regolarità contributiva (Durc)?
Si veda risposta alle FAQ n. 19 e n. 23 cui si rinvia
- Per quanto riguarda i prospetti dei dipendenti che vengono richiesti per gli occupati nel biennio 2019/2020; considerato che nel nostro caso abbiamo utilizzato la cassa integrazione per un periodo parziale solo nel 2020, ho i seguenti dubbi: devo fare un modello unico per il biennio 2019/2020 o devo farne uno per ogni anno?
Si veda risposta alla FAQ n. 119 cui si rinvia.
- Nella forma contrattuale (REG./CI) devo indicare quella in essere ad oggi, quella al 31/12/2020, entrambe quelle che si sono verificate nel periodo di riferimento, o altro?
Quanto si è verificato nel periodo di riferimento relativo alla presente procedura, quindi nel biennio 2019-2020
- Abbiamo una giornalista in aspettativa per tutto il biennio, cosa dobbiamo indicare?
Si veda la risposta alla FAQ n. 30 cui si rinvia.
- Come calcoliamo la percentuale di impiego complessiva (su base annua o del biennio) in caso di cassa integrazione solo parziale durante l’anno 2020?
Si veda risposta alla FAQ n. 119 cui si rinvia
- Abbiamo una dipendente pubblicista fino al 14/01/2019, diventata giornalista il 15/01/2019 come ci comportiamo?
In considerazione del fatto che la qualifica di giornalista decorre dal 15 del mese la dipendente può essere dichiarata giornalista a partire da gennaio 2019.
- Nel caso di un soggetto NUOVO ENTRANTE quale è la corretta procedura da seguire ai fini della partecipazione al Bando?
Formulare a mezzo pec alla DGSCERP DIV. IV (dgscerp.div04@pec.mise.gov.it) la propria richiesta per il rilascio di un’autorizzazione FSMA (vedi All. A Delibera AGCOM 353/11/CONS) allegando le autocertificazioni di rito, indicando chiaramente la denominazione del marchio e producendo il LOGO GRAFICO dello stesso con il relativo palinsesto (articolato nei vari generi di programmazione sulle 24 ore giornaliere). Accedere alla procedura informatica guidata relativa al presente Bando, allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta consegna al Ministero dell’istanza avanzata e seguire le ulteriori istruzioni.
- La procedura informatizzata chiede di “Indicare l’eventuale partecipazione ad altre reti oltre quella/e di 1° livello”. È pertanto obbligatorio partecipare alla rete di 1° livello?
Si conferma, con la precisazione che, come previsto all’Art. 6, paragrafi 2 e 3 del Bando, ove un FSMA abbia presentato domanda per trasmettere il proprio marchio nell’ambito dell’area tecnica oggetto del bando su più di una rete è ammessa l’assegnazione di capacità trasmissiva alternativamente sulla rete di I o di II livello; sicché nell’ambito della seduta pubblica dovrà esprimere il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali ha presentato domanda.
- Presentando domanda per lo stesso marchio, per la stessa area tecnica, sia per la rete di primo livello e sia per la rete di secondo livello, se in fase di contrattazione non si dovesse raggiungere l’accordo con l’operatore di primo livello si potrà passare alla contrattazione con l’operatore di rete di secondo livello
Si conferma nei limiti in cui residui all’esito della fase negoziale di cui all’Art. 7 del Bando ulteriore capacità trasmissiva da associarsi secondo le modalità di cui al successivo Art. 8 (vedi in particolare commi 2 e 3).
- La nostra associazione con autorizzazione a carattere comunitario è autorizzata e trasmette per le provincie di Trieste, Gorizia e Udine. Il secondo livello copre solo Trieste e Gorizia. Pertanto siamo a partecipare al bando del primo livello ma, a differenza di quanto scritto sulla legge e sulle linee giuda, il bando parla riproporzionamento del prezzo a chi ha solo il bacino di Udine o Pordenone in palese contrasto con la legge e le linee guida. Vorremmo un chiarimento su tale punto al fine di evitare eventuali inutili ricorsi che noi odiamo. Riteniamo infatti questa situazione, come una vostra svista.
Per poter acceder al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, è necessario, ai sensi dell’art. 1, co. 7 del bando FSMA, che nel biennio 2019-2020 il marchio sia stato trasmesso, sulla base della autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle Province indicate nel suddetto comma o in parte di esse (ad esempio, è legittimato ad accedere al predetto riproporzionamento un soggetto che abbia trasmesso esclusivamente a Udine e Pordenone, o solo a Udine, o solo a Pordenone), in coerenza all’obbligo assunto dall’Operatore di rete aggiudicatario, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 del Bando operatori di rete.
- Chiarimento circa le province indicate al comma 7 ovvero, il fornitore di servizi media che nel biennio 2019-2020 abbia trasmesso esclusivamente nei bacini indicati. si intende uno di essi oppure concorrono in somma anche più bacini tra quelli indicati? Ad esempio un soggetto intende, e richiede nella domanda, di trasmettere nel medesimo bacino quello di Bergamo, Como, Lecco, Monza-Brianza, Milano. In tal caso può chiedere all’operatore di rete un prezzo riproporzionato per le 5 province?
Si conferma. Per poter acceder al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, è necessario, ai sensi dell’art. 1, co. 7 del bando FSMA, che nel biennio 2019-2020 il marchio sia stato trasmesso, sulla base della autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle Province indicate nel suddetto comma o in parte di esse, in coerenza all’obbligo assunto dall’Operatore di rete aggiudicatario, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 del Bando operatori di rete. Se ne ricava che, nel caso prospettato nel quesito, avendo il soggetto trasmesso esclusivamente nel biennio 2019-2020 in parte delle province indicate dal comma 1 art. 7, dovrà ritenersi legittimato ad accedere al predetto riproporzionamento.
- Il titolare di un marchio autorizzato come fornitore di servizi media audiovisivi che abbia presentato istanza nel mese di Dicembre 2018 (esattamente in data 06.12.2018) di riduzione del bacino autorizzato da regionale a provinciale, per la sola Provincia di Catania, il cui aggiornamento del provvedimento autorizzativo da parte della DGSCERP sia pervenuto soltanto in data 10.01.2019, ha diritto ad effettuare la richiesta del prezzo riproporzionato di cui all’art. 1 comma 7 del bando FSMA dell’area tecnica n. 17 – Sicilia?
Si conferma.
- Quando un FSMA a carattere comunitario esercita l’opzione per la riserva per le emittenti comunitarie, in caso la stessa si esaurisca per la richiesta di altri operatori che si posizionano più in alto in graduatoria, vorremmo sapere se tale FSMA escluso dalla riserva di capacità viene inserito automaticamente nella graduatoria generale, assieme a tutte le altre richiedenti oppure se viene escluso del tutto. In tal caso, chiediamo se è possibile formulare due domande per lo stesso marchio e per la stessa regione, una per partecipare alla riserva e l’altra per la partecipazione alla graduatoria complessiva.
La graduatoria è unica. Pertanto, in caso di esaurimento della riserva, il FSMA concorre con tutti gli altri FSMA. L’art. 1, comma 8 del Bando ha infatti l’obiettivo di riservare ai FSMA comunitari almeno il 10 per cento della capacità trasmissiva delle reti di primo livello (e il 20 per cento della capacità trasmissiva delle reti di secondo livello). Conseguentemente, una volta esaurita la riserva per i FSMA comunitari, questi concorreranno con gli altri FSMA in base alla posizione nell’unica graduatoria derivante dal punteggio conseguito.
Si veda anche la risposta alla FAQ n.1.
ERRATA CORRIGE FAQ 1
Le emittenti con autorizzazione a carattere comunitario che richiedono l’opzione di accesso alla riserva qualora non rientrassero vanno direttamente a concorrere con gli altri partecipanti per la restante parte oppure vengono esclusi?
Si veda la risposta alla FAQ n. 151 e la seguente riformulazione della risposta che conteneva errore materiale. Le emittenti a carattere comunitario, che ne facciano richiesta, concorrono per la quota riservata di capacità trasmissiva. In caso di esaurimento della riserva, concorrono con gli altri partecipanti per la restante parte.
Può partecipare al bando un nuovo soggetto che acquista a seguito di cessione di ramo di azienda l’autorizzazione FSMA con attribuzione LCN assegnato, tenendo presente che la voltura è ancora in corso. Inoltre, in questo caso lo stesso deve considerarsi nuovo soggetto o FSMA esistente?
Qualora risulti da data certa che la cessione dell’autorizzazione sia intervenuta (in una con la cessione dell’operatore, o del relativo ramo di azienda) prima della pubblicazione del bando, e sia stata inoltrata istanza per la volturazione del titolo autorizzatorio prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando, e il procedimento sia ancora pendente, è consentito al cessionario di presentare la relativa domanda: resta inteso che, in tal caso, l’effettiva partecipazione sarà subordinata all’esito del procedimento di volturazione. In tal caso l’FSMA non si considererà nuovo entrante.
- Vi scrivo per conto della mia nuova associazione culturale senza scopo di lucro che intende di partecipare al bando FSMA per operatore locale costituita da alcuni giorni. Mi sono recato presso Banca Intesa e Unicredit chiedendo loro di poter aprire un conto bancario e chiedere immediatamente la dichiarazione di attestazione di affidabilità finanziaria (necessaria a pena di esclusione per il bando FMSA Mise). Entrambe le banche mi hanno comunicato per le vie brevi l’impossibilità a rilasciare e sottoscrivere l’attestazione di affidabilità finanziaria in quanto per il suo rilascio sono necessarie delle movimentazioni contabili sul conto già esistente da diversi anni dalla data di apertura del conto – caratteristica che la mia associazione non possiede in quanto appena costituita. Ho anche specificato che se la mia Associazione non produrrà tale documentazione sarò escluso dal Bando del Mise pubblicato il 23.07.2021 e avente scadenza 21.09.2021 ai sensi art. 3 comma 4 sub VI ma le banche mi hanno comunicato la loro impossibilità a rilasciare tale documento per i motivi sopra esposti. Pertanto sono a chiedere chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico anche perchè da tale bando saranno automaticamente esclusi tutti i soggetti nuovi entranti che vorranno partecipare al bando per FMSA recentemente costituiti. L’unica possibile soluzione che vedo è quella di esonerare i nuovi soggetti entranti a produrre tale documento o in alternativa consentire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante della società /associazione che dichiari l’affidabilità finanziaria.
La dichiarazione contenente l’attestazione di affidabilità finanziaria è richiesta a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 3 comma 4 punto vi) del Bando.
Per i soggetti nuovi entranti, la predetta dichiarazione di affidabilità finanziaria può essere rilasciata dalla Banca o dall’Istituto finanziario in favore della persona fisica avente la rappresentanza dell’associazione, società, impresa, ovvero che rivesta la qualità di socio e/o associato, purché, in tale ultimo caso, si impegni a garantire a titolo personale e solidale, l’affidabilità finanziaria del soggetto partecipante in nome e per conto del quale riceve la predetta dichiarazione.
In ogni caso, il partecipante che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, potrà provare la prova affidabilità economica e finanziaria mediante altro documento la cui idoneità verrà valutata dall’amministrazione.