LEGGE REGIONALE SARDEGNA 3 LUGLIO 1998, N.22
“Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953”
(pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna n. 21 del 13 luglio 1998)
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative, l’innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali.
2. La Regione promuove l’informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali ed il loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative di comunicazione diretta, sia attraverso gli organi di informazione scritta ed audiovisiva operanti in Sardegna.
3. Nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, scientifica e culturale della collettività isolana, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali.
Capo I
Interventi a sostegno della editoria libraria
Art. 2
Destinatari
1. Nel quadro delle finalità di cui all’articolo 1, gli interventi del presente capo I sono destinati alla editoria libraria.
2. Agli effetti della presente legge rientrano nell’editoria libraria tutte le iniziative editoriali rivolte alla diffusione del pensiero, qualunque sia il supporto, l’impressione e la forma.
Art. 3
Modalità e forme degli interventi regionali
1. Le finalità di cui all’articolo 1, vengono perseguite mediante i seguenti interventi:
a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l’accesso a mutui bancari a tasso agevolato ai sensi della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21;
b) acquisto di copie di opere editoriali;
c) acquisto di materie prime e di servizi;
d) incentivazione della diffusione capillare delle opere editoriali nell’intero territorio regionale;
e) erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Sardegna;
f) promozione delle opere edite in Sardegna;
g) erogazione di incentivi ai consorzi e ad altre forme associative ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21;
h) pubblicazione diretta di opere di particolare valore;
i) gli interventi di cui al comma 3 dell’articolo 19.
Art. 4
Acquisto di copie di opere editoriali
1. L’intervento regionale per l’acquisto, da parte dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, di copie di opere a scopo di sostegno dell’attività editoriale non può essere superiore al 40 per cento del costo globale di edizione dell’opera, adeguatamente documentato, e non può riguardare opere edite da più di tre anni.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei riguardi delle opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche se prodotte in coedizione con case editrici non regionali ed anche se stampate al di fuori dell’Isola, entro limiti predeterminati nel programma annuale di intervento di cui all’articolo 13.
3. Su richiesta dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, per le opere acquistate ai fini di cui al comma 1 e dell’Assessorato che procede all’acquisto in ogni altro caso, l’editore provvede alla distribuzione diretta delle opere, sulla base delle indicazioni fornite dall’Assessorato acquirente. Le relative spese di distribuzione sono poste a carico dell’Assessorato che procede all’acquisto.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi agli editori che siano iscritti al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, da almeno due anni e che abbiano prodotto e distribuito almeno cinque titoli.
Art. 5
Contributi all’acquisto di materie prime e di servizi
1. Agli editori delle opere di cui agli articoli 4 e 10 è concesso un ulteriore contributo per l’acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzati alla pubblicazione dell’opera, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell’editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.
2. Il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e comunque non può eccedere la somma di lire 8.000.000 per opera.
Art. 6
Interventi regionali per la diffusione capillare delle opere editoriali nell’intero territorio regionale
1. I contributi finanziari previsti dall’articolo 60 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, “Disciplina del settore commerciale” sono aumentati fino al limite massimo dell’80 per cento delle spese ammissibili per l’organizzazione di mostre, fiere, esposizioni ed altri simili iniziative dirette a promuovere la diffusione delle opere editoriali di cui alla presente legge nei Comuni dove, per attestazione del Sindaco, non sono operanti esercizi per la vendita di libri.
Interventi per la diffusione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Sardegna
1. Al fine di potenziare la diffusione delle opere edite in Sardegna al di fuori del territorio regionale, la Regione provvede annualmente, attraverso imprese specializzate nel settore, alla promozione delle stesse opere, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie e la commercializzazione di una selezione di opere editoriali realizzate da case editrici regionali, anche in coedizione con case editrici non regionali e anche se stampate al di fuori dell’Isola. Per le sole finalità del presente articolo dette opere vengono distribuite con un unico marchio di promozione.
Art. 8
Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna
1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale e cura, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali, anche al di fuori del territorio regionale.
2. La Regione è altresì autorizzata ad assumere iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna.
Art. 9
Servizi per la formazione e lo sviluppo di forme associative
1. L’Amministrazione regionale sostiene, ai sensi della legge regionale n. 21 del 1985, la creazione e lo sviluppo di forme associative fra le imprese editoriali che prestino servizi comuni per l’attuazione di progetti per la conoscenza e lo sviluppo dei mercati, per la creazione di nuovi canali di commercializzazione, per l’adeguamento a normative tecniche, per il miglioramento della produzione, della gestione, dell’organizzazione e della logistica aziendale e per l’innovazione tecnologica.
Art. 10
Pubblicazione di opere di particolare valore
1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione provvede direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L’elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all’articolo 14.
2. L’edizione di dette opere può essere realizzata anche in coedizione con aziende editrici non aventi sede legale ed operativa in Sardegna ed in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
Art. 11
Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo
1. Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall’editore presso le biblioteche dell’Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché presso le biblioteche universitarie della Sardegna.
Art. 12
Prospetto degli interventi regionali
1. Al fine di consentire la piena conoscenza degli interventi regionali nel campo delle iniziative editoriali, tutti gli Assessorati, gli enti dipendenti dalla Regione e le società a partecipazione maggioritaria della Regione comunicano ogni sei mesi all’Assessorato regionale della pubblica istruzione gli interventi operati in tale settore, sotto qualunque forma, anche di acquisto di copie delle opere, o di pubblicità delle stesse con l’indicazione delle somme erogate per ciascuno di essi.
2. E’ compito dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione redigere un prospetto degli interventi di cui al comma 1, tenerlo a disposizione di chiunque intenda consultarlo ed estrarne copia, e pubblicarlo semestralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 13
Programma annuale di intervento
1. Alla attuazione degli interventi indicati dal presente capo si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) relazione sullo stato delle attività editoriali nell’Isola;
b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell’esercizio, con l’indicazione del relativo ammontare della spesa.
2. Il programma, predisposto dall’Assessorato regionale della pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all’articolo 14, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso, entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, alla Commissione consiliare competente per materia che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
3. Trascorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.
Art. 14
Commissione regionale per le attività editoriali
1. Quale organo consultivo per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge è istituita una commissione regionale per le attività editoriali. La Commissione esprime il parere sul programma di cui all’articolo 13 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l’intervento regionale, nonché su ogni altra questione riguardante l’editoria, di propria iniziativa o su richiesta dell’Assessore regionale della pubblica istruzione.
Art. 15
Composizione e nomina della Commissione
1. La Commissione di cui all’articolo 14 è nominata con decreto dell’Assessore regionale della pubblica istruzione.
2. La Commissione è presieduta dall’Assessore della pubblica istruzione o da un suo delegato ed è composta:
a) dal coordinatore del servizio competente in materia di editoria del medesimo Assessorato;
b) da un componente designato dalle associazioni degli editori sardi;
c) da tre esperti nel campo della cultura, della scienza e dell’arte designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
3. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all’anno. Può altresì riunirsi su convocazione dell’Assessore della pubblica istruzione ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
4. Ai componenti la Commissione competono le indennità ed i rimborsi spesa previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell’Assessorato della pubblica istruzione.
Capo II
Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale
Art. 16
Destinatari
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, la Regione promuove interventi di sostegno alle aziende editoriali con sede legale in Sardegna, che producono periodici di frequenza non quotidiana prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna.
Art. 17
Priorità
1. Almeno il 50 per cento dello stanziamento complessivo è riservato alle imprese editoriali regionali che intendono fondare i propri programmi di sviluppo sull’utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell’informazione.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1 nella destinazione degli interventi è data precedenza:
a) alle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata;
b) alle iniziative volte a consentire la fruizione dell’informazione da parte dei cittadini non vedenti;
c) alle iniziative volte a facilitare l’accesso all’informazione da parte dei sardi residenti fuori dell’Isola, degli extra-comunitari in Sardegna e da parte della scuola.
Art. 18
Requisiti
1. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all’articolo 19:
a) iscrizione al registro di cui all’articolo 21;
b) presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all’anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) utilizzazione degli spazi per inserzioni pubblicitarie non superiore al 40 per cento;
d) periodicità almeno bimestrale;
e) numero di pagine non inferiore a sedici.
2. Le testate ed i periodici pubblicati da oltre venti anni e di riconosciuto valore sociale e culturale non sono soggetti al rispetto dei requisiti di cui ai punti d) ed e) del precedente comma 1.
Art. 19
Tipologia degli interventi
1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale della stampa periodica e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all’acquisizione e all’innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell’informazione attraverso i seguenti interventi:
a) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 21 del 1993;
b) contributi per l’acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
c) contributi per l’abbattimento dei costi di prestampa non superiori a 150 lire a copia, fino ad un massimo di copie di 3000, e di 50 lire a copia per quelle successive, fino ad un massimo di 5.000;
d) contributi per l’acquisto di locali e per la locazione di sedi in aree per insediamenti produttivi;
e) contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura della stampa periodica locale nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle emittenti radiotelevisive locali;
f) contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali attraverso la concessione di incentivi non superiori a 100 lire a copia, per un numero massimo di tremila copie e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta;
g) contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate di stampa periodica non quotidiana, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale, purché non limitino il pluralismo dell’informazione.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d) e g), del comma 1, la Regione istituisce, presso gli istituti abilitati all’esercizio del credito, un fondo destinato alla concessione:
a) di garanzie fidejussorie non superiori al 70 per cento della spesa ammissibile, il cui ammontare complessivo non può comunque superare trenta volte le disponibilità del fondo;
b) di contributi per l’abbattimento dei tassi ordinari sui fidi bancari ed i crediti di esercizio in misura corrispondente alla media dei tassi praticati dai consorzi fidi del settore industriale.
3. Gli interventi di cui alle lettere b), c) ed e) sono estesi all’editoria libraria.
4. Il programma annuale degli interventi è disciplinato dall’articolo 27.
Art. 20
Deposito dei periodici ammessi a contributo
1. Due copie delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall’editore presso le biblioteche dell’Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché presso le biblioteche universitarie della Sardegna.
Art. 21
Registro regionale della stampa periodica
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale della pubblica istruzione il Registro delle testate regionali di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrati a norma di legge da almeno due anni e che siano stati pubblicati nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche. I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali della Sardegna per il territorio sardo.
2. L’istanza d’iscrizione va presentata all’Assessorato della pubblica istruzione dal legale rappresentante dell’impresa corredata di:
a) atto costitutivo per le società;
b) certificato d’iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell’impresa relativa all’applicazione, al personale dipendente o comunque utilizzato, del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;
d) certificato d’iscrizione della testata presso un tribunale della Sardegna;
e) dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa comprovante le caratteristiche tecniche del prodotto editoriale: tiratura, diffusione, periodicità e modalità di distribuzione.
Capo III
Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali
Art. 22
Destinatari
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge la Regione promuove interventi di sostegno destinati a:
a) emittenti televisive private locali ed emittenti radiofoniche private locali che abbiano in Sardegna sede legale, diffondano prevalentemente in tale ambito, trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici, e producano periodicamente trasmissioni sulla realtà sociale, economica e culturale della Sardegna;
b) la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, sulla base di una convenzione tra la Regione e la stessa concessionaria, volta a specificare tipologie e modalità di detti interventi.
Art. 23
Requisiti
1. Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all’articolo 24:
a) iscrizione al registro di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), punto 5), della Legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all’anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) che le emittenti radiofoniche e/o televisive non siano collegate o controllate, ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della Legge n. 249 del 1997, da network nazionali od internazionali;
d) che i titolari delle emittenti non rivestano, a livello locale, posizione dominante nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa, secondo i criteri dettati dall’articolo 2 della Legge n. 249 del 1997;
e) utilizzazione di più giornalisti, anche se pubblicisti.
Art. 24
Tipologia degli interventi
1. La Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale del servizio radiotelevisivo privato e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all’acquisizione e all’innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell’informazione attraverso i seguenti interventi:
a) contributi in conto interessi, ai sensi della legge regionale n. 21 del 1993, per le imprese radiotelevisive che svolgono attività in Sardegna;
b) contributi per l’acquisto di servizi e tecnologie anche informatiche;
c) contributi per l’acquisto di locali, per la locazione di sedi e per l’installazione di ripetitori nonché per l’attivazione di linee elettriche e telefoniche in aree non urbanizzate;
d) contributi per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e le banche dati;
e) contributi per programmi finalizzati all’integrazione europea e alla conoscenza della realtà economica, sociale e culturale della Sardegna;
f) contributi a favore delle emittenti radiofoniche private locali per l’abbattimento dei costi concessori;
g) contributi per la produzione di notiziari regionali e/o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi.
2. All’attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) si provvede con il disposto di cui al comma 2 dell’articolo 19.
3. Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) sono disciplinati dal programma annuale di cui all’articolo 27.
Art. 25
Formazione professionale
1. La Regione, nell’ambito del piano di formazione professionale adottato ai sensi della vigente legislazione regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, che si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta di parere, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico del settore dell’editoria, anche libraria, della stampa periodica e dell’informazione, anche radiotelevisiva locale.
Art. 26
Parere del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo
1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo esprime il proprio parere sul programma annuale di cui all’articolo 27, sul piano annuale di cui all’articolo 29 e sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione da inviare al Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dell’articolo 29, comma 2, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tali atti.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i pareri si considerano positivi.
Art. 27
Programma annuale di intervento
1. All’attuazione degli interventi indicati dai capi II e III si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) relazione sullo stato dell’informazione radiotelevisiva e della stampa periodica in Sardegna;
b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base dell’elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
c) specificazione dei singoli interventi che si intendano finanziare nel corso dell’esercizio, con l’indicazione del relativo ammontare della spesa.
2. Il programma, predisposto dall’Assessore della pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente per materia, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge di bilancio.
3. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento, esso si considera positivo.
Capo IV
Disciplina della comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario
Art. 28
Comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sono rivolte a:
a) promuovere l’immagine e le attività della Regione;
b) far conoscere ai cittadini il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici;
c) sensibilizzare i cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico;
d) informare su atti di particolare importanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.
2. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate.
3. Ai fini della presente legge si intende per comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario quella diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante l’acquisto di spazi pubblicitari, escluse le comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale e quelle finalizzate alla promozione e tutela delle attività produttive.
4. Per mezzi di comunicazione di massa si intendono la stampa quotidiana e periodica, compresa l’annuaristica, l’emittenza radiofonica e televisiva, qualunque sia la tecnologia utilizzata, il cinema, le affissioni ed altre pubblicazioni finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 29
Piano annuale per la comunicazione istituzionale
1. La Regione predispone annualmente uno specifico piano per la comunicazione istituzionale, comprensivo della spesa che gli enti regionali destinano alla propria pubblicità istituzionale, nell’ambito del programma di cui all’articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6. Il piano indica i criteri seguiti nell’assegnazione della pubblicità alle varie aziende o testate iscritte nei registri di cui all’articolo 21 della presente legge e al comma 5 dell’articolo 1 della Legge n. 249 del 1997 e nella scelta degli altri mezzi finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell’articolo 28.
2. Il piano annuale di riparto delle spese pubblicitarie, predisposto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, con le modalità di cui all’articolo 26, è deliberato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, per l’approvazione finale.
3. Almeno il 25 per cento della spesa pubblicitaria annuale è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso la stampa periodica locale; almeno il 25 per cento è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso emittenti radiofoniche private locali, almeno il 25 per cento è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso le emittenti televisive private locali.
4. Tutte le spese afferenti alla pubblicità istituzionale dell’Amministrazione regionale sono imputate al capitolo del bilancio regionale già istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale, dall’articolo 83 della legge regionale n. 6 del 1995.
5. Dell’attuazione del piano è data comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, mediante invio di un rendiconto analitico.
Art. 30
Promozione e tutela delle attività produttive
1. Il programma degli interventi di promozione e tutela delle attività produttive di cui all’articolo 83 della legge regionale n. 6 del 1995 persegue, compatibilmente con le esigenze di mercato, le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.
Capo V
Norme finali
Art. 31
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35;
b) legge regionale 27 maggio 1953, n. 11;
c) articolo 80, commi 1 e 5, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;
d) articolo 78, comma 1, e articolo 55, comma 1, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18;
e) articolo 100 della legge regionale 28 febbraio 1992, n. 6
f) articolo 44 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.
Art. 32
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l’attuazione della presente legge sono valutate in lire 4.500.000.000 annue a decorrere dall’anno 1999.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:
IN DIMINUZIONE
03 – PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 –
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire ——-
1999 lire 2.000.000.000
2000 lire 2.000.000.000
mediante riduzione della voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1998.
11 – PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11090 –
Contributi e sussidi, sotto forma di acquisto di esemplari di opere già pubblicate, per favorire lo sviluppo di attività editoriali (artt. 1 e 2, lett. a), L.R. 24 ottobre 1952, n. 35)
1998 lire ——–
1999 lire 1.500.000.000
2000 lire 1.500.000.000
Cap. 11090-01 –
Spese per la partecipazione della Regione a fiere annuali del libro (art. 78, 1° comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9)
1998 lire ——-
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000
IN AUMENTO
01 – PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Cap. 01090 (D.V.)
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell’immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 28 e 29 della presente legge)
02 – AFFARI GENERALI
Cap. 02102 –
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1998 lire ——-
1999 lire 20.000.000
2000 lire 20.000.000
07 – TURISMO
Cap. 07046 (D.V.)
Contributo agli enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre, ed esposizioni nazionali e regionali e per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni nazionali ed estere (L.R. 21 giugno 1950, n. 16); contributi per la partecipazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali ad iniziative di promozione commerciali (art. 60, comma 1, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35 e art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 6 della presente legge)
1998 lire ——-
1999 lire 350.000.000
2000 lire 350.000.000
11 – PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11098 –
(N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) – Spese per l’acquisto di opere editoriali a scopo di sostegno (art. 4 della presente legge)
1998 lire ——-
1999 lire 850.000.000
2000 lire 850.000.000
Cap. 11098-01 –
(N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) – Contributi per l’acquisto di materie prime e di servizi (art. 5 della presente legge)
1998 lire ——-
1999 lire 400.000.000
2000 lire 400.000.000
Cap. 11098-02 –
(N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) – Spese per le campagne pubblicitarie e commercializzazione di opere editoriali per la diffusione al di fuori del territorio regionale (art. 7 della presente legge); spese per la partecipazione e la realizzazione di fiere e mostre editoriali (art. 8, comma 1 della presente legge); spese per la promozione del libro edito in Sardegna (art. 8, comma 2 della presente legge)
1998 lire ——-
1999 lire 1.300.000.000
2000 lire 1.300.000.000
Cap. 11098-04 –
(N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) – Spese per la pubblicazione di opere di particolare valore (art. 10 della presente legge)
1998 lire ——-
1999 lire 150.000.000
2000 lire 150.000.000
Cap. 11098-05
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04) – Contributi alle aziende editoriali per l’abbattimento dei costi di prestampa e stampa, e per il miglioramento dei servizi di distribuzione dei giornali (art. 19, lett. c) ed f) della presente legge)
1998 lire ——-
1999 lire 130.000.000
2000 lire 130.000.000
Cap. 11098-06
(N.I.) 2.1.2.4.3.4.06.06 (05.04) – Fondo per la concessione di garanzia fidejussoria e per la concessione di contributi in conto interessi per acquisto di servizi e tecnologie, per l’acquisto e la locazione di locali e per il sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate (art. 19, comma 2 e art. 24, comma 2 della presente legge)
1998 lire ——-
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000
Cap. 11098-07
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04) – Contributi alle imprese radiotelevisive per le spese di collegamento con le agenzie di stampa e banche dati e per la realizzazione di programmi finalizzati all’integrazione europea (art. 24, lett. d) ed e) della presente legge)
1998 lire ——-
1999 lire 300.000.000
2000 lire 300.000.000
3. Le spese relative agli interventi previsti dal comma 1, lett. a), dell’articolo 3, dal comma 1, lett. a), dell’articolo 19 e dal comma 1, lett. a), dell’articolo 24 fanno carico alle risorse destinate alle finalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21.
4. Le spese relative agli interventi previsti dall’articolo 9, fanno carico alle risorse destinate alle finalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21.
5. Agli oneri per gli anni successivi al 2000 si provvede con la legge di bilancio.
6. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per il triennio 1998-2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 33
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999. Qualora entro tale data non fosse concluso l’esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 92 del trattato CE, agli aiuti previsti dalla presente legge sarà data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della decisione favorevole della citata Commissione europea; tale pubblicazione dovrà esser disposta anche nell’eventualità che l’approvazione della Commissione europea intervenga anteriormente al 1° gennaio 1999.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1998
Palomba