UMBRIA Legge regionale Umbria 14 giugno 2002, n°9 “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2002, N. 9

Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria – Serie Generale –  n.28 del 26 giugno 2002)

 

Il Consiglio regionale ha approvato.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 182 del 6 maggio 2002, ha dichiarato improcedibile il ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 agosto 2001, depositato in cancelleria il 24 agosto 2001 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2001.

 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

ART.1
(Finalità)

1. La regione Umbria, nel rispetto del principio di precauzione  sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CEE e dei  principi fondamentali della legge 22 febbraio 2001, n. 36, detta  norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della  esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a   salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.
2. I fini di cui al comma 1 sono conseguiti disciplinando la  localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il  risanamento degli impianti che producono tali emissioni,  nonché mediante l’individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di  esposizione.

ART. 2
(Principio di giustificazione)

1. Nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e comunque in sede di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della  indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell’operatività del  servizio.
2. Il disposto del comma 1 non si applica agli impianti di competenza del Piano di assegnazione delle frequenze di cui  alla Legge 31 luglio 1997, n.249.

ART. 3
(Accesso ai dati ambientali)

1. La regione, le province, i comuni, le unità sanitarie locali e  l’Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA  garantiscono a chiunque l’accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed  elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi  dati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.

ART. 4
(Definizione delle aree sensibili e tutela dell’ambiente e del paesaggio)

1. Le aree sensibili sono parti del territorio, all’interno delle quali:
a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) punto 2 della legge n. 36/2001;
b) le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell’area stessa.
2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo.
3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrate dai comuni, d’intesa con le province, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490  ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali la

installazione degli impianti oggetto della presente legge può  essere preclusa.

ART. 5
(Competenze regionali)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della legge n. 36/2001, con regolamento da adottare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente:
a) definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e dei  programmi di sviluppo;
b) definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle  autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge,  coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico – edilizia;
c) fissa i criteri per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di   risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile  e  di radiodiffusione;
d) fissa i criteri e gli standard per la creazione e  l’aggiornamento del catasto regionale, di cui all’articolo 11,  degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia  mobile e di radiodiffusione;
e) definisce i criteri e le modalità per l’informazione e  l’educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria ed  ambientale derivante dall’esposizione ai campi elettrici,  magnetici ed elettromagnetici; 
f) definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione  di impatto ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell’art.  12.

2. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali,  propone al Ministero dell’ambiente il piano di risanamento  degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta kV, in  caso di inerzia o inadempienza dei gestori.

ART. 6
(Competenze delle province)

1. Alle province sono trasferite, in aggiunta alle funzioni e  compiti amministrativi di cui all’articolo 70, comma 1, lettera a)  della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 le seguenti funzioni:
a) approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con  tensione non superiore a centocinquanta kV anche nell’ipotesi  di mancanza di proposta da parte dei gestori;
b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non  superiore a centocinquanta kV, con le relative fasce di rispetto,  tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori degli impianti;
c) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e  compiti ad esse trasferiti.

ARTICOLO 7
(Competenze dei comuni)

1. Ai comuni sono trasferite le seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e la modifica  degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di  radiodiffusione;
b) identificazione, d’intesa con la provincia competente per  territorio, delle aree sensibili di cui all’art. 4;
c) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui  al punto a);
d) individuazione dei siti di istallazione per gli impianti di cui al  punto a), tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di  sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità  indipendenti;
e) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e  compiti ad essi trasferiti.

ART. 8
(Competenze dell’ARPA)

1. L’ARPA provvede a:
a) fornire alla regione il supporto tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 5;
c) fornire a province e comuni pareri tecnico-scientifici nell’ambito delle procedure autorizzative per la costruzione,  modifica ed esercizio degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nonché  per l’approvazione dei relativi pia ni di risanamento;
d) svolgere, anche su segnalazione degli enti pubblici, delle  unità sanitarie locali e dei cittadini, azioni di vigilanza  ambientale sugli elettrodotti e impianti radioelettrici, di telefonia  mobile e di radiodiffusione, effettuando i controlli tecnici per la  verifica del rispetto degli standard fissati dalla presente legge;
e) impiantare ed aggiornare, con il concorso del Servizio  informativo territoriale della regione — SITER, il catasto  regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.

2. La regione e gli enti locali territoriali si avvalgono dell’ARPA  per tutti gli adempimenti connessi all’articolo 14 della legge n.  36/2001 e alla presente legge.

ART. 9
(Competenze delle unità sanitarie locali)

1. Le unità sanitarie locali svolgono attività di prevenzione e  vigilanza per la tutela della salute della popolazione e dei  lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettrici,  magnetici ed elettromagnetici.

2. Le unità sanitarie locali concorrono all’approfondimento delle  conoscenze scientifiche relative agli effetti  dell’elettromagnetismo sulla salute, nonché all’azione di informazione ed educazione della popolazione sulla tutela  sanitaria dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed  elettromagnetici.

ART. 10

(Comitato tecnico scientifico)

1. E’ istituito presso la Direzione alle politiche territoriali,  ambiente e infrastrutture della Giunta regionale, il Comitato  tecnico scientifico così composto:
a) un rappresentante della Direzione politiche territoriali,  ambiente e infrastrutture, che lo presiede;
b) un rappresentante della Direzione sanità e servizi sociali;
c) due esperti in materia di tutela sanitaria e ambientale  dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed  elettromagnetici, e in tecnologie di risanamento, designati dalla Giunta regionale;
d) un rappresentante designato dall’ARPA;
e) un rappresentante designato dal Comitato regionale per le comunicazioni — CORECOM;
f)un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali operanti nel settore della tutela  dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, individuate dalla Giunta regionale con le  modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 5;
g) un rappresentante designato dall’Istituto superiore per la  prevenzione e sicurezza sul lavoro — ISPESL.

2. Il Comitato svolge azione di consulenza nei confronti dell’amministrazione regionale nelle materie oggetto della  presente legge.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il suo funzionamento è disciplinato da  apposito regolamento interno.

ART. 11
(Catasto regionale)

1. È istituito, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d) della legge 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l’ARPA  che lo gestisce in coordinamento con il SITER.

2. Ai fini dell’aggiornamento del catasto i gestori degli impianti  ed i concessionari sono tenuti a comunicare all’ARPA, nel  termine di trenta giorni dal fatto, l’attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata  a quelli esistenti.

ART. 12
(Valutazione di impatto ambientale)

1. Gli impianti di telefonia mobile sono sottoposti alla  procedura di verifica ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 9  aprile 1998 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni  ovvero alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai  sensi dell’art. 5 della stessa legge, nei casi previsti dal  regolamento di cui all’art. 5.

2. Gli elettrodotti con tensione nominale superiore a cento kV di  cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 22, sono sottoposti  alle procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

ART.13
(Criteri e procedure)

1. Le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento e al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in  materia di procedimento amministrativo e del D.P.R. 20 ottobre  1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14
(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 15,  commi 1 e 2 della legge n. 36/2001 sono irrogate, sulla base  degli accertamenti effettuati dall’ARPA, dalle autorità individuate  dai decreti ministeriali richiamati dall’articolo 4, comma 2 della legge n. 36/2001 ovvero, in mancanza di tale individuazione,  con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

2. Le sanzioni della sospensione e della revoca di cui  all’articolo 15, comma 4 della legge n. 36/2001 sono applicate  dalle province e dai comuni, per le rispettive competenze indicate agli articoli 6 e 7.

3. Nella graduazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 va tenuto conto della natura della violazione e del grado di lesione  portata alla tutela della salute e dell’ambiente.

ART. 15
(Norma finanziaria)

1. Per l’esercizio 2001, agli oneri finanziari derivanti  dall’attuazione degli artt. 8 e 10, che ammontano a complessive Lire 200.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell’Unità Previsionale di Base 05.1.007 denominata “Progetti e  ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile” del Bilancio di previsione 2001.

2. La Giunta Regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità,  è autorizzata ad apportare le conseguenti  variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di cassa.

3. Per gli anni 2002 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con  legge finanziaria ai sensi  dell’art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale del 28 febbraio 2000, n.13.

ART. 16
(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale con norme regolamentari definisce entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in  via transitoria fino all’approvazione dei decreti di cui all’articolo  4 della legge n. 36/2001, le disposizioni di prima applicazione  della presente legge, idonee a conseguire le finalità di cui  all’articolo 1.

ART. 17
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli artt. 43, 44 e il comma 1 dell’art. 52 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.