Ulteriori 48 risposte, in data 13 settembre 2021, (dalla 154 alla 201) del MiSe alle richieste di chiarimento relative ai bandi FSMA

  1. L’operatore, autorizzato come fornitore di contenuti per le sole province di Potenza e Matera, può chiedere all’operatore di rete di primo livello (Rai Way) la sola provincia di Potenza dato che i bandi di secondo livello per tale provincia non sono stati assegnati? o può fare richiesta per la sola provincia di Matera? Se può farlo per la sola provincia di Matera, è concesso a chi chiede tale bacino parità di accesso alla stregua degli altri operatori non venendo discriminata nella graduatoria dai numeri più importanti di chi opera in tutta la Puglia oltreché in tutta la Basilicata?

Non si conferma. Come rappresentato nella risposta alla FAQ n.148, a cui si rinvia, per poter acceder al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, è necessario, ai sensi dell’art. 1, co. 7 del bando FSMA, che nel biennio 2019-2020 il marchio sia stato trasmesso, sulla base della autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle Province indicate nel suddetto comma o in parte di esse (ad esempio, è legittimato ad accedere al predetto riproporzionamento un soggetto che abbia trasmesso esclusivamente a Foggia, Lecce, Taranto e Matera, o solo in parte delle predette Province), in coerenza all’obbligo assunto dall’Operatore di rete aggiudicatario, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 del Bando operatori di rete.

  1. Quando nel bando, all’articolo 1, comma 7, si dice che i fornitori di contenuti che vogliono richiedere ad un operatore di rete di primo livello solo una delle province non servite da quello di secondo livello, possono farlo a condizione “che siano collocati utilmente in graduatoria” cosa si intende? Sarà stilata una classifica ad hoc per aree provinciali? Perché ovviamente un piccolo fornitore di contenuti che ha bisogno di coprire una sola provincia per rimanere in vita, non avendo altro modo, dato che non è previsto un operatore di rete di secondo livello per la provincia interessata, così come deve avere un prezzo parametrato alla sola Provincia servita (cfr. bando: «un prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse») avrà anche una graduatoria parametrata alla sola provincia richiesta? Non è immaginabile che un fornitore di contenuti che concorre per una sola provincia, tra l’altro nel caso di specie, la più piccola essendo il materano composto da soli 31 piccoli comuni che nel loro insieme contano miseri 190.000 abitanti circa, sia messo in gara con chi compete alla copertura di due regioni intere che insieme cubano oltre 4 milioni e mezzo di abitanti. Dunque si chiede conferma per logica e giustizia, al fine di garantire parità di accesso a tutti gli operatori sia da un punto di vista economico che di requisiti, sul fatto che oltre al prezzo anche i requisiti per la formazione della graduatoria siano parametrati alla sola Provincia richiesta. Nel caso contrario si verrebbe a determinare un’ingiusta discriminazione per il fornitore dei contenuti a cui verrebbe di fatto interdetta la possibilità di operare, in assenza di operatore ad hoc di secondo livello, come per esempio avverrà nella stessa Regione, la Basilicata, per l’altra provincia, quella di Potenza, dove per un solo bacino, saranno previsti ben 2 operatori di rete di secondo livello, mentre per Matera nessuno. Anche perché ove si optasse per riparametrare solo il costo della capacità trasmissiva e non anche i punteggi per la formazione della graduatoria nella sola Provincia interessata, ci si ritroverebbe che nella provincia lucana di Matera avrebbero accesso solo fornitori di contenuti della Puglia che, stante i numeri di partenza più importanti (4 milioni gli abitanti pugliesi, contro i 190 mila della Provincia di Matera), i fornitori di contenuti lucani del posto non avrebbero nessuna possibilità di competere per la propria area geografica di appartenenza, subendo con ciò una ingiusta discriminazione e comprimendo il sacrosanto diritto del pluralismo della informazione locale. Ove non vi fosse una graduatoria riparametrata per area richiesta, ci si troverebbe di fronte a una palese violazione del principio del favor partecipationis e dinnanzi a un bando discriminatorio, così come normativamente statuito, già nella Costituzione Italiana, e da tutte le sentenze del Consiglio di Stato che ha più volte precisato che «non può legittimamente aderirsi all’opzione che comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (in tal senso: Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2232; Cons. Stato, V, 24 febbraio 2017, n. 869)» (Consiglio di Stato, V, 5 ottobre 2017, n. 4644); già in passato la massima valorizzazione del principio di partecipazione veniva ancor più in rilievo dalla Ad. Pl. n. 1/2003) del CdS che aveva ritenuto ammissibile l’impugnazione del bando, contenente clausole immediatamente escludenti, discriminatorie o connotate da un deficit di pubblicità, anche da parte di soggetti che, per l’inserimento di quest’ultime, non avevano neanche potuto proporre domande di partecipazione.

Non si conferma. Laddove nel Bando – al comma 7 dell’art. 1 – è stabilito che l’FSMA per poter accedere al riproporzionamento del prezzo, oltre a tutte le condizioni ivi previste, deve essere utilmente collocato in graduatoria, si intende dire che l’accesso al riproporzionamento del prezzo avverrà nei limiti della disponibilità trasmissiva detenuta dagli Operatori di rete.  La graduatoria è unica e, pertanto, non verrà stilata una graduatoria separata per i soggetti di cui al comma 7 art. 1 del Bando. La previsione di cui all’art. 1 comma 7 del Bando, letta in combinato disposto all’art. 4 comma 11 del Bando Operatori di rete, mira proprio ad assicurare ai FSMA, che operano nelle aree sub-regionali ivi previste, non coperte da reti di secondo livello, la sostenibilità economica della propria attività (cfr. punto 10 delle Linee guida).

  1. Facendo riferimento alla Negoziazione Commerciale (Art.7) ed all’Offerta di Servizio di cui all’allegato 2 si chiede: poiché il corrispettivo massimo richiesto per l’intera fase di transizione è di 30.000€ (e di 25.000€ dopo la suddetta fase) e dovrebbe comprendere tutta la rete FVG, qualora l’interesse di trasmissione del FSMA sia di trasmettere solamente in determinate e non tutte le provincie, significa che la negoziazione prevede la riduzione del corrispettivo in modo proporzionale? E tale riduzione verrà applicata su base proporzionale rispetto alla popolazione residente? In pratica, può essere concordata una emissione non totale secondo la copertura della rete di 1 livello con riduzione del corrispettivo richiesto?

Come rappresentato nella risposta alla FAQ n.148, a cui si rinvia, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del Bando, nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, un FMSA che nel biennio 2019-2020 abbia trasmesso il marchio, sulla base della autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle Province indicate nel suddetto comma, o in parte di esse, può accedere al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio, in coerenza all’obbligo assunto dall’Operatore di rete aggiudicatario, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 del Bando operatori di rete. Ciò significa che, al ricorrere delle condizioni previste nel richiamato comma 7 dell’art. 1, ivi compresa l’utile collocazione in graduatoria, in fase di negoziazione l’FSMA avrà diritto al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio; detto riproporzionamento del prezzo avverrà in base in base alla popolazione delle aree ristrette interessate.

  1. Facendo riferimento alla Negoziazione Commerciale (Art.7) ed all’Offerta di Servizio di cui all’allegato 2 si chiede: poiché il corrispettivo massimo richiesto per l’intera fase di transizione è di 98.000€ (e di 90.000€ dopo la suddetta fase) e dovrebbe comprendere tutta la rete del Veneto, qualora l’interesse di trasmissione del FSMA sia di trasmettere solamente in determinate e non tutte le provincie (o addirittura in parte di una provincia), significa che la negoziazione prevede la riduzione del corrispettivo in modo proporzionale? E tale riduzione verrà applicata su base proporzionale rispetto alla popolazione residente? In pratica, può essere concordata una emissione non totale secondo la copertura della rete di 1 livello con riduzione del corrispettivo richiesto?

Si veda risposta alla FAQ n. 156

  1. Vorrei sapere quanti posti saranno disponibili per la riserva per le emittenti comunitarie nei mux di primo livello. L’art. 1 comma 8 del bando parla del 10%, ma visto che non mi è chiaro se si tratta del 10% sulla banda di circa 25 Mbit disponibile nella fase di transizione oppure di quella di circa 36 Mbit/s nella fase a regime, vorrei sapere, in caso di slot richiesti da 1,5 Mbit/s si arrotonda per eccesso o per difetto tale 10%? Vorrei anche sapere se tale 10% corrisponde a 2,5 oppure a 3,6 Mbit/s. In caso avanzino ad esempio 0,6 Mbit/s per raggiungere il totale della riserva, verrà consentita la richiesta del valore residuo, oppure di uno slot in più, oppure tale spazio avanzato verrà messo nel calderone delle altre emittenti, fuori dalla riserva per le comunitarie?

Si chiarisce che, ai sensi del comma 8 art. 1 del Bando, il “10%” si riferisce alla capacità trasmissiva messa a disposizione dell’operatore di rete a regime con le modalità riportate da ciascun operatore aggiudicatario nella propria offerta di servizio. La quantità di capacità trasmissiva messa a disposizione per ciascun FSMA che si sia collocato utilmente in graduatoria, nei limiti di quanto previsto dal Bando, sarà oggetto del contratto stipulato con l’operatore di rete. Nel caso in cui la riserva di capacità trasmissiva per i FSMA a carattere comunitario non sia integralmente esaurita, si procederà ad interpellare gli FSMA a carattere comunitario che abbiano esercitato l’opzione per la riserva in base alla loro collocazione in graduatoria fino al completo esaurimento della capacità trasmissiva riservata.

Si veda anche la risposta alla FAQ n.1 e n. 151.

  1. Nella casistica di incorporazione per fusione tra due società che è avvenuta ad inizio 2021, i dipendenti del biennio 2019-2020 che dovranno essere indicati nella domanda saranno quelli della società incorporante o della società incorporata?

Per poter concorrere all’attribuzione del punteggio di cui al comma 1 lett. i) dell’art. 5 del Bando, occorre indicare il numero medio dei dipendenti occupati negli anni 2019-2020 effettivamente applicati all’attività di FSMA in relazione al marchio per cui si presenta la domanda. Ne consegue che in caso di incorporazione per fusione tra due società, avvenuta ad inizio 2021, ai fini dell’attribuzione del punteggio occorrerà indicare i dipendenti del biennio 2019-2020 della società intestataria dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di FSMA (che potrebbe essere quella incorporante ovvero quella incorporata).

  1. Nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, la XXX che ha trasmesso sempre nel bacino relativo alle province di Catania, Siracusa e Messina e quindi non solo in quello relativo alle province di Catania e Siracusa (come previsto dal par. 1.7), rientra tra le emittenti che possono richiedere all’operatore di rete aggiudicatario capacità trasmissiva pari a 1,5 Mbit/s sulla rete di primo livello ad un prezzo riproporzionato? Considerato che l’area di servizio coperta dalla XXX è stata sempre relativa al bacino di Catania e provincia, mentre a Messina copre solo qualche Comune.

Non si conferma. Vedi risposta alla FAQ nr. 148 alla quale si rinvia.

  1. In caso di domanda di rete di 2° livello nel caso Lazio, dove il 2° livello non copre Latina e Viterbo, è possibile avere diritto di accedere per queste 2 province alla capacità trasmissiva della rete di 1° livello?

Premesso che è sempre possibile, nei limiti delle condizioni di ammissibilità della domanda, fare richiesta di partecipazione per l’assegnazione di capacità trasmissiva alla rete di I livello, nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di II livello, per poter accedere al riproporzionamento del prezzo, ex art. 1 comma 7 del Bando, è necessario che l’FSMA abbia trasmesso, nel biennio 2019-2020, esclusivamente nel bacino delle Province ivi indicate (o in parte di esse), cioè, nella specie Latina e Viterbo, o solo Latina, o solo Viterbo.

  1. Riguardo l’art. 1 comma 7 si richiede di precisare che “Nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, i fornitori di servizi media che nel biennio 2019-2020…” posso richiedere all’operatore di primo livello il prezzo proporzionato all’area coperta anche nel caso di emittenti di carattere comunitario (Area Toscana, provincia di Lucca, Comune di Camaiore).

Si conferma che anche i FMSA a carattere comunitario sono legittimati al riproporzionamento del prezzo, ex art. 1 comma 7 del Bando, purché ne ricorrano tutte le condizioni ivi previste. Si veda anche risposta alla FAQ n. 149.

  1. Dal contenuto del bando non si evince la durata delle autorizzazioni ottenute dagli FSMA utilmente collocati in graduatoria: dato che nella fase di negoziazione con gli operatori di rete la durata di un eventuale contratto di utilizzo della capacità trasmissiva potrebbe influenzare le condizioni economiche applicate, si chiede un chiarimento relativo a questo punto.

Si chiarisce che la durata dell’accordo (così come il prezzo) è lasciata alla libera negoziazione fra FSMA e operatore di rete, in caso di ammissione alla fase di negoziazione di cui all’art. 7. Si veda anche risposta alla FAQ nr. 100, a cui si rinvia.

  1. Stante la diversa impostazione letterale prevista tra l’art. 11 comma 4 del bando OdR_67_AT17_Sicilia_Liv1_N1 e l’art. 1 comma 7 del bando FSMA dell’area tecnica n. 17 – Sicilia, si chiede di precisare se un marchio autorizzato ad operare nel biennio 2019/2020 nelle sole province Catania e/o Siracusa, sia titolato a ricevere il prezzo riproporzionato, indipendentemente dalla collocazione utile in graduatoria.

Quanto previsto dall’Art. 1 comma 7 si applica nei limiti in cui il soggetto sia utilmente collocato in graduatoria, su cui vedi anche risposta alla FAQ n. 155 cui si rinvia.

  1. Dal contenuto del bando non si evince la durata delle autorizzazioni ottenute dagli FSMA utilmente collocati in graduatoria: dato che nella fase di negoziazione con gli operatori di rete la durata di un eventuale contratto di utilizzo della capacità trasmissiva potrebbe influenzare le condizioni economiche applicate. Si chiede inoltre quando scadono le vecchie autorizzazioni FSMA e se sia previsto un allineamento degli attuali titoli abilitativi ed eventualmente in che termini. Si chiede un chiarimento relativo a questo punto.

Si veda risposta alle FAQ n. 15 e n. 163

  1. Se una emittente ha un LCN che ha sempre coperto tutta la regione Calabria con il vecchio DTT, adesso con il nuovo, può avvalersi solo di operatori di rete che hanno frequenze di secondo livello provinciali?

Fermi restando i requisiti di partecipazione relativi alla diffusione del marchio, la partecipazione per la rete di I° o di II° livello, ove presente, è lasciata alla libera scelta del partecipante.

  1. La facoltà per un fornitore SMAV di chiedere all’operatore di rete di primo livello capacità trasmissiva a prezzo proporzionato all’ampiezza del bacino assentito nel biennio 2019-2020 e di ampiezza inferiore all’area tecnica in caso di assenza di reti di secondo livello, significa che l’operatore di rete di primo livello dovrà trasportare il fornitore SMAV solo nel bacino precedentemente raggiunto dal fornitore SMAV oppure che il fornitore SMAV sarà comunque trasportato in tutta l’area tecnica a prezzo ridotto?

Si veda risposta alla FAQ n. 156 cui si rinvia

  1. L’art. 2, comma 1, lett. b) dei bandi FSMA prevede, tra l’atro, che “E’ considerato soggetto nuovo entrante chi, al momento della domanda, non diffonde, né direttamente, né tramite altri soggetti controllati o collegati, alcun marchio, in nessun bacino locale del territorio italiano”. Sulla base di tale specifica, si condivide che la qualifica di “soggetto nuovo entrante” non riguardi solo il partecipante richiedente ex art. 3 delibera Agcom 353/11/CONS un’autorizzazione FSMA, ma ricomprenda anche il soggetto che abbia in corso la voltura, ai sensi del successivo art. 6 del medesimo Regolamento, di un titolo di tal fatta e non abbia in precedenza mai diffuso su frequenze digitali terrestri nessun marchio?

No, non si condivide. Si veda risposta alla FAQ n. 55 cui si rinvia

  1. La riserva del 10% destinata alle emittenti a carattere comunitario prevede in un’ottica di pluralismo di assegnare un solo LCN per operatore FSMA qualora esso sia detentore di più LCN che superino gli altri?

Esempio

Fornitore A lcn1 60 punti, lcn2 60 punti, lcn3 50 punti.

Fornitore B lnc1 55 punti

Fornitore C lcn1 40 punti.

In questo caso un solo soggetto rischia di portare via la capacità riservata agli altri due, andando a spazzare via gli altri soggetti. Proprio perché in spirito di tv comunitaria sarebbe dare la più ampia possibilità di continuità si chiede l’interpretazione.

Quesito non pertinente. L’LCN non è oggetto della presente procedura e non determina punteggio. Si precisa che la domanda di partecipazione è relativa al singolo MARCHIO.

  1. REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA: è necessario che le emittenti si attivino con gli enti per richiedere quanto in oggetto? O procederà il Ministero d’ufficio a richiedere le regolarità contributive agli enti?

Si veda risposta alle FAQ n. 19 e n. 23 cui si rinvia

  1. Un emittente proveniente da una Regione diversa in questo caso dalla Liguria può fare richiesta per avere più LCN di prima fascia oppure viene privilegiata l’emittente che ha storicamente l’LCN in quella regione? Per intenderci, un emittente può fare domanda per più LCN avendo i requisiti? Perché in questo caso le emittenti più piccole come la mia è sicuro che spariranno.

Quesito non pertinente in quanto la presente procedura attiene all’attribuzione di capacità trasmissiva e non all’attribuzione di LCN.

  1. Con riferimento al bando ministeriale per la formazione delle graduatorie dei FSMA dell’area tecnica n° 16 – Calabria, siamo a formalizzare la richiesta di informazioni circa le possibili opzioni offerte alla nostra emittente comunitaria XXX canale XX Uhf che trasmette in ambito locale (LCN XXX). Nostra intenzione sarebbe continuare a trasmettere nella compatibilità di costi per una tv comunitaria senza pubblicità ma, considerati i costi che vengono annunciati per sopravvivere, dobbiamo prendere in considerazione la procedura di rottamazione volontaria con le connesse implicazioni di natura economica.

Quesito non pertinente in quanto la presente procedura attiene all’attribuzione di capacità trasmissiva e non all’attribuzione di LCN. Si precisa che un FSMA a carattere comunitario può accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all’ Art. 1, comma 8 (vedi risposta alla FAQ n. 33). Inoltre, l’Art. 1, comma 7, disciplina la possibilità di negoziare, da parte di un FSMA utilmente situato in graduatoria all’operatore assegnatario di una rete di I livello, la capacità trasmissiva richiesta ad un prezzo riproporzionato (vedi risposta alla FAQ n. 9).

  1. Nell’ipotesi in cui un soggetto usufruisca del prezzo riproporzionato di cui all’art. 1 comma 7 del bando FSMA della Sicilia, potrà mantenere l’autorizzazione in ambito provinciale (es. Catania e/o Siracusa) o trasmettendo su rete di primo livello dovrà essere autorizzato in ambito regionale?

Si veda risposta alla FAQ n.15

  1. Dai bandi attualmente emanati e dalle linee guida sull’assegnazione di capacità trasmissiva non si comprende se sia possibile per un FSMA chiedere successivamente l’assegnazione di capacità trasmissiva per altri ulteriori bacini.

No, non è possibile. La presente procedura prevede, come indicato agli art. 6-7-8 del bando di gara, l’assegnazione di tutta la capacità trasmissiva disponibile in ciascuna area tecnica.

  1. Il punto 10) delle linee guida definitive relative a “Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale” prevede che “Nelle aree tecniche in cui sono presenti province non coperte da reti di secondo livello,” vi sia la possibilità per i FSMA di accedere alla capacità trasmissiva della rete di primo livello ad un prezzo riproporzionato alla copertura effettiva del biennio 2019-2020. Si chiede di inserire nel bando AT4A relativo alla Provincia di Trento e nel bando AT4B per la Provincia Autonoma di Bolzano, analogamente a quanto previsto all’art. 7 punto 4 del bando AT03 Lombardia e Piemonte orientale, le condizioni previste all’art 10 delle linee guida ancorché la Provincia Autonoma di Bolzano dal punto di vista etnico e linguistico presenta una ripartizione in tre gruppi in cui quello italiano è minoritario rispetto al gruppo linguistico tedesco come evidenziato dall’allegato alla presente mail. Qualora vi fosse necessità di recuperare la copertura sub provinciale il dato potrebbe essere richiesto all’Ispettorato territoriale competente.

Si veda risposta alla FAQ n. 88 cui si rimanda.

  1. I soggetti che partecipano alla procedura devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali?

Sì.

  1. Un fornitore di servizi a carattere comunitario che nella domanda di partecipazione abbia indicato di voler accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all’art. 1, comma 8, e che si trovi nelle condizioni di cui all’art.1, comma 7, può chiedere contestualmente il prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse, rispetto al prezzo praticato dall’operatore aggiudicatario della rete di primo livello?

In sede di domanda tale facoltà non è prevista in quanto l’accesso alla capacità trasmissiva e la successiva negoziazione commerciale dipendono dal posizionamento in graduatoria del fornitore. Si veda anche risposta alla FAQ n. 162.

  1. Nel caso di associazione culturale senza scopo di lucro, titolare di autorizzazione per FSMA con carattere comunitario, non avendo dipendenti ma collaboratori occasionali pagati con ritenuta d’acconto, è possibile computare tale circostanza ai fini dei punteggi da attribuire (per i giornalisti e per i dipendenti)?

No. I collaboratori occasionali non possono essere inclusi nel computo dei dipendenti.

  1. La nostra società ha acquisito l’autorizzazione per un marchio/palinsesto (autorizzazione in corso di rilascio di assenso) nei primi di luglio del 2021. Non essendo un marchio nuovo entrante, ma nel contempo non essendo titolare della suddetta autorizzazione nel biennio 2019/2020 si chiede conferma che i dati da utilizzare nel calcolo sono quelli della nostra società e non quelli della cedente.

Non si conferma. Si veda risposta alle FAQ n. 7 e n. 8

  1. Mi riferisco alla Procedura FSMA, per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali (GU n.175 del 23-7-2021), cui, siamo interessati, essendo titolari, in forza dell’atto pubblico di acquisto del 13/03/2020, del canale in LCN XX, oggi denominato XXXX, con copertura regionale in Sicilia, per formulare richiesta di chiarimenti in ordine alla formazione delle graduatorie in questione. Esaminando il Bando de quo, rileviamo che la procedura prevede la partecipazione solo di due tipologie di soggetti, i vecchi operatori, che ovviamente devono fornire notizie ufficiali, dati attuali e storici dell’emittente audiovisiva anche con riferimento al biennio 2019-2020 o i nuovi operatori che devono fornire i dati relativi al loro corredo televisivo attuale. Per quanto ci riguarda XXXX trasmette ed opera esclusivamente in simulcast, mandando in onda-video esattamente ciò che va in onda sulla FM di XXXX; Conseguentemente, non produciamo alcuna programmazione e, pertanto, non necessitiamo di personale dedicato, limitandoci esclusivamente a trasferire il segnale audio sulla LCN XX, per il tramite del MUX digitale dell’operatore di rete XXX. Appare evidente che non possiamo collocarci tra i vecchi operatori, avendo acquistato la titolarità solo a marzo del 2020, ma ci risulta altrettanto difficile collocarci tra i nuovi operatori Tv, limitandoci ad andare in onda esclusivamente in simulcast con XXX. Necessitiamo, pertanto, considerata la particolarità della nostra posizione, di avere delle precise linee guida per la compilazione della relativa domanda

I requisiti per la partecipazione sono quelli indicati dall’art. 2 del bando di gara, mentre le istruzioni per la compilazione della domanda vengono dettagliatamente fornite dalla procedura informatica. Si rammenta che la mera trasmissione in simulcast della programmazione radiofonica non costituisce titolo alla partecipazione alla presente procedura.

  1. Cosa significa sugli allegati 2 al Bando, dove recita testualmente “le condizioni economiche richieste non potranno essere peggiorative rispetto a quelle praticate, in situazioni equivalenti, al momento della pubblicazione del presente bando di gara”. se un FSMA che oggi trasmette ad un determinato costo, lo stesso in caso di assegnazione di capacità trasmissiva non può essere superiore al prezzo che attualmente paga.

Il prezzo indicato dall’operatore di rete aggiudicatario nella propria offerta di servizio deve intendersi come prezzo massimo. In caso di accesso alla fase di negoziazione commerciale il partecipante contratterà direttamente con l’operatore di rete aggiudicatario il prezzo finale della capacità trasmissiva, che potrà quindi essere oggetto di sconto. Si veda risposta alla FAQ n. 129

  1. L’art. 3, paragrafo 4, punto ii) del bando, al secondo periodo, prevede testualmente: “il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica”. Si chiede di confermare che il FSMA che intenda concorrere alla selezione per più marchi possa liberamente ripartire i propri dipendenti tra tali marchi a prescindere dalla loro effettiva applicazione nel biennio 2019 – 2020 e, quindi, a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente prestate da ciascun dipendente nel periodo preso in considerazione dal bando (2019-2020) in favore del marchio oggetto della domanda di partecipazione.

Si veda risposta alla FAQ n. 20.

  1. Con riferimento all’art. 2 del Bando e, in particolare, alla lettera b) del comma I, riferentesi ai “soggetti nuovi entranti”, cosa si intende per diffusione tramite soggetti controllati o collegati? Un soggetto che trasmette per il tramite di altro soggetto appartenente al medesimo Gruppo societario (non in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.) può partecipare come soggetto nuovo entrante? In particolare XXX S.r.l. (Società controllata al 100% dall’unico socio XXX S.p.A.) fornisce alcuni contenuti a XXX S.p.A. (anch’essa Società controllata al 100% dall’unico socio XXX S.p.A.), emittente televisiva già dotata di autorizzazione FSMA.

Si veda risposta alla FAQ n. 17 cui si rinvia.

  1. Se una consociata ha trasmesso in un FSMA della consociata deve inserire i dipendenti effettivamente utilizzati per la produzione dei contenuti trasmessi?

Quesito non chiaro.

  1. Si chiede di conoscere per quanti anni saranno legittimati ad operare i FSMA utilmente collocati nella graduatoria dell’area tecnica oggetto della domanda.

Si veda risposta alla FAQ n. 163

  1. L’art. 1, comma 6 dei bandi prevede che, con riferimento alla cessione della capacità trasmissiva nella fase di transizione, al fine di assicurare l’accesso alla stessa in modo equo e non discriminatorio a tutti i soggetti partecipanti, sia necessario riproporzionare detta capacità trasmissiva, utilizzabile nel periodo transitorio, rispetto alla capacità trasmissiva assentibile a regime. Si chiede di conoscere le modalità della procedura di riproporzionamento.

Le condizioni di cessione di capacità trasmissiva sono stabilite nell’accordo commerciale stipulato fra le parti.

  1. L’art. 1, comma 7 dei bandi prevede che, nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, i FSMA che nel biennio 2019 – 2020 abbiano trasmesso esclusivamente nei bacini delle province non servite da reti di secondo livello, qualora ne abbiano fatto richiesta espressa nella domanda, che siano collocati utilmente in graduatoria e che intendano continuare a trasmettere in tale medesimo bacino, possano richiedere all’operatore di rete aggiudicatario, capacità trasmissiva al massimo pari a 1,5 Mbit/s per ciascun marchio ed entro un limite complessivo di 3,5 Mbit/s ad un prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse.

Al riguardo si chiede di conoscere:

(i) se un FSMA che abbia trasmesso nel biennio 2019-2020 in tre province di una determinata area tecnica, due delle quali non sono coperte da reti di secondo livello nell’ambito del PNAF di cui alla delibera Agcom n. 39 /19/CONS, abbia diritto al suddetto prezzo riproporzionato quantomeno con riferimento alle citate due province non coperte da reti di secondo livello;

(ii) quale sia la quantità di capacità trasmissiva minima che possa essere richiesta ai sensi del suddetto art. 1, comma 7;

(iii) se possa essere richiesta una quantità di capacità trasmissiva superiore a 1,5 Mbit/s e, in caso affermativo, a quali condizioni;

(iv) come venga accertato il raggiungimento del limite complessivo di 3,5 Mbit/s.

(i) si veda risposta alla FAQ n. 148 cui si rinvia

(ii) una quantità inferiore o pari a 1,5 Mbit/s

(iii) no, non è consentito

(iv) il raggiungimento del limite complessivo di 3,5 Mbit/s viene accertato nella seduta pubblica di cui all’art. 6 del bando di gara.

  1. Con riferimento ai soggetti che presentano la domanda di partecipazione alla procedura quali titolari di una autorizzazione FSMA e di una numerazione LCN per alcune province dell’area tecnica cui la domanda stessa si riferisce (situazione molto ricorrente, specie nella ipotesi di soggetti che attualmente condividono numerazioni LCN tra 10 e 19 in una stessa regione), si chiede di conoscere come e quando verrà allineato il titolo abilitativo alla copertura della rete (di primo o di secondo livello) alla cui capacità trasmissiva gli stessi soggetti dovessero accedere all’esito della selezione.

Si veda risposta alla FAQ n. 15

  1. Con riferimento ai dipendenti non giornalisti e ai dipendenti giornalisti e ai dipendenti giornalisti si chiede di conoscere quale documentazione debba essere allegata alla domanda di partecipazione.

Si veda risposta alla FAQ n. 41

  1. Con riferimento ai costi per tecnologie innovative e alle relative fatture si chiede di conoscere se:

(i) occorra indicare l’importo imponibile (al netto dell’IVA) ovvero il totale fattura (comprensivo dell’IVA);

(ii) occorra indicare il numero e la data della fattura ovvero solo il numero della fattura;

(iii) sia necessario allegare, unitamente a copia delle fatture anche la documentazione (es. copia bonifici) comprovante il pagamento delle stesse.

Le modalità relative alla dichiarazione delle spese per tecnologie innovative sono indicate in dettaglio dalla procedura informatica.

  1. L’art.3 c.4 lettera i) del Bando precisa che nella domanda devono essere indicati il numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020. L’ultimo capoverso del punto (ii) del medesimo comma 4 del Bando stabilisce che “…il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica”. Un soggetto che, alla data di pubblicazione del bando è già titolare di autorizzazione FSMA in ambito locale per un dato marchio, acquisisce nel frattempo un altro marchio (della stessa regione) e con questo partecipa al Bando. In questo caso si possono indicare i propri dipendenti come applicati all’attività FSMA nel biennio 2019-2020 per il marchio appena acquisito?

No. Non si conferma.

  1. Che cosa si intende per “effettivamente applicati”? In altri termini, a quali condizioni può ritenersi rispettato il prescritto requisito di bando relativo all’applicazione effettiva dei dipendenti per lo scopo de quo? Nella domanda devono essere indicati il numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020. Con quale criterio il MISE provvederà a distinguere i dipendenti “effettivamente applicati“ da quelli che non sono “effettivamente applicati” all’attività di FSMA?

Per “effettivamente applicati” si intendono i dipendenti che abbiano svolto attività legate esplicitamente al marchio per il quale si presenta la domanda e, pertanto, possono essere dichiarati nella domanda di partecipazione. Il MISE effettuerà presso gli enti previdenziali le verifiche sulle dichiarazioni rilasciate.

  1. Posto che nessun fornitore di contenuti FSMA al momento è assegnatario di capacità trasmissiva per una o più aree tecniche su reti di 1° o 2° livello. cosa si intende richiedere di dover indicare nell’Art. 3 comma 3 al punto “C”?

Devono essere indicati gli elementi richiesti dalla richiamata previsione del bando coerentemente allo stato attuale della/e procedura/e.

  1. In caso di parità di punteggio, come viene data la priorità?

A riguardo si chiarisce che verrà pubblicata una integrazione al Bando (Art. 5, comma 5) in base alla quale in caso di parità di punteggio, ovvero di punteggio pari a 0, tra due o più partecipanti, si procederà al sorteggio durante la seduta pubblica di cui all’Art. 6 nonché, se del caso, durante la seduta pubblica di cui al successivo Art. 8 del Bando.

  1. In caso di FSMA che si trovino con pari punteggio, quale criterio sarà utilizzato per capire chi – a parità di punteggio – sta prima dell’altro?

Si veda risposta alla FAQ n. 194 cui si rinvia.

  1. In caso di FSMA che si trovino a punteggio zero, ovvero presumibilmente fuori graduatoria, e che in determinati casi potrebbero essere “chiamati”, anche in fase post contrattazione, ad accettare prezzi di megabyte, con quale ordine si viene chiamati? ovvero, a parità di punteggio zero, quale richiedente risulta prima dell’altro?

A tal proposito si chiede se viene considerato l’ordine alfabetico, cosa del resto molto ingiusta, oppure se rifacendosi anche a fattispecie simili previste ALLEGATO A alla delibera n. 17/21/CONS viene considerato – nei casi limite di cui sopra – chi ha presentato prima la domanda.

In tale delibera l’Agcom aveva ipotizzato il criterio dell’ordine di presentazione delle domande, l’unica differenziazione possibile nella procedura riferita agli LCN; si ritiene, pertanto, se tale concetto possa applicarsi quale unico criterio ammissibile per capire chi collocare prima o dopo a parità di punteggio o con punteggio pari a zero, al fine di differenziare i FSMA stessi “nell’ordine di chiamata” per accettare o meno la capacità trasmissiva richiesta nello “scalare” della graduatoria di cui al bando.

Si legge testualmente nella delibera Agcom “la stessa verrà assegnata all’FSMA che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero”.

Si veda risposta alla FAQ n. 194 cui si rinvia.

  1. In Calabria non è stata assegnata la frequenza CH 42 bacino Catanzaro; come viene gestita questa situazione, nel senso; ci sarà una aggiudicazione prima che scade il bando FSMA; è la frequenza può essere oggetto di contrattazione per il bando FSMA in scadenza il 21/09/2021?

Nel caso di specie per la rete di II livello, n. 1, ch 42 nel bacino della provincia di Catanzaro è stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei diritti d’uso sul sito istituzionale. Il relativo Bando per la partecipazione alla presente procedura è in fase di integrazione.

  1. Considerato che al momento nella nostra regione NON è stato ancora assegnato il diritto d’uso per il mux di secondo livello, si chiede, volendo utilizzare preferibilmente il canale di secondo livello per ridurre i costi, ma non essendo ancora certi dell’effettiva assegnazione di tale diritto d’uso, se si possa partecipare all’attuale bando per il primo livello e poi, anche se utilmente collocati, si possa rinunciare in favore dell’utilizzo del secondo livello nel caso in cui si venga utilmente collocati anche in tale bando.

Eventuale ulteriore disponibilità di capacità trasmissiva verrà comunicata nei prossimi giorni tramite pubblicazione di una eventuale integrazione del Bando.

Si precisa che, come previsto all’Art. 6, paragrafi 2 e 3 del Bando, ove un FSMA abbia presentato domanda per trasmettere il proprio marchio nell’ambito dell’area tecnica oggetto del bando su più di una rete è ammessa l’assegnazione di capacità trasmissiva alternativamente sulla rete di I o di II livello; sicché nell’ambito della seduta pubblica dovrà esprimere il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali ha presentato domanda.

Si veda risposta alla FAQ n. 146 cui si rinvia.

  1. (n. 91) In sede di presentazione della domanda di partecipazione aI bandi FSMA, vi è la possibilità di scegliere di concorrere all’assegnazione anche alle reti di secondo livello. In talune Aree Tecniche (ad esempio la n. 3 Lombardia e Piemonte orientale), sono oggi disponibili solo reti di primo livello e quelle di secondo livello sono state rimesse nuovamente in gara con le recenti pubblicazioni del 23/07/2021. Si richiede, pertanto, se in tali casi la scelta espressa dall’FSMA di concorrere per l’assegnazione di capacità trasmissiva – gioco forza – solo per le reti di primo livello sia vincolante.

Si veda risposta alla FAQ n. 198 cui si rinvia.

  1. Nella pagina di compilazione della domanda, alla voce “indicare l’eventuale partecipazione altre reti oltre a quella di 1 livello” l’unica opzione selezionabile è “non si partecipa ad altre reti….”, probabilmente in quanto il bando per il secondo livello per la nostra regione non è ancora stato assegnato. Noi in realtà vogliamo partecipare anche al futuro bando per la rete di secondo livello. Va bene lo stesso, e potremo partecipare anche alla rete di secondo livello anche se in questa domanda dobbiamo selezionare forzatamente l’unica voce esistente e cioè “non si partecipa ad altre reti….”?

Si veda risposta alla FAQ n. 146 cui si rinvia.

  1. ….. abbiamo dal 2010 l’autorizzazione come Fsma sulle provincie di Lecco, Como e Sondrio (Lecco e Como non coperte dal secondo livello) chiederemo il prezzo riproporzionato come art 1/7 del bando fsma appena pubblicato. Pertanto, chiederemo capacità trasmissiva di 1,5 mb come da limite contenuto nel bando.

Non si conferma. Si veda risposta alla FAQ n. 154 cui si rinvia.