Verbale di accordo sindacale tra AERANTI-CORALLO e FNSI del 3 febbraio 2009

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE TRA AERANTI-CORALLO E FNSI DEL 03 FEBBRAIO 2009


In applicazione del protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione e facendo seguito all’accordo 11 aprile 2008 il coordinamento AERANTI-CORALLO, l’AERANTI, l’Associazione CORALLO e la FNSI, tenuto conto che il Contratto Collettivo 11 luglio 2006 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro syndications e agenzie di informazione radiofonica, è scaduto in data 31/12/2007 e, alla data odierna, non è stato ancora rinnovato, concordano che le aziende che applicano il predetto contratto collettivo corrisponderanno, con decorrenza dalla busta paga di gennaio 2009, ai propri dipendenti giornalisti l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal richiamato protocollo.
L’importo di tale indennità sarà pari al 50% (cinquanta per cento) del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali di cui all’Allegato A) del contratto collettivo.
Il tasso di inflazione programmato previsto per l’anno 2009 è pari all’1,5% secondo quanto previsto dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria del 18 giugno 2008.
Conseguentemente la suddetta indennità sarà incrementata dello 0,75% (50% di 1,5%) per i periodi di paga da gennaio 2009.
Per quanto sopra, gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale saranno i seguenti:

              QUALIFICHE                     MINIMI  
  STIPENDIO  
  IND. VAC.  CONTR.  
               50%
   IND.  VAC. CONTR.
          TOTALE
Tele-radio giornalista TV con
oltre 24 mesi                              
     1.733,25             12,99           27,73
Tele-radio giornalista Radio
con oltre 24 mesi
     1.343,13             10,07           21,49
Tele-radio giornalista con
meno di 24 mesi
     1.211,06               9,08           19,38

I suddetti importi corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno ovviamente riassorbiti dagli importi che risulteranno dovuti in sede di rinnovo della parte economica del CCNL

Roma, lì 3 febbraio 2009

AERANTI-CORALLO

AERANTI

CORALLO

FNSI