Verbale di accordo sindacale tra AERANTI-CORALLO e FNSI del 15 febbraio 2005

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE TRA AERANTI-CORALLO E FNSI DEL 15 FEBBRAIO 2005

 

In applicazione del protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione il coordinamento AERANTI-CORALLO, l’AERANTI, l’Associazione CORALLO e la FNSI, tenuto conto che in data 02/10/2004 è scaduto il Contratto Collettivo 03/10/2000 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro syndication e agenzie di informazione radiofonica, concordano che con decorrenza dal periodo di paga di gennaio 2005 le aziende che applicano il predetto contratto collettivo corrisponderanno, con decorrenza dalla busta paga di febbraio 2005, ai propri dipendenti giornalisti un elemento provvisorio della retribuzione denominata “indennità di vacanza contrattuale”

L’importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali di cui all’Allegato A) dell’accordo per la rinnovazione biennale  3/10/2002.

Decorsi sei mesi (cioè a decorrere dal periodo di paga di aprile 2005) senza che sia intervenuta l’intesa per il rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo, detto importo sarà pari al 50% (cinquanta per cento) dell’inflazione programmata sempre calcolata sui minimi retributivi contrattuali di cui all’allegato A) dell’accordo per la rinnovazione biennale  3/10/2002.

Il tasso di inflazione programmato previsto per l’anno 2005 è pari al 1,6% secondo quanto previsto dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria del 29/7/2004.

Conseguentemente la suddetta indennità sarà pari allo 0,5% (30% di 1,6%) per i periodi di paga da gennaio a marzo 2005, mentre per i mesi successivi l’indennità sarà commisurata allo 0,8% (50% di 1,6%).

Per quanto sopra gli importi della indennità di vacanza contrattuale saranno i seguenti:

 

QUALIFICHE

MINIMI STIPENDIO

IND. VAC. CONTR. 30%

IND. VAC. CONTR. 50%

Tele-radio giornalista TV con oltre 24 mesi

1.640,83

8,20

13,13

Tele-radio giornalista Radio con oltre 24 mesi

1.271,43

6,36

10,17

Tele-radio giornalista con meno di 24 mesi

1.146,42

5,73

9,17

 

I suddetti importi corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale  verranno ovviamente riassorbiti dagli importi che risulteranno dovuti in sede di rinnovo della parte economica del CCNL 3/10/2000.

Roma, lì 15 febbraio 2005

AERANTI-CORALLO

AERANTI

CORALLO

FNSI