MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI
Divisione VIII
Roma, 23 luglio 1996
Prot. n. DGCA/8/LEF004852
A tutti gli uffici Circoscrizionali – Loro sedi
e p.c.: Segretario Generale-SEDE e p.c. Gabinetto del Ministro-SEDE
Oggetto: Mancato accesso nelle sedi degli impianti in concessione. Violazione dell’art.193 codice postale. Ordinanza temporanea di disattivazione. Disposizioni non in contrasto.
Con la circolare DCSR/8/1/902906/MN dell’1/4/96 questa Direzione ha indicato le modalità di azione da parte del Ministero P.T. nell’ipotesi che il concessionario non consenta l’accesso presso le postazioni ove sono situati gli impianti.
In particolare va segnalato che l’art. 193 del codice postale, che prevede invece l’obbligo da parte dei concessionari di dare in qualsiasi momento libero accesso ai funzionari dell’amministrazione, muniti di apposita autorizzazione, costituisce un precetto al quale, sfortunatamente, non fa riscontro alcuna sanzione.
Proprio per tale motivo, all’atto dell’emanazione del provvedimento di concessione fu inserito all’art.5 del medesimo lo stesso obbligo contenuto nel citato art.193 del codice postale, affinché, attraverso il rinvio che l’art.31, comma 8 della legge 223/90 fa alle prescrizioni contenute nell’atto di concessione, l’obbligo di consentire l’accesso dalle sedi del concessionario potesse trovare la correlativa sanzione nel successivo comma 10 del citato articolo 31.
In tale quadro vanno inserite le disposizioni di cui alla citata circolare DCSR/8/1/902906/MN dell’1/4/96 che costituiscono strumento generale da utilizzare nei confronti di tutti i concessionari radiotelevisivi.
Le esigenze di verificare le postazioni e quindi gli impianti, tuttavia, possono nascere in occasione di interferenze lamentate da altri concessionari, il che lascia presumere che ci sia un esercizio degli impianti medesimi con modalità diverse da quelle previste nell’atto di concessione.
L’esistenza di interferenze, presa a presupposto dalla nota dell’Ufficio legislativo GM/96983V/CR del 12 aprile 1996, indirizzata all’Ufficio Circoscrizionale della Liguria e successivamente portata a conoscenza del Segretario Generale di tutti gli uffici circoscrizionali, fa si che la nota medesima non contrasti con la circolare più volte citata.
In caso di interferenze infatti si riespande un potere ben più efficace attribuito direttamente dalla legge ai direttori dei circoli costruzioni TT e ai capi degli ispettorati di zona dell’ASST, nelle cui funzioni oggi sono subentrati i direttori degli uffici circoscrizionali.
Tale potere, di provvedere direttamente, ai sensi dell’art.240 del codice postale dovrà essere usato con la massima cautela, stante la diversa natura di concessionarie oggi rivestita dalle emittenti radiotelevisive e pertanto solo nel caso in cui il concessionario non voglia spontaneamente aderire agli obblighi di cui all’art.193 codice postale e comunque con la procedura raccomandata dalla nota dell’ufficio legislativo in questione.
Si raccomanda inoltre di citare nelle premesse dell’ordinanza temporanea di disattivazione dell’impianto sia l’art.193, che 240 del codice postale nonché l’esistenza dell’interferenza.
Qualora sia stato necessario, nonostante una prima contestazione degli addebiti e l’assegnazione di un breve termine per le giustificazioni e nonostante la successiva diffida di cui alla circolare DCSR/8/1/902906/MN con l’assegnazione di un altro breve termine per la cessazione del comportamento illegittimo, procedere all’ordinanza di disattivazione di cui alla nota GM/96983/V/CR tale evenienza oltre a consentire la disattivazione cautelare dell’impianto concretizza il presupposto per l’irrogazione della sanzione amministrativa da 3 a 100 milioni di lire di cui all’art.31, comma 10 della legge 223/90.
A maggior chiarimento di quanto contenuto nella più volte richiamata circolare, infatti, è opportuno evidenziare come con la diffida dell’ufficio circoscrizionale il procedimento sanzionatorio di cui all’art.31, comma 8 sia già stato avviato e debba parimenti essere concluso dagli uffici circoscrizionali con l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Tutte le sanzioni così irrogate dovranno essere comunicate tempestivamente a questo ufficio perché valuti, nei casi ritenuti più gravi, la possibilità di sospendere la concessione e nei casi di recidiva anche la revoca della concessione.
Stante quanto sopra a codesti uffici compete l’emanazione dell’ordinanza ex art. 240 del codice postale, ordinanza che può essere emanata solo in caso d’interferenza e che va parimenti inserita nella procedura sanzionatoria di cui all’art.31, comma 8 della legge 223/90.
In tal modo tale ordinanza potrà avere doppia valenza:
– di atto cautelare;
– di atto conclusivo del sub-procedimento di contestazione degli addebiti di cui all’art.31, comma 8 e di diffida di cui all’art.31, comma 9.
Ciò consentirà agli uffici in indirizzo di avere conclusa una fase propedeutica all’emanazione delle sanzioni amministrative di cui all’art.31, comma 10.
Se da un lato l’emanazione del provvedimento cautelare di disattivazione dell’impianto può sembrare strumento sufficiente ad un controllo degli operatori dell’etere, dall’altro non va trascurato, in tal senso, l’aspetto sanzionatorio, ulteriore e più efficace strumento, nel medio periodo, di controllo dell’attività dei concessionari e quindi, per quanto riguarda l’attività radiotelevisiva, dell’etere.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. TATA Antonio)