VALLE D’AOSTA Deliberazione 1° ottobre 2001, n. 3566 della Giunta Regionale della Valle D’Aosta “Determinazione dell’entità dei diritti di istruttoria posti a carico dei gestori di impianti di radiotelecomunicazioni per l’approvazione dei progetti ed il rilascio di autorizzazioni di cui alla legge regionale 21 agosto 2000 n. 31”


GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 1° ottobre 2001, n. 3566

Determinazione dell’entità dei diritti  di istruttoria  posti a carico dei gestori di impianti  di radiotelecomunicazioni per l’approvazione  dei progetti ed il rilascio di autorizzazioni  di cui alla Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle D’Aosta n. 52 del 20 novembre 2001)

 

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di determinare come segue, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31, i diritti di istruttoria  a favore dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente  (ARPA), posti a carico dei gestori degli impianti di radiotelecomunicazione, interessati all’ottenimento dell’approvazione del progetto o al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi di quanto  previsto dagli articoli 6, il e 12 della legge regionale medesima:

 

Descrizione attività istruttoria per approvazione del progetto o rilascio di autorizzazione

Tariffa da applicare

Per ogni impianto di radiodiffusione televisiva/sonora, o stazione radio base, già esistente

250.000

Per ogni ponte radio già esistente

150.000

Per ogni impianto di radiodiffusione televisiva/sonora, o stazione radio base nuovo

500.000

Per ogni ponte radio nuovo

250.000

Per ogni impianto radioelettrico per uso amatoriale già esistente

50.000

Per ogni impianto radioelettrico per uso amatoriale nuovo

100.000

 

2. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, ai Sindaci dei Comuni della Regione, ai Presidenti delle Comunità Montane, all’ARPA e venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale  della Regione.